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Decisione

30.2005.44

contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

20 settembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,

rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.

Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio

alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso

la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede

sopralluoghi.

Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo

applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per

motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione

formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di

pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.

3.

Il giudizio non può prescindere da

un commento introduttivo alle numerose critiche rivolte al PGS dai ricorrenti

che censurano, in particolare, sia il fatto che il PGS annoveri opere eseguite

prima del 1997 ed opere future, sia il piano esecutivo, il programma di

manutenzione ed il piano finanziario. In effetti nella misura in cui tali

contestazioni sono intese a rimettere in discussione le basi stesse del PGS ed

a postularne l’annullamento il ricorso è irricevibile.

Come già rilevato il PGS è stato adottato insieme a tutte le sue componenti,

compreso il piano esecutivo, il piano di manutenzione ed il piano finanziario,

dal Consiglio Comunale durante la seduta del 16.9.1996 ottenendo in seguito la

necessaria ratifica dipartimentale.

L’adozione del PGS – i cui atti sono pubblici e consultabili presso la

cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC) – è di

competenza esclusiva del legislativo comunale la cui risoluzione è impugnabile

soltanto dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme ed entro i termini sanciti

dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N.2P. 421/1997).

Di conseguenza i contenuti del PGS avrebbero dovuto essere contestati

impugnando la risoluzione legislativa del 16.9.1996; in questa sede non sono

più sindacabili.

4.

La procedura in esame è fondata

sugli art. 96 ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento

parziale in funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge

federale sulla protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992.

Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i

sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti

ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no.

4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA

nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994).

Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle

canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni

imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4

ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a

legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della

partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di

causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i

costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere

sostenuti da chi ne è causa.

Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la

materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF

128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus

rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).

In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna

riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo

dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce

ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che

cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi

e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).

5.

5.1. Il Comune deve imporre

contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la

partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque

(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente

dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi

eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5

LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere

inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La

percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre

all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98

LALIA).

Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono

essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che

ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

5.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di

contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati

conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo

dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i

sussidi (fr. 3'382'082.-); il preventivo non comprende i costi di manutenzione

che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la

tasse d’uso (MM 12/96 cit. p. 8). Considerata la partecipazione privata del

70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima

complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare

del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la

quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi

(cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto).

Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i

tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale

mapp. no. 277; inoltre si veda ad es. schede individuali mapp. no. 1079, 534, 53

ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente consentita

dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la

base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e

100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).

6.

6.1. Secondo i ricorrenti

l’imposizione retroattiva di opere eseguite quando era applicabile il PGC

sarebbe illegale.

6.2. Considerato che l’obbligo contributivo è fondato sul finanziamento globale

della rete e che i programmi di attuazione delle opere sono notoriamente

condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, se il prelievo non

avviene a tappe è concepibile che la spesa preventivata annoveri anche i costi

riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è espressamente ammesso dall’art. 133

cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente contributi

per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non siano già

state imposte.

Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo

cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e

l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo

globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N.2P.71/2004 parz.

pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

In concreto, come già rilevato, i contributi esatti negli anni ’80 sono dedotti

quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 277) e non risulta, né i

ricorrenti sostengono, che il Comune abbia compensato i costi con la

riscossione di altri tributi. Perciò le spese per le opere già eseguite sono

computabili.

La censura è dunque infondata.

7.

7.1. I ricorrenti sostengono la

tesi dell’illegalità anche per l’imposizione di opere la cui esecuzione non è

ancora stata decisa né approvata dalle competenti autorità comunali e cantonali.

A torto.

7.2. Innanzitutto occorre rilevare che la contestazione confonde i requisiti

posti all’obbligo contributivo con quelli posti alla fase esecutiva dei lavori.

Un chiarimento è dunque doveroso.

I contributi provvisori sono percepiti prima della conclusione delle opere per

consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla base del preventivo globale

ed in proporzione al valore di stima. Il prelievo non è condizionato né

all’avvenuto compimento dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno

specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla

canalizzazione (cfr. TF 10.1.2005 cit.). Ai fini dell’assoggettamento occorre,

ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista dal PGS ed il fondo imposto

sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS.

Tutt’altra cosa è l’approvazione dei piani di dettaglio che concerne invece la

fase esecutiva dei lavori. Quest’ultima presuppone, in effetti, l’elaborazione

di un piano definitivo e di un preventivo per ogni intervento o tratta di

canalizzazione; il progetto ed il preventivo (credito e sussidi) devono essere

approvati e stanziati di volta in volta dal Consiglio Comunale (art. 42 cpv. 2,

13 cpv. 1 let. g LOC; art. 112 ss LALIA). Il preventivo e, ad intervento

eseguito, il relativo consuntivo sono voci che figurano nel piano finanziario

riguardante la gestione corrente annualmente votato dal Consiglio Comunale

(art. 13 cpv. 1 let. c, e, f LOC).

