30.2005.43
Calcolo del contributo AD di una persona il cui datore di lavoro non è assoggettato all'obbligo contributivo in Svizzera.
6 febbraio 2006Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2005.43
Data decisione, Autorità:
06.02.2006, TCA
Titolo:
Calcolo del contributo AD di una persona il cui datore di lavoro non è assoggettato all'obbligo contributivo in Svizzera.
CONTRIBUTI
art. 2 cpv. 2 let. c LADI
art. 3 cpv. 2 LADI
art. 5 LADI
art. 6 LADI
art. 6 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.43
cs
Lugano
6 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 agosto
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 20 luglio 2005 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi __________ dovuti
nel 2003, quale persona il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo
AVS, da RI 1, nato nel 1938, sulla base di un reddito professionale di fr.
103'200, dedotta la quota esente per beneficiari di una rendita AVS di fr.
9'800 (fr. 1'400 per 7 mesi), per un reddito soggetto a contribuzione di fr.
93'400.
La decisione
è stata confermata anche in seguito all’opposizione presentata dall’assicurato.
1.2. Con ricorso
del 12 settembre 2005 RI 1, rappresentato dalla RA 1, è tempestivamente insorto
contestando unicamente l’importo soggetto a contribuzione dell’Assicurazione
contro la disoccupazione (AD).
L’insorgente
ritiene in particolare che il reddito da assoggettare al prelievo di contributi
AD ammonta a fr. 43'000 poiché l’interessato “ha compiuto 65 anni nel corso
del mese di maggio 2003 e di conseguenza dal mese di giugno il contributo AD
non è più dovuto, quindi il reddito soggetto al contributo AD deve essere
ridotto proporzionalmente (CHF 103’200/12 * 5 mesi).
L'Ufficio
Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS) ci ha confermato quanto da noi
esposto (vedi copia e-mail allegato di __________).”
(doc. I)
1.3. Con risposta
del 6 ottobre 2005 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
affermando che “la Cassa in data 6 settembre 2002 ha scritto all’UFAS
sottoponendo 10 casi particolari al fine di avere indicazioni precise per
adattare i programmi informatici in base alle nuove disposizioni introdotte dal
2001 (doc. 2)” e che “in data 5 novembre 2002, l’UFAS ha risposto alla
Cassa, comunicando la soluzione dei casi particolari. Il caso 10 tratta proprio
la fattispecie riguardante il ricorrente. L’indicazione proposta dall’UFAS, è
stata quella di levare dal reddito annuo la franchigia pro rata e di calcolare
il contributo AD per l’intero anno (doc. 3).” (doc. V)
1.4. Pendente
causa il TCA ha interpellato l’UFAS (doc. VIII), che ha risposto il 18 ottobre
2005 (doc. IX). Le parti hanno potuto esprimersi in merito (doc. da X a XIV).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione a sapere come deve essere calcolato il contributo AD
di una persona il cui datore di lavoro non è assoggettato all’obbligo
contributivo in Svizzera nell’anno del compimento dell’età pensionabile.
2.2. Per l’art. 2
cpv. 2 lett. c LADI sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi i
lavoratori dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l’età determinante per il
diritto ad una rendita semplice di vecchiaia secondo la legislazione AVS.
Per
l’art. 3 cpv. 4 LADI in vigore dal 1° luglio 2003 (corrispondente al vecchio
art. 3 cpv. 2 LADI) qualora la durata dell’occupazione sia inferiore a un anno,
l’importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente.
Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.
A norma
dell’art. 5 LADI il datore di lavoro deduce la quota del contributo del
lavoratore ad ogni pagamento del salario e le versa, con la propria, alla
competente cassa di compensazione AVS. I lavoratori i cui datori di lavoro non
sono soggetti a contribuzione pagano i loro contributi unitamente a quelli
dell’AVS alla cassa di compensazione AVS, alla quale sono affiliati.
L’art. 6
LADI prevede che salvo disposizione contraria della presente legge, in materia
di contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS tenuto conto delle
rispettive deroghe alla LPGA.
Va ancora
rilevato che per l’art. 6quater OAVS i contributi delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 63 anni, se di sesso
femminile (64 dal 1.1.2006) o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi
dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1’400 franchi
mensili o 16'800 l’anno. I contributi delle persone esercitanti un’attività
lucrativa indipendente che hanno compiuto i 63 anni, se di sesso femminile (64
dal 1.1.2006), o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla
parte del reddito eccedente 16'800 franchi l’anno.
2.3. Gli
assicurati, i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i
contributi, che pagano i contributi in conformità dell'art. 6 LAVS, vengono
assimilati dalla legge ai contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente.
Fatti
I tassi di contribuzione sono uguali (cfr. art. 6 e 8 LAVS), così come le
condizioni di riduzione e condono dei contributi (art. 11 LAVS; STFA del 14
marzo 2001 nella causa A., consid. 2, H 407/00; DTF 110 V 71 consid. 2b).
Essi possono dedurre tutte
le spese generali di acquisizione del reddito (RCC 1959 pag. 93; Kieser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum AHVG, 2a ed., ad art. 6 pag. 53).
Partendo da queste
similitudini il TFA ha stabilito che la procedura di fissazione dei contributi
ex art. 22 e seguenti OAVS, prevista per le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente, può parimenti applicarsi ai salariati i cui datori di lavoro non
sono tenuti al pagamento dei contributi (STFA del 14 marzo 2001 nella causa A.,
consid. 2, H 407/00; RCC 1984 pag. 456, RCC 1970 pag. 378).
Il TFA ha pure stabilito
che in simili casi è preferibile che le Casse di compensazione fissino i
contributi fondandosi sulla sola tassazione fiscale, ad esclusione quindi di
un'attestazione di salario prodotta dal datore di lavoro e delle dichiarazioni
del salariato stesso (STFA del 14 marzo 2001 nella causa A., H 407/00; la
sentenza pubblicata in RCC 1984 pag. 456 precisa su questo punto la
giurisprudenza apparsa in RCC 1970 pag. 378).
2.4. I contributi
sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si
intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno
di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre
(art. 22 cpv. 2 OAVS). Nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2003, l’art. 22
cpv. 2 seconda frase OAVS prevedeva inoltre che nei Cantoni con tassazione
biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti, è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno.
Il
reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato
dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in
quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un
anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se
l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è
determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine
dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.5. Le autorità
fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei
contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in
giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In
difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato,
gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta
cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata
d'imposta federale diretta (art 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi
di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi
1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le
indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di
compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le
autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di
compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il
contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a
loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle
casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23
cpv. 5 OAVS).
2.6. Nel caso di
specie la Cassa ha fissato i contributi __________ sull’importo di fr. 93'400
corrispondente al reddito professionale conseguito nel 2003 di fr. 103'200
(evinto dalla tassazione 2003), cui ha dedotto la quota esente di fr. 9'800
(ossia fr. 1'400 per 7 mesi, essendo l’insorgente in pensione da giugno 2003,
in applicazione dell’art. 6quater OAVS).
L’insorgente
contesta il calcolo effettuato dalla Cassa e sostiene che il contributo AD vada
calcolato sulla base di un importo di fr. 43'000 secondo il seguente calcolo:
103'200
: 12 (mesi) X 5 (mesi) = 43’000
Il
ricorrente fonda la sua opinione su un e-mail trasmesso dall’UFAS, e meglio da __________,
alla rappresentante dell’insorgente, in data 2 settembre 2005, da cui emerge che:
" secondo
l’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI l’obbligo di pagare i contributi AD dura fino alla
fine del mese in cui si raggiunge l’età di pensionamento.
Nell’anno in cui una persona il cui datore di lavoro non è tenuto
al pagamento dei contributi (art. 6 cpv. 1 LAVS) raggiunge l’età di
pensionamento, i suoi contributi su uno stipendio di fr. 100'000 vanno
calcolati come segue:
AVS/AI/IPG (9,5%): 100'000.—X 9,5%
+
AD (2%) 100'000.—X 2 x n/12 (n= numero di
mesi d’obbligo AD)." (doc. A1)
Da parte sua la Cassa si
riferisce ad una risposta dell’UFAS ad una lettera del 6 settembre 2002 tramite
la quale l’amministrazione, a causa dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2001 di
numerose modifiche dell’OAVS circa il calcolo dei contributi degli indipendenti,
ha sottoposto una serie di “casi” __________.
In data 5 novembre 2002 l’UFAS,
a firma __________ (ma il caso è stato trattato da __________ e __________,
cfr. doc. 3), a proposito di una fattispecie simile a quella che il TCA è
chiamato a giudicare ha affermato:
" Franchigia
per persone che hanno raggiunto l’età pensionabile (franchigia; 11-12 = 2):
Considerandi
2.
