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Decisione

30.2005.425

circolato con motoveicolo senza possedere la richiesta licenza di condurre

16 agosto 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti in questione;

che

l’insorgente, con il proprio ricorso, ha prodotto una fotocopia della licenza

di condurre svizzera, rilasciata il 7 ottobre 2005 dalle competenti autorità

del Canton Svitto, dalla quale risulta che dal 7 ottobre 2004, e dunque anche

al momento dei fatti in questione, fosse legittimato a condurre i motoveicoli

della categoria A;

che

dagli atti non emerge alcun elemento che faccia dubitare circa la conformità

della fotocopia con l’originale;

che

la Sezione della circolazione, Camorino, nel termine impartitole non ha

formulato osservazioni e non ha nemmeno trasmesso l’incarto concernente la

Considerandi

risoluzione in oggetto;

che

tuttavia la suddetta autorità si è trovata nell’impossibilità di evadere la

richiesta della scrivente Pretura penale a causa dell’agire del Verkehrsamt del

Canton Svitto, il quale ha omesso di dare seguito alla domanda di precisazioni

sulla base dell’incarto e del ricorso formulatagli il 17 gennaio 2006 ed al

susseguente sollecito del 20 giugno 2006, ma ha pure disatteso, senza fornire

alcuna giustificazione, il termine assegnatogli da questo giudice per

trasmettere l’incarto concernente il ricorrente;

che,

visto quanto precede, questo giudice, nonostante l’assenza del predetto

incarto, dispone di sufficienti elementi per ritenere credibile la versione

addotta dall’insorgente;

che

pertanto, in virtù del principio in dubio pro reo, il ricorrente va prosciolto

dall’accusa formulata nei suoi confronti;

che,

visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giudizio;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. art. 95 cifra 1 cpv. 1

LCStr, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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