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Decisione

30.2005.427

Non osservare le segnalazioni di un agente di polizia, omettere di allacciarsi con la cintura di sicurezza e rifiutarsi di esibire la licenza di condurre

31 ottobre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il quale ha chiesto l’annullamento della multa;

che

nelle sue osservazioni del 4 gennaio 2006 la Sezione della circolazione ha

postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

in base all’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve

osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della

polizia;

che,

secondo l’art. 66 cpv. 4 ONC, i segnali manuali possono servire anche per altri

compiti della polizia (ad es. controlli della circolazione);

che,

conformemente all’art. 67 cpv. 1 lett. a ONC, per il comportamento sulla strada,

hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni date dagli agenti della

polizia e della polizia ausiliaria in uniforme;

che,

in virtù dell’art. 3 cpv. 1 vONC, nelle automobili, negli autofurgoni, nei

furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono,

durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza;

che,

giusta l’art. 10 cpv. 4 prima frase LCStr, il conducente deve sempre portare

con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto

o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che

chiunque su domanda si rifiuta di presentare agli organi di controllo le

licenze o i permessi necessari è punito con la multa (art. 99 cpv. 3bis LCStr);

che

chiunque viola le disposizioni dell’Ordinanza sulle norme della circolazione

stradale è punito con l’arresto o con la multa, se non è applicabile

alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC);

che

per l’omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza quale conducente di

veicoli è comminata una sanzione di pecuniaria di fr. 60.-- (cifra 312.1

Considerandi

dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

che

il ricorrente contesta che l’agente di polizia gli abbia ordinato di fermarsi e

di esibire la licenza di condurre, mentre riconosce di non essersi allacciato

con le cinture di sicurezza a causa del comportamento diffamatorio ed offensivo

di quest’ultimo (cfr. ricorso 21 dicembre 2005 e osservazioni 20 novembre 2005);

che

l’agente denunciante, chiamato dalla Sezione della circolazione a presentare

ulteriori osservazioni, ha riconfermato integralmente il rapporto di

contravvenzione, sottolineando che “durante un intervento per un incidente

della circolazione accaduto presso il piazzale di __________, il signor RI 1

alla guida della vettura __________ targata __________, era oggetto di un mio

ulteriore controllo, in base alla sua partenza repentina dal parcheggio __________.

Non voglio entrare in merito a quanto accaduto prima della sua partenza, fatti

che saranno sicuramente contestati in altra sede (Rapporto di segnalazione del

07/08/2005); perciò mi attengo alle infrazioni, non presunte, ma commesse de

facto dal conducente della vettura, in particolar modo per aver omesso di fermarsi

al mio alt, per non essersi allacciato le cinture di sicurezza e per non aver

esibito le licenze di condurre dietro la mia esplicita richiesta.” (cfr.

rapporto di contro-osservazioni 3 novembre 2005);

che,

per contro, l’insorgente, a sostegno della propria posizione, si è limitato ad

affermare che non gli sarebbe stato impartito alcun ordine di fermarsi e di

esibire la licenza, nonché ad asserire di ritenersi vittima di un abuso di

potere, di insulti gratuiti e di una “giornata no” dell’agente di polizia,

senza tuttavia fornire alcuna prova delle sue asserzioni (cfr. ricorso 21 dicembre

2005.

e osservazioni 20 novembre 2005);

che

le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che,

nel caso specifico, l’esposizione dei fatti da parte dell’agente di polizia è

convincente e non può certamente essere il frutto della sua fantasia.

Quest’ultimo, contrariamente al denunciato, non ha infatti alcun interesse a

dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro di

subire sanzioni penali ed amministrative;

che

pertanto, apprezzando liberamente le prove agli atti, si deve concludere che il

prevenuto ha effettivamente commesso le infrazioni addebitategli;

che

comunque, quand’anche ci fosse stato un comportamento scorretto dell’agente

denunciante, non sarebbe venuta meno la responsabilità dell’insorgente per violazioni

di disposizioni legali a lui imputabili;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv.

1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1, 99 cifra 3bis, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv.

1 vONC; 96 ONC; 66 e 67 cpv. 1 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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