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Decisione

30.2005.45

contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

20 settembre 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I reclami interposti contro il prospetto sono stati respinti dal Municipio con

risoluzioni del 4.10.2005.

Da ciò i ricorsi in esame nei quali sono prospettati vari motivi di

impugnazione che concludono per l’annullamento del contributo e che saranno

ripresi, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Con risposta del 12.12.2005 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.

2.

2.1. La competenza del Tribunale

di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi per opere di

canalizzazione e depurazione delle acque è data dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.

Il gravame, interposto tempestivamente (art. 104 cpv. 1 LALIA) da soggetti

legittimati a ricorrere (art. 104 cpv. 1 LALIA e 43 LPamm.), è ricevibile in

ordine.

2.1. Nel procedimento in oggetto il Municipio si è pronunciato sui reclami

improntando le decisioni su considerazioni analoghe – all’occorrenza adeguate al

caso concreto – ma comunque sufficienti così da consentire ai destinatari di

esercitare il diritto di essere sentiti e quindi di deferire la causa

all’istanza superiore.

I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,

rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.

Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio

alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso

la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede

sopralluoghi.

Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo

applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per

motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione

formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di

pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.

3.

In giudizio va introdotto

osservando, innanzitutto, che i ricorrenti rinviano agli argomenti sollevati

nei reclami chiedendo che siano considerati parte integrante dei ricorsi. Questi

ultimi, in realtà, assumono i contorni di una risposta, invero alquanto confusa,

alle decisioni su reclamo. Se ne deduce, comunque, che i ricorrenti contestano

il mancato prelievo dei contributi in fasi successive, il mancato prelievo di

un contributo definitivo anziché provvisorio, l’eccezione di prescrizione dei

contributi richiesti con la procedura avviata negli anni ’80 e, infine, il

termine di pubblicazione.

Le motivazione del reclamo unite a quelle del ricorso saranno quindi vagliate a

seconda della pertinenza con l’uno o l’altro principio applicabile.

4.

La procedura in esame è fondata

sugli art. 96 ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento

parziale in funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge

federale sulla protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992.

Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i

sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti

ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no.

4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA

nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994).

Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle

canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni

imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4

ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a

legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della

partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di

causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i costi

dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere sostenuti

da chi ne è causa.

Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la

materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF

128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus

rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).

In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna

riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo

dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce

ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che

cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi

e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).

5.

Il Comune deve imporre contributi

di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione

a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c,

96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione

finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e

qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto

del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla

protezione delle acque, p. 1170 pto. 14.4.1).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere

inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La

percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre

all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98

LALIA).

Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono

essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che

ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

6.

6.1. Secondo i ricorrenti, vista

la procedura di prelievo espletata negli anni ’80, il Municipio avrebbe potuto

imporre contributi definitivi anziché provvisori. A questa contestazione si

riallaccia, peraltro, l’eccezione di prescrizione dei contributi richiesti con

la procedura d’incasso del 1981, dal momento che il Municipio, contrariamente a

quanto dichiarato, non ne ha sollecitato il conguaglio entro la fine del 1991.

La contestazione è priva di fondamento.

6.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di

contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati

conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo

dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i

sussidi (fr. 3'382'082.-); il preventivo non comprende i costi di manutenzione

che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la

tasse d’uso (MM 12/96 cit. p. 8). Considerata la partecipazione privata del

70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima

complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare

del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la

quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi

(cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto).

Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i

tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale

mapp. no. 505; inoltre si veda ad es. schede individuali mapp. no. 1079, 534,

53, 277 ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente

consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha

creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e

100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).

6.3. Dall’inizio dei lavori e fintanto che la costruzione della rete delle

canalizzazioni è in corso, i contributi sono prelevabili solo in forma

provvisoria sulla base del preventivo. Da ciò anche l’inconsistenza

dell’eccezione di prescrizione. Quand’anche un Comune optasse per la formula

dei prelevamenti in fasi successive a seconda dell’esecuzione e della messa in

funzione degli impianti, si tratterebbe comunque di contributi provvisori (art.

8 cpv. 3 DELALIA).

Considerato che l’obbligo contributivo è

fondato sul finanziamento globale della rete e che i programmi di attuazione

delle opere sono notoriamente condizionati da contingenze varie protraendosi

nel tempo, se il prelievo non avviene a tappe è concepibile che la spesa

preventivata annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è

espressamente ammesso dall’art. 133 cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può

imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il

31.12.1968 sempreché non siano già state imposte.

Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo

cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e

l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo

globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N.2P.71/2004 parz.

pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

7.

7.1. I ricorrenti contestano

l’estensione del comprensorio imponibile che andrebbe limitata alle zone o

parti di territorio comunale che sono direttamente interessate da opere

Considerandi

eseguite o da eseguire. Ciò perché il contributo di costruzione è un contributo

di miglioria e quindi il maggior valore derivante dalle opere eseguite si

ripercuote solo sulle proprietà direttamente interessate.

Seguendo questo ragionamento i ricorrenti

contestano anche che il rifacimento delle canalizzazioni comporti un vantaggio

particolare.

7.2

Il contributo di costruzione appartiene alla famiglia degli oneri preferenziali

(sul concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c. 5b, 121 II 138

c. 3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354; RtiD I-2005 no. 33) e, in effetti, è un

tributo di miglioria nella misura in cui è finalizzato a compensare il

vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti

comunali di evacuazione e depurazione delle acque.

Tuttavia, diversamente da quanto è previsto nella Legge sui contributi di

miglioria (LCM), che non è applicabile ai procedimenti di prelievo dei

contributi di costruzione (art. 96 cpv. 6 LALIA; RtiD I-2005 no. 33), questi

ultimi non sono percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per

la realizzazione di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente

per tutte le opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse

avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168;

RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005 N.2P.71/2004 parz.

pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la

costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma

si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è

allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono convogliate

le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe

funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova, ripristinata o

potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare

l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è

fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente

miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma

edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione.

Ne consegue che il comprensorio imponibile non è circoscritto ad un numero ben

determinato di fondi a dipendenza dell’opera eseguita, bensì si estende a tutta

la zona delimitata dal PGS, ossia al territorio edificabile ed a quello destinato

all’urbanizzazione entro i 15 anni a venire, come pure alle costruzioni e

attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di allacciamento alla rete

(art. 19 LALIA e 5 DELALIA).

Ne consegue anche che il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento

dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino

imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione (cfr. RtiD

I-2005 no. 33). Ai fini dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente,

che l’opera sia prevista dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel

comprensorio imponibile delimitato dal PGS.

Ne consegue, infine, che dal momento che le opere sono previste in un PGS

approvato il beneficio non può essere rimesso in discussione nell’ambito della

procedura di prelievo di contributi. In effetti l’adozione del PGS – i cui atti

sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55

cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC) – è di competenza esclusiva del legislativo

comunale la cui risoluzione è impugnabile soltanto dinanzi al Consiglio di

Stato nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124

let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N.2P. 421/1997). Di conseguenza i suoi

contenuti vanno contestati, semmai, impugnando la risoluzione legislativa.

7.3

Per quanto riguarda la fattispecie concreta, il mapp. no. 505 è un fondo

edificato ed allacciato ubicato in località S__________, una zona edificabile

inclusa nel PGS.

D’altra parte le opere imposte – anche quelle di rifacimento – sono contemplate

dal PGS.

Ciò basta ai fini dell’assoggettamento.

8.

8.1

I ricorrenti censurano il

fatto che il Municipio non abbia proceduto al prelievo di contributi in fasi

successive a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti.

8.2

E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il

legislatore ha previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo

per il tratto di canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio

al momento dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile

(art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi

successive ed a seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il

Comune ma è una semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi

non indifferenti. Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase

dell’incasso dei contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che

poggia sul beneficio derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla

ripartizione che secondo la vigente legislazione avviene in funzione del

finanziamento globale della rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo

dei contributi non sono quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i

conti preventivi totali votati dal legislativo comunale nell’ambito

dell’adozione del PGS ed approvati dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99

LALIA; TF 10.1.2005 N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no.

