Lexipedia

Decisione

30.2005.46

Perdere la padronanza di un'autovettura trainante roulotte.

24 aprile 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. e del 21 gennaio 2005

(emanata in virtù del rapporto di constatazione dell’incidente della

circolazione del __________ della Polizia cantonale, posto di __________, cui

ha fatto seguito l’usuale intimazione di contravvenzione del __________,

avverso la quale il qui ricorrente non ha formulato osservazioni) la Sezione

della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a RI 1 una multa

di fr. 350.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr.

80.-, per avere egli, in data __________ __________ in territorio di __________

(autostrada __________, direzione sud-nord, km __________), alla guida

dell’autovettura TI __________, trainante la roulotte TI __________, circolando

sull’autostrada, perso la padronanza di guida, urtando conseguentemente il

cordolo del marciapiede di sinistra e quello di destra all’interno di una

galleria.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, nonché dell’art. 3 cpv. 1

ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale __________ è insorto con tempestivo ricorso 4/7 febbraio

2005, postulandone l’annullamento e negando ogni addebito di natura

contravvenzionale e penale. Il ricorrente, inoltre, avvalendosi della facoltà

concessagli dall’art. 11 cpv. 1 LPContr, ha prodotto un documento (copia

licenza FIA) a valere quale nuova prova, postulandone l’assunzione agli atti e

ha chiesto di essere direttamente interrogato dal giudice nel corso di

un’apposita udienza dibattimentale.

C. Con sue osservazioni

08.03.2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della

decisione impugnata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Preliminarmente va

rilevato come l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura

Penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio.

Il giudice può sempre

rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato

non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF

125.

I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza,

124.

I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

Nella concreta fattispecie, la

prova offerta (audizione personale del ricorrente) non risulta suscettibile di

recare chiarimenti di rilievo ai fini di giudizio, viste in particolare le più

che esaustive e complete (e per nulla contraddittorie) dichiarazioni rese dal

ricorrente direttamente a verbale fronte alle forze inquirenti, risultando

dunque una sua nuova audizione, già solo per motivi di economia processuale,

manifestamente superflua.

Per quanto riguarda invece il

surriferito documento notificato dal ricorrente, lo stesso ben può essere

ammesso agli atti, stante la sua pertinenza ai fini del giudizio. Nulla osta

pertanto, a questo punto, all’esame del ricorso nel merito.

3.

Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr,

il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza. Sempre in questo contesto l’art. 3 ONC

prevede poi che il conducente debba rivolgere la sua attenzione alla strada e

alla circolazione, non dovendo egli compiere movimenti che impediscano la

manovra sicura del veicolo.

4.

Nella concreta

fattispecie, sussiste unicamente la versione dei fatti resa direttamente dal

protagonista RI 1. Trattasi dunque, in sostanza, di accertare un’eventuale

manchevolezza o negligenza da parte di quest’ultimo alla luce di tutto quanto

accaduto, così come della sua versione dei fatti.

Orbene, il ricorrente nel

proprio verbale d’interrogatorio del __________ fronte alle forze inquirenti ha,

tra l’altro, dichiarato quanto segue: “Questa mattina, dapprima mi sono

recato a __________ dove… ho ritirato il rimorchio abitabile… targato TI __________…

Il rimorchio abitabile è stato da me noleggiato… Dopo averlo agganciato alla

mia auto… partivo da __________ ed a __________ imboccavo l’autostrada.

Circolavo ad una velocità di circa 70 km/h e mi stavo spostando dalla corsia di

accelerazione alla corsia normale di marcia, quando durante la manovra potevo

intuire un leggero ondeggiamento dato dalla roulotte. Ho l’abitudine di

viaggiare spesso con dei rimorchi al traino, ho ritenuto il fatto una cosa

normale, visto che ero in accelerazione, e ho pensato che la roulotte si stesse

stabilizzando. L’ondeggiamento lo posso quantificare in uno spostamento a

destra ed a sinistra di 5 o 10 cm. Per annullarlo, ho accelerato gradatamente,

ottenendo l’effetto contrario. Infatti lo spostamento a destra e a sinistra

della roulotte non faceva nient’altro che aumentare. Nel frattempo sono entrato

nella galleria del __________ … ed io viaggiavo al centro della carreggiata,

sempre cercando di riprendere il controllo dell’auto che a questo punto subiva

notevolmente l’influsso della roulotte e di conseguenza sbandava anche lei come

la roulotte. Sempre in galleria vedevo davanti me, distante ancora almeno

un’ottantina di metri, un camion. Per non rischiare di dover frenare all’ultimo

momento e magari di colpo, ho deciso dapprima di lasciare l’acceleratore e

visto che non cambiava nulla, ho frenato. A questo punto ho perso il controllo

dell’automobile…”.

5.

Il ricorrente, alla luce

delle dichiarazioni testé indicate, vorrebbe nel proprio atto ricorsuale

escludere ogni e qualsivoglia responsabilità da parte sua riguardo

all’accaduto. A torto.