X fr. 1'400.-- = fr. 2'800.—
fr. 10'000.—(reddito professionale) – fr. 2'800.—(franchigia)= fr.
7'200.—
Contributi dovuti:
Contributi dovuti in applicazione dei N. 3007 e 3012 Circ.
rendite:
AVS/AI/IPG: fr. 7'200.—x 5,116% = fr. 368.40
Confronto con 10/12 CM (= fr. 325.--)
Fr. 368.40>fr. 325.—
Contributi AD:
fr. 7'200.—X 3%= fr. 216.—." (doc. 3)
In data 18 ottobre 2005 il
TCA ha interpellato l’UFAS e meglio __________, chiedendo:
"
Dagli atti in nostro possesso emerge che il 2
settembre 2005 Lei ha risposto ad una domanda posta da __________ a proposito
del citato calcolo (cfr. doc. A1, qui allegato).
La risposta da Lei fornita, apparentemente, non
corrisponde a quella del 5 novembre 2002 data dal __________ __________ (ma
trattato da __________, cfr. doc. 3, qui allegato), in risposta ad una domanda
della Cassa CO 1 (cfr. pag. 4 del doc. 3, caso 10).
Ai fini del giudizio le chiediamo di voler
precisare quanto segue:
1.
Per quale motivo sembra esserci una divergenza
tra le due risposte?
2.
Sono state emesse direttive dall’UFAS sulla
fattispecie sopra indicata (in caso di risposta affermativa le chiediamo di
trasmettercene copia)?
3.
Eventuali osservazioni." (doc. VIII)
__________ ha
affermato:
" 1.
In effetti le due risposte non sono identiche. Nell’e-mail del 2 settembre
scorso non abbiamo tenuto conto del fatto che, di regola, i contributi delle
persone il cui datore di lavoro non è soggetto al pagamento dei contributi
vengono riscossi con la medesima procedura utilizzata per gli indipendenti e
non con il prelevamento diretto da parte del datore di lavoro.
Pertanto riteniamo che solo il modo di calcolo descritto nella
lettera del 5 novembre 2002 indirizzata alla Cassa CO 1 è conforme alla prassi
fini qui adottata.
2.
L’UFAS non ha emesso delle direttive sulla fattispecie.
3.
Ci scusiamo vivamente per l’increscioso errore e teniamo ad
informarvi che la signora __________ riceverà, per conoscenza, una copia del
presente scritto." (doc. IX)
Le parti hanno potuto esprimersi
in merito. Mentre la Cassa si è riconfermata nella sua decisione, il ricorrente
ritiene che la soluzione proposta dall’UFAS e adottata dall’amministrazione non
abbia sufficiente base legale, poiché l’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI prevede che
il lavoratore, dalla fine del mese in cui ha raggiunto l’età AVS, sia esonerato
dal pagamento dei contributi.
2.7
Come visto, per l’art. 2 cpv.
2.
lett. c LADI i lavoratori, dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l’età
determinante per il diritto ad una rendita semplice di vecchiaia secondo la
legislazione AVS, sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi. A norma
dell’art. 6 LADI, salvo disposizione contraria della legge in materia di
contributi, è applicabile per analogia la legislazione AVS tenuto conto delle
rispettive deroghe della LPGA.
Il
significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione
letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano
motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in
esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e
dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre
disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V
105.
consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).
D'altra
parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso
letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica
della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il
vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa
G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122
III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224
consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61,
DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid.
5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid.
5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI
1993.
pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5;
DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137
seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati
manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che
contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.
228.
consid. 2b).
Quando
una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse
contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un
valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così
interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta
chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In
particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la
volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però
questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva
per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è
stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di
quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale
interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF
123.
V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla
dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247
consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b
e 527 f consid. 2b).
In concreto il significato
dell’art. 6 LADI è chiaro.
Se la LADI o la LPGA non
prevedono nulla, si applicano, per analogia, le norme dell’AVS anche per il
calcolo dei contributi derivanti dalla LADI.
Per quanto concerne l’esonero
dal pagamento dei contributi AD, la LADI ha una norma specifica (art. 2 cpv. 2
lett. c) che prevede l’esenzione dal pagamento dei contributi per quegli
assicurati che hanno già raggiunto l’età di pensionamento AVS.
Nel caso di specie il
ricorrente ha compiuto i 65 anni nel corso del mese di maggio 2003. Egli ha
diritto alla rendita di vecchiaia dal 1° giugno 2003. Infatti per l’art. 21
cpv. 1 lett. a LAVS hanno diritto a una rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto i 65 anni. A norma dell’art. 21 cpv. 2 LAVS il diritto alla
rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui
è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1.
Dal giugno 2003
l’insorgente è quindi esonerato dal pagamento del contributo AD.
Per gli assicurati il cui datore
di lavoro non è assoggettato al pagamento dei contributi in Svizzera, i
contributi AVS/AI/IPG e AF vengono calcolati in applicazione analogica delle
norme sugli indipendenti. Per cui, nel caso di specie, dal reddito aziendale
annuo, va dedotta, pro rata temporis, la quota esente per i beneficiari di una
rendita AVS, calcolata su sette mesi (da giugno a dicembre 2003).
A mente del TCA, questa
soluzione non è invece possibile per il calcolo dei contributi AD. Infatti,
mentre i contributi AVS/AI/IPG e AF, vanno pagati anche oltre il compimento dei
65.
anni, dedotta la franchigia dell’art. 6 quater OAVS, i contributi AD, con il
mese seguente al compimento dei 65 anni, non vanno più pagati.
Le due situazioni sono
pertanto differenti. Da una parte si continua a pagare, ma su un reddito
inferiore, grazie alla deduzione prevista dall’art. 6 quater OAVS, secondo il
calcolo correttamente effettuato dalla Cassa, dall’altra invece, il contributo
non è più dovuto.
Se si calcolasse il
contributo AD sulla base dello stesso importo utilizzato per la fissazione dell’ammontare
dei contributi AVS/AI/IPG e AF, non si terrebbe conto dell’esonero previsto dalla
LADI. Si procederebbe infatti unicamente alla riduzione del reddito soggetto a
contribuzione, prelevando comunque il contributo per tutto l’anno, in
violazione di quanto prevede l’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI.
Secondo questo Tribunale,
nel caso concreto, si deve pertanto applicare per analogia il vecchio art. 3
cpv. 2 LADI (ora corrispondente all’art. 3 cpv. 4 LADI), secondo il quale
qualora la durata dell’occupazione sia inferiore a un anno, l’importo annuo
massimo è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale disciplina i
particolari.
Per l’art. 1a OADI qualora
la durata dell’occupazione sia inferiore ad un anno, il limite massimo del
salario soggetto a contribuzione è calcolato moltiplicando la 360a parte
dell’importo annuo massimo per il numero di giorni di durata dell’occupazione.
A questo proposito la Circolare
sui contributi all’assicurazione contro la disoccupazione prevede, al marg.
2016, che i contributi per l’AD sono calcolati per ciascun lavoratore sulla
base della durata dell’attività lavorativa nel corso dell’anno civile. Il
numero dei giorni si calcola sulla base delle date di entrata e d’uscita,
compresi i sabati e le domeniche. Per il marg. 2017 se la data d’entrata o
d’uscita è il 31 di un mese, si calcola come data d’entrata o d’uscita il
giorno 30. Lo stesso vale per il 28 o 29 febbraio. I mesi interi vengono
calcolati di 30 giorni.
Il marg. 2018 prevede che
il numero dei giorni da calcolare si ottiene con la seguente formula:
(MU-ME) x 30 + (GU-GE + 1)
MU= mese di uscita; ME =
mese di entrata; GU = giorno d’uscita; GE = giorno d’entrata.
Il marg. 2019
prevede il seguente esempio:
Un lavoratore ausiliario
inizia il 15 aprile e smette il 28 dicembre. Secondo il N. 2018, il numero dei
giorni da calcolare si ottiene come segue:
(12 – 4) x 30 + (28 – 15 +
1) = totale dei giorni da computare 254.
In concreto l’insorgente
avrebbe dovuto pagare i contributi fino al 31 maggio 2003. Secondo il calcolo
sopra esposto il contributo va fissato sulla base di 150 giorni: (5 – 1) X 30 +
(30 – 1 + 1).
Ciò significa che il
contributo dovuto dal ricorrente deve essere pagato su un importo di fr. 43'000
(103'200, ossia il reddito evinto dalla tassazione determinante [cfr. STFA del
14.
marzo 2001 nella causa A., H 407/00] : 360 X 150).
In queste condizioni il
ricorso va accolto, mentre la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato
alla Cassa per un nuovo calcolo dell’importo del contributo AD.
Al ricorrente,
rappresentato da una fiduciaria, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art. 61
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà fr. 1'000 (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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