33; Rapporto del 13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).

9.

I ricorrenti contestano l’imposizione

delle opere eseguite prima del 1994. A torto.

Considerato che l’obbligo contributivo è fondato sul finanziamento globale

della rete e che i programmi di attuazione delle opere sono notoriamente

condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, se il prelievo non

avviene a tappe è concepibile che la spesa preventivata annoveri anche i costi

riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è espressamente ammesso dall’art. 133

cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente contributi

per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non siano già

state imposte.

Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo

cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e l’eccezione

di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo globale, sono

esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD

I-2005 no. 33).

Ora, è noto che i contributi esatti negli anni ’80 sono dedotti quali acconti (cfr.

scheda individuale mapp. no. 534) e non risulta che il Comune abbia compensato

i costi con la riscossione di altri tributi. Perciò le spese per le opere già

eseguite sono computabili.

10.

10.1

I ricorrenti contestano

l’imposizione delle opere programmate tra il 1995 ed il 2012 poiché la loro

esecuzione non sarebbe stata approvata.

A torto.

10.2

L’imponibilità di opere future è uno dei principi fondamentali della

LALIA in base alla quale i contributi provvisori sono percepiti prima della

conclusione delle opere per consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla

base del preventivo globale ed in proporzione al valore di stima.

In concreto le opere imposte da eseguire sono contemplate dal PGS che, come già

rilevato, è stato adottato insieme a tutte le sue componenti dal Consiglio

Comunale durante la seduta del 16.9.1996 ottenendo in seguito la necessaria

ratifica dipartimentale.

Le opere programmate per gli anni 1995 – 2012 sono dunque imponibili.

10.3

L’approvazione del PGS, quale elemento imprescindibile al prelievo di

contributi di costruzione, non va confusa con l’approvazione dei piani di

dettaglio che concerne invece la fase esecutiva dei lavori. Quest’ultima

presuppone, in effetti, l’elaborazione di un piano definitivo e di un

preventivo per ogni intervento o tratta di canalizzazione; il progetto ed il

preventivo (credito e sussidi) devono essere approvati e stanziati di volta in

volta dal Consiglio Comunale (art. 42 cpv. 2, 13 cpv. 1 let. g LOC; art. 112 ss

LALIA). Il preventivo e, ad intervento eseguito, il relativo consuntivo sono

voci che figurano nel piano finanziario riguardante la gestione corrente

annualmente votato dal Consiglio Comunale (art. 13 cpv. 1 let. c, e, f LOC).

La fase esecutiva, però, non ha nulla a che vedere con la presente procedura

d’imposizione poiché, come già annotato, il contributo non è calcolato in

rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo

tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal

PGS.

11.

11.1

I ricorrenti contestano,

infine, il termine di pubblicazione del prospetto poiché, essendo troppo breve,

non avrebbe permesso agli interessati di consultare gli atti.

11.2

Il diritto di essere sentito, dedotto direttamente dall’art. 4 CF, è

nello stesso tempo un’istituzione finalizzata all’istruzione della causa ed una

facoltà concessa alle parti di partecipare alla formazione di decisioni che

potrebbero lederne la situazione giuridica. Ad esso si riconduce, in

particolare, anche il diritto di consultare gli atti – peraltro sancito

dall’art. 20 cpv. 1 LPamm. – che si estende a tutti i documenti rilevanti per

il giudizio (DTF 121 I 225 c. 2a; Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 20).

A norma dell’art. 102 cpv. 1 LALIA il prospetto dei contributi è pubblicato per

30.

giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio Ufficiale.

Essendo sancito dalla legge, il termine è perentorio (art. 11 LPamm.).

In concreto il prospetto è stato pubblicato dal 1° al 30.9.2003 (cfr. FU

69/2003 del 29.8.2003), ossia nel pieno rispetto della normativa. D’altra

parte, come già rilevato, gli atti del PGS erano da tempo consultabili presso

la cancelleria comunale.

Pertanto non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito.

12.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico dei ricorrenti in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.-

sono a carico dei ricorrenti in solido.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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