La fase esecutiva, però, non ha nulla a che vedere con la presente procedura

d’imposizione poiché, come già annotato, il contributo non è calcolato in

rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo

tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal

PGS.

E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il legislatore ha

previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo per il tratto di

canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio al momento

dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile (art. 106 cpv.

1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive ed a

seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il Comune ma è una

semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi non indifferenti.

Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase dell’incasso dei

contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che poggia sul beneficio

derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla ripartizione che secondo

la vigente legislazione avviene in funzione del finanziamento globale della

rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo dei contributi non sono

quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i conti preventivi totali

votati dal legislativo comunale nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati

dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99 LALIA; TF 10.1.2005 cit.; Rapporto

del 13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).

7.3. In concreto il mapp. no. 277 e un fondo ubicato in località M__________,

edificato, allacciato alla fognatura ed incluso nel PGS. D’altra parte le opere

imposte, eseguite e da eseguire, sono contemplate dal PGS; la distinzione è

attestata tanto nel piano stesso, quanto neI MM 12/96 del 17.4.1996 e nella

tabella riassuntiva allestita ai fini del prelievo.

I requisiti posti all’obbligo contributivo sono dunque adempiuti (art. 97

LALIA).

8.

8.1. Secondo i ricorrenti anche

l’imposizione di opere di rifacimento delle esistenti canalizzazioni sarebbe

illegale poiché simili opere non apporterebbero alcun cambiamento e quindi

alcun maggior valore agli immobili.

L’argomento è infondato.

8.2. Come detto, la fattispecie in esame verte sul prelievo di contributi

provvisori o cosiddetti oneri preferenziali. Questi sono finalizzati a

compensare il vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento

degli impianti comunali di evacuazione e depurazione delle acque e sono

percepiti per la totalità delle opere incluse nel PGS poiché solo nel loro

complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del

13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005 cit.).

Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la

costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma

si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è

allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono

convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura

non potrebbe funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova,

ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla

possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi

inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità

(rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà

escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro

destinazione.

Di conseguenza, poiché le opere imposte – anche quelle di rifacimento – sono

contemplate dal PGS, al momento del prelievo dei contributi il beneficio non

può validamente essere messo in discussione.

9.

9.1. I ricorrenti contestano il

termine di pubblicazione del prospetto poiché, essendo troppo breve, non

avrebbe permesso agli interessati di consultare gli atti.

9.2. Il diritto di essere sentito, dedotto direttamente dall’art. 4 CF, è nello

stesso tempo un’istituzione finalizzata all’istruzione della causa ed una facoltà

concessa alle parti di partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero

lederne la situazione giuridica. Ad esso si riconduce, in particolare, anche il

diritto di consultare gli atti – peraltro sancito dall’art. 20 cpv. 1 LPamm. –

che si estende a tutti i documenti rilevanti per il giudizio (DTF 121 I

225 c. 2a; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

ad art. 20).

A norma dell’art. 102 cpv. 1 LALIA il prospetto dei contributi è pubblicato per

30 giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio Ufficiale.

Essendo sancito dalla legge, il termine è perentorio (art. 11 LPamm.).

In concreto il prospetto è stato pubblicato dal 1° al 30.9.2003 (cfr. FU

69/2003 del 29.8.2003), ossia nel pieno rispetto della normativa. D’altra

parte, come già rilevato, gli atti del PGS erano da tempo consultabili presso

la cancelleria comunale.

Pertanto non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito.

10.

I ricorrenti contestano, infine,

la validità della procedura d’imposizione avviata negli anni ’80 e chiedono che

il Tribunale di espropriazione dichiari priva di base legale la sospensione

dell’incasso dei relativi contributi decisa dal Municipio.

A prescindere dal fatto che l’argomento non ha alcuna pertinenza con la procedura

in esame, va rilevato che nell’ambito della procedura di riscossione avviata

negli anni ’80 solo i contributi espressamente impugnati furono annullati

mentre quelli incontestati crebbero in giudicato; ciò è peraltro stato

rammentato dal Municipio nello scritto già citato del 22.1.2003, inviato a

tutti i contribuenti, con il quale le modalità di riscossione, la deduzione dei

precedenti contributi e gli eventuali interessi sono stati ampiamente chiariti.

La questione se, in esito alle sentenze emesse il 21.11.1990, fosse necessario

od opportuno sospendere l’incasso dei contributi e/o revocare l’intera

procedura del 1981 non è di competenza di questo Tribunale.

11.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico dei ricorrenti in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.-

sono a carico dei ricorrenti in solido.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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