È pur vero che la

velocità adottata dal ricorrente al momento di immettersi dalla corsia di

accelerazione nella corsia principale dell’autostrada era inferiore rispetto a

quella consentita (ca. 70 km/h anziché 80 km/h: cfr. art. 5 lett. a ONC), ma va

comunque ricordato in questo contesto che per l’art. 32 cpv. 1 LCStr, la

velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle

condizioni della strada e della circolazione, ritenuto che il vigente limite di

velocità cui il ricorrente doveva fare riferimento, rappresentava in ogni caso

unicamente il limite massimo consentito, da ridurre convenientemente

laddove le condizioni di cui al predetto disposto di legge risultassero oggettivamente

particolari e questo al fine di evitare un’eventuale perdita di padronanza del

veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr). In specie, il ricorrente avrebbe dovuto

adattare maggiormente la propria velocità considerato che circolava con un

rimorchio particolarmente precario, poiché facilmente incline a oscillazioni, quale

la roulotte e di cui, oltretutto, per sua stessa ammissione, non

conosceva le caratteristiche, segnatamente i limiti di tenuta stradale. La

velocità inadeguata nell’effettuare lo spostamento laterale dalla corsia di

accelerazione a quella principale è quindi la causa più probabile degli

ondeggiamenti che, sfuggiti al controllo del ricorrente, hanno determinato la

totale e irrimediabile perdita di padronanza del mezzo.

In altri termini, imboccando

l’autostrada con la propria vettura trainante una roulotte locata da pochissime

ore (senza dunque che avesse avuto la possibilità di conoscerne le sue generali

caratteristiche e reazioni tecnico-meccaniche), il ricorrente, almeno per ciò

che ne è dei primi chilometri di percorso autostradale, avrebbe dovuto adeguare

per difetto la propria velocità, così da avere il tempo necessario per

abituarsi alla particolare situazione di guida. Non avendolo fatto, egli ha

dato prova di un comportamento negligente che non gli ha permesso di evitare

sin dal primo momento l’ondeggiamento della roulotte. Già solo per questo

motivo, egli è venuto meno ai doveri generali di prudenza che gli incombevano.

Al di là di tutto,

decisiva nella sanzione inflitta dall’autorità di primo grado è stata la

perdita di padronanza del veicolo da parte del ricorrente, il quale non ha

peraltro addotto giustificazioni, né evocato circostanze tali da escludere la

propria responsabilità nell’infrazione ascrittagli. In tal senso, né i documenti

prodotti dal ricorrente, né le sue allegazioni in merito a un’eventuale difettosità

della roulotte - che non sono state rese verosimili, tanto meno sostanziate -

sono atti a scusare la perdita di padronanza e pertanto non influenzano punto

l’esito dell’odierno giudizio.

6.

A titolo abbondanziale,

indipendentemente da quanto precede, si rileva che è il ricorrente stesso ad

ammettere che a seguito di una prima repentina e, a sua detta, inspiegabile

fase di ondeggiamento della roulotte, egli ha gradatamente accelerato per poter

far fronte a simile evenienza e annullare del tutto tale movimento. Ma invano. Anzi,

ciò facendo, egli ha semmai aggravato la già ardua situazione, accentuando

proprio l’oscillazione che, in nesso di causalità diretta, ha impedito la

manovra sicura del veicolo, e ciò in crassa e palese contraddizione con quanto

previsto dall’art. 3 cpv. 1 ONC.

Fronte a simili circostanze,

non vi è chi non veda come il ricorrente abbia in realtà valutato in malo modo

e, dunque, imprudentemente, le circostanze optando per una manovra di

accelerazione, quando, verosimilmente, l’unica soluzione immaginabile e

praticabile era quella di decelerare gradatamente, tanto più che - né dagli

atti emerge alcunché in contrario - nulla e nessuno sarebbe stato, neppure

potenzialmente, disturbato da simile manovra.

In effetti, come detto, l’accelerazione

da lui operata non ha fatto altro che aumentare gli sbandamenti della roulotte

(come egli stesso ammette), a nulla valendo la susseguente ma tardiva decelerazione,

poiché a quel punto sostanzialmente “la frittata era già fatta”. Scorretta

valutazione che, evidentemente, non può che essere addebitata al ricorrente

stesso, e ciò in particolare se si pon mente alla sua importante esperienza di

guida, dettata anche dalle sue qualifiche professionali (meccanico d’automobili

con licenza nazionale FIA).

Stante tutto quanto precede,

la risoluzione impugnata deve essere confermata, gli addebiti di natura

contravvenzionale imputati al ricorrente

essendo stati manifestamente accertati.

8.

Giusta

l’art. 90 cifra 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione è

punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il giudice,

in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCStr, applica i medesimi

principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento degli art. 63 e 48 CP.

Di

conseguenza, lo scrivente giudice, tenuto conto di tutte le circostanze del

caso e in particolare della pericolosità della manovra in questione (che poteva,

tra l’altro, potenzialmente creare ben maggiori danni, anche nei confronti di

terzi, rispetto a quelli verificatisi) ritiene peraltro equo confermare

l’importo della multa inflitta al ricorrente, confacentemene proporzionata alla

gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e

contenuta nei limiti concessi della legge.

Per il che,

il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio

generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di

questa sede (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;

art. 3 cpv. 1 ONC; art. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- relative al presente giudizio

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster