30.2005.425
circolato con motoveicolo senza possedere la richiesta licenza di condurre
16 agosto 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2005.425
Data decisione, Autorità:
16.08.2006, PRPEN
Titolo:
circolato con motoveicolo senza possedere la richiesta licenza di condurre
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.425
34178/410
Bellinzona
16
agosto 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 20 dicembre 2005 presentato
da
RI 1
contro
la decisione 16
dicembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 16 dicembre 2005, ha inflitto
a RI 1 una multa di fr. 200.--, per i seguenti fatti accertati il
29 settembre 2005 presso la dogana di Chiasso-Brogeda:
“ha
circolato con il motoveicolo SZ __________ senza possedere la richiesta licenza
di condurre”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1
cpv. 1 LCStr;
che
RI 1 è insorto con ricorso del 20 dicembre 2005, con il quale ha chiesto
l’annullamento della multa;
che
la Sezione della circolazione non ha presentato osservazioni nel termine impartitole;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 10 cpv. 2 prima frase LCStr, chi conduce un veicolo a motore deve
essere titolare della licenza di condurre;
che,
secondo l’art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr, chiunque conduce un veicolo a motore
senza essere titolare della licenza richiesta è punito con l’arresto o la
multa;
che
il ricorrente si è opposto alla contravvenzione, sostenendo che il Verkehrsamt
del Canton Svitto, __________ SZ, sarebbe incorso in un errore di traduzione
quando, poco dopo il suo arrivo in Svizzera, gli ha rilasciato la licenza di
condurre svizzera sulla base della sua licenza di condurre giapponese e di
essere venuto a conoscenza soltanto dopo il controllo avvenuto alla dogana di
Chiasso-Brogeda all’origine della presente procedura del fatto che la licenza
elvetica non indicava il permesso di condurre i motoveicoli della categoria A;
che
egli, a sostegno della sua tesi, afferma che non essendo perfettamente a
conoscenza delle abbreviazioni delle varie categorie di veicoli nel nostro
Paese ed essendo titolare di una licenza di condurre motoveicoli giapponese, ha
sempre circolato in perfetta buona fede nella convinzione di essere in regola. Egli
assevera infine di essere venuto a conoscenza dell’errore nella traduzione dopo
Fatti
i fatti in questione;
che
l’insorgente, con il proprio ricorso, ha prodotto una fotocopia della licenza
di condurre svizzera, rilasciata il 7 ottobre 2005 dalle competenti autorità
del Canton Svitto, dalla quale risulta che dal 7 ottobre 2004, e dunque anche
al momento dei fatti in questione, fosse legittimato a condurre i motoveicoli
della categoria A;
che
dagli atti non emerge alcun elemento che faccia dubitare circa la conformità
della fotocopia con l’originale;
che
la Sezione della circolazione, Camorino, nel termine impartitole non ha
formulato osservazioni e non ha nemmeno trasmesso l’incarto concernente la
Considerandi
risoluzione in oggetto;
che
tuttavia la suddetta autorità si è trovata nell’impossibilità di evadere la
richiesta della scrivente Pretura penale a causa dell’agire del Verkehrsamt del
Canton Svitto, il quale ha omesso di dare seguito alla domanda di precisazioni
sulla base dell’incarto e del ricorso formulatagli il 17 gennaio 2006 ed al
susseguente sollecito del 20 giugno 2006, ma ha pure disatteso, senza fornire
alcuna giustificazione, il termine assegnatogli da questo giudice per
trasmettere l’incarto concernente il ricorrente;
che,
visto quanto precede, questo giudice, nonostante l’assenza del predetto
incarto, dispone di sufficienti elementi per ritenere credibile la versione
addotta dall’insorgente;
che
pertanto, in virtù del principio in dubio pro reo, il ricorrente va prosciolto
dall’accusa formulata nei suoi confronti;
che,
visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giudizio;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. art. 95 cifra 1 cpv. 1
LCStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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