30.2005.427
Non osservare le segnalazioni di un agente di polizia, omettere di allacciarsi con la cintura di sicurezza e rifiutarsi di esibire la licenza di condurre
31 ottobre 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.427
Data decisione, Autorità:
31.10.2006, PRPEN
Titolo:
Non osservare le segnalazioni di un agente di polizia, omettere di allacciarsi con la cintura di sicurezza e rifiutarsi di esibire la licenza di condurre
CINTURA
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
SEGNALAZIONE
art. 10 cpv. 4 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 99 cf. 3bis LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.427
34306/409
Bellinzona
31
ottobre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 21 dicembre 2005 presentato
da
RI 1 domiciliato a _________
contro
la decisione 16
dicembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 4 gennaio 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 16 dicembre 2005, ha inflitto
a RI 1 una multa di fr. 260.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti accertati il 7
agosto 2005 in territorio di __________:
“alla
guida della vettura __________ non osservava le segnalazioni di un agente di
polizia, ometteva di allacciarsi con la cintura di sicurezza e si rifiutava di
esibire la licenza di condurre ad un agente di polizia”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv.
1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1, 99 cifra 3bis, 103, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv.
1, 96 ONC e 66 cpv. 1 OSStr;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 21 dicembre 2005, con
Fatti
il quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 4 gennaio 2006 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
in base all’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della
polizia;
che,
secondo l’art. 66 cpv. 4 ONC, i segnali manuali possono servire anche per altri
compiti della polizia (ad es. controlli della circolazione);
che,
conformemente all’art. 67 cpv. 1 lett. a ONC, per il comportamento sulla strada,
hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni date dagli agenti della
polizia e della polizia ausiliaria in uniforme;
che,
in virtù dell’art. 3 cpv. 1 vONC, nelle automobili, negli autofurgoni, nei
furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono,
durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza;
che,
giusta l’art. 10 cpv. 4 prima frase LCStr, il conducente deve sempre portare
con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto
o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che
chiunque su domanda si rifiuta di presentare agli organi di controllo le
licenze o i permessi necessari è punito con la multa (art. 99 cpv. 3bis LCStr);
che
chiunque viola le disposizioni dell’Ordinanza sulle norme della circolazione
stradale è punito con l’arresto o con la multa, se non è applicabile
alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC);
che
per l’omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza quale conducente di
veicoli è comminata una sanzione di pecuniaria di fr. 60.-- (cifra 312.1
Considerandi
dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che
il ricorrente contesta che l’agente di polizia gli abbia ordinato di fermarsi e
di esibire la licenza di condurre, mentre riconosce di non essersi allacciato
con le cinture di sicurezza a causa del comportamento diffamatorio ed offensivo
di quest’ultimo (cfr. ricorso 21 dicembre 2005 e osservazioni 20 novembre 2005);
che
l’agente denunciante, chiamato dalla Sezione della circolazione a presentare
ulteriori osservazioni, ha riconfermato integralmente il rapporto di
contravvenzione, sottolineando che “durante un intervento per un incidente
della circolazione accaduto presso il piazzale di __________, il signor RI 1
alla guida della vettura __________ targata __________, era oggetto di un mio
ulteriore controllo, in base alla sua partenza repentina dal parcheggio __________.
Non voglio entrare in merito a quanto accaduto prima della sua partenza, fatti
che saranno sicuramente contestati in altra sede (Rapporto di segnalazione del
07/08/2005); perciò mi attengo alle infrazioni, non presunte, ma commesse de
facto dal conducente della vettura, in particolar modo per aver omesso di fermarsi
al mio alt, per non essersi allacciato le cinture di sicurezza e per non aver
esibito le licenze di condurre dietro la mia esplicita richiesta.” (cfr.
rapporto di contro-osservazioni 3 novembre 2005);
che,
per contro, l’insorgente, a sostegno della propria posizione, si è limitato ad
affermare che non gli sarebbe stato impartito alcun ordine di fermarsi e di
esibire la licenza, nonché ad asserire di ritenersi vittima di un abuso di
potere, di insulti gratuiti e di una “giornata no” dell’agente di polizia,
senza tuttavia fornire alcuna prova delle sue asserzioni (cfr. ricorso 21 dicembre
2005.
e osservazioni 20 novembre 2005);
che
le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che,
nel caso specifico, l’esposizione dei fatti da parte dell’agente di polizia è
convincente e non può certamente essere il frutto della sua fantasia.
Quest’ultimo, contrariamente al denunciato, non ha infatti alcun interesse a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro di
subire sanzioni penali ed amministrative;
che
pertanto, apprezzando liberamente le prove agli atti, si deve concludere che il
prevenuto ha effettivamente commesso le infrazioni addebitategli;
che
comunque, quand’anche ci fosse stato un comportamento scorretto dell’agente
denunciante, non sarebbe venuta meno la responsabilità dell’insorgente per violazioni
di disposizioni legali a lui imputabili;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv.
1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1, 99 cifra 3bis, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv.
1 vONC; 96 ONC; 66 e 67 cpv. 1 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster