30.2005.46
Perdere la padronanza di un'autovettura trainante roulotte.
24 aprile 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2005.46
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, PRPEN
Titolo:
Perdere la padronanza di un'autovettura trainante roulotte.
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.46
1926/409
MM
Bellinzona
24 aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la vicecancelliera
Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 febbraio 2005
presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione
n. 1926/409 del 21 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni di data 8 marzo
2005 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. e del 21 gennaio 2005
(emanata in virtù del rapporto di constatazione dell’incidente della
circolazione del __________ della Polizia cantonale, posto di __________, cui
ha fatto seguito l’usuale intimazione di contravvenzione del __________,
avverso la quale il qui ricorrente non ha formulato osservazioni) la Sezione
della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, ha inflitto a RI 1 una multa
di fr. 350.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr.
80.-, per avere egli, in data __________ __________ in territorio di __________
(autostrada __________, direzione sud-nord, km __________), alla guida
dell’autovettura TI __________, trainante la roulotte TI __________, circolando
sull’autostrada, perso la padronanza di guida, urtando conseguentemente il
cordolo del marciapiede di sinistra e quello di destra all’interno di una
galleria.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, nonché dell’art. 3 cpv. 1
ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale __________ è insorto con tempestivo ricorso 4/7 febbraio
2005, postulandone l’annullamento e negando ogni addebito di natura
contravvenzionale e penale. Il ricorrente, inoltre, avvalendosi della facoltà
concessagli dall’art. 11 cpv. 1 LPContr, ha prodotto un documento (copia
licenza FIA) a valere quale nuova prova, postulandone l’assunzione agli atti e
ha chiesto di essere direttamente interrogato dal giudice nel corso di
un’apposita udienza dibattimentale.
C. Con sue osservazioni
08.03.2005, la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della
decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Preliminarmente va
rilevato come l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura
Penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio.
Il giudice può sempre
rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato
non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF
125.
I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza,
124.
I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella concreta fattispecie, la
prova offerta (audizione personale del ricorrente) non risulta suscettibile di
recare chiarimenti di rilievo ai fini di giudizio, viste in particolare le più
che esaustive e complete (e per nulla contraddittorie) dichiarazioni rese dal
ricorrente direttamente a verbale fronte alle forze inquirenti, risultando
dunque una sua nuova audizione, già solo per motivi di economia processuale,
manifestamente superflua.
Per quanto riguarda invece il
surriferito documento notificato dal ricorrente, lo stesso ben può essere
ammesso agli atti, stante la sua pertinenza ai fini del giudizio. Nulla osta
pertanto, a questo punto, all’esame del ricorso nel merito.
3.
Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr,
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza. Sempre in questo contesto l’art. 3 ONC
prevede poi che il conducente debba rivolgere la sua attenzione alla strada e
alla circolazione, non dovendo egli compiere movimenti che impediscano la
manovra sicura del veicolo.
4.
Nella concreta
fattispecie, sussiste unicamente la versione dei fatti resa direttamente dal
protagonista RI 1. Trattasi dunque, in sostanza, di accertare un’eventuale
manchevolezza o negligenza da parte di quest’ultimo alla luce di tutto quanto
accaduto, così come della sua versione dei fatti.
Orbene, il ricorrente nel
proprio verbale d’interrogatorio del __________ fronte alle forze inquirenti ha,
tra l’altro, dichiarato quanto segue: “Questa mattina, dapprima mi sono
recato a __________ dove… ho ritirato il rimorchio abitabile… targato TI __________…
Il rimorchio abitabile è stato da me noleggiato… Dopo averlo agganciato alla
mia auto… partivo da __________ ed a __________ imboccavo l’autostrada.
Circolavo ad una velocità di circa 70 km/h e mi stavo spostando dalla corsia di
accelerazione alla corsia normale di marcia, quando durante la manovra potevo
intuire un leggero ondeggiamento dato dalla roulotte. Ho l’abitudine di
viaggiare spesso con dei rimorchi al traino, ho ritenuto il fatto una cosa
normale, visto che ero in accelerazione, e ho pensato che la roulotte si stesse
stabilizzando. L’ondeggiamento lo posso quantificare in uno spostamento a
destra ed a sinistra di 5 o 10 cm. Per annullarlo, ho accelerato gradatamente,
ottenendo l’effetto contrario. Infatti lo spostamento a destra e a sinistra
della roulotte non faceva nient’altro che aumentare. Nel frattempo sono entrato
nella galleria del __________ … ed io viaggiavo al centro della carreggiata,
sempre cercando di riprendere il controllo dell’auto che a questo punto subiva
notevolmente l’influsso della roulotte e di conseguenza sbandava anche lei come
la roulotte. Sempre in galleria vedevo davanti me, distante ancora almeno
un’ottantina di metri, un camion. Per non rischiare di dover frenare all’ultimo
momento e magari di colpo, ho deciso dapprima di lasciare l’acceleratore e
visto che non cambiava nulla, ho frenato. A questo punto ho perso il controllo
dell’automobile…”.
5.
Il ricorrente, alla luce
delle dichiarazioni testé indicate, vorrebbe nel proprio atto ricorsuale
escludere ogni e qualsivoglia responsabilità da parte sua riguardo
all’accaduto. A torto.
È pur vero che la
velocità adottata dal ricorrente al momento di immettersi dalla corsia di
accelerazione nella corsia principale dell’autostrada era inferiore rispetto a
quella consentita (ca. 70 km/h anziché 80 km/h: cfr. art. 5 lett. a ONC), ma va
comunque ricordato in questo contesto che per l’art. 32 cpv. 1 LCStr, la
velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle
condizioni della strada e della circolazione, ritenuto che il vigente limite di
velocità cui il ricorrente doveva fare riferimento, rappresentava in ogni caso
unicamente il limite massimo consentito, da ridurre convenientemente
laddove le condizioni di cui al predetto disposto di legge risultassero oggettivamente
particolari e questo al fine di evitare un’eventuale perdita di padronanza del
veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr). In specie, il ricorrente avrebbe dovuto
adattare maggiormente la propria velocità considerato che circolava con un
rimorchio particolarmente precario, poiché facilmente incline a oscillazioni, quale
la roulotte e di cui, oltretutto, per sua stessa ammissione, non
conosceva le caratteristiche, segnatamente i limiti di tenuta stradale. La
velocità inadeguata nell’effettuare lo spostamento laterale dalla corsia di
accelerazione a quella principale è quindi la causa più probabile degli
ondeggiamenti che, sfuggiti al controllo del ricorrente, hanno determinato la
totale e irrimediabile perdita di padronanza del mezzo.
In altri termini, imboccando
l’autostrada con la propria vettura trainante una roulotte locata da pochissime
ore (senza dunque che avesse avuto la possibilità di conoscerne le sue generali
caratteristiche e reazioni tecnico-meccaniche), il ricorrente, almeno per ciò
che ne è dei primi chilometri di percorso autostradale, avrebbe dovuto adeguare
per difetto la propria velocità, così da avere il tempo necessario per
abituarsi alla particolare situazione di guida. Non avendolo fatto, egli ha
dato prova di un comportamento negligente che non gli ha permesso di evitare
sin dal primo momento l’ondeggiamento della roulotte. Già solo per questo
motivo, egli è venuto meno ai doveri generali di prudenza che gli incombevano.
Al di là di tutto,
decisiva nella sanzione inflitta dall’autorità di primo grado è stata la
perdita di padronanza del veicolo da parte del ricorrente, il quale non ha
peraltro addotto giustificazioni, né evocato circostanze tali da escludere la
propria responsabilità nell’infrazione ascrittagli. In tal senso, né i documenti
prodotti dal ricorrente, né le sue allegazioni in merito a un’eventuale difettosità
della roulotte - che non sono state rese verosimili, tanto meno sostanziate -
sono atti a scusare la perdita di padronanza e pertanto non influenzano punto
l’esito dell’odierno giudizio.
6.
A titolo abbondanziale,
indipendentemente da quanto precede, si rileva che è il ricorrente stesso ad
ammettere che a seguito di una prima repentina e, a sua detta, inspiegabile
fase di ondeggiamento della roulotte, egli ha gradatamente accelerato per poter
far fronte a simile evenienza e annullare del tutto tale movimento. Ma invano. Anzi,
ciò facendo, egli ha semmai aggravato la già ardua situazione, accentuando
proprio l’oscillazione che, in nesso di causalità diretta, ha impedito la
manovra sicura del veicolo, e ciò in crassa e palese contraddizione con quanto
previsto dall’art. 3 cpv. 1 ONC.
Fronte a simili circostanze,
non vi è chi non veda come il ricorrente abbia in realtà valutato in malo modo
e, dunque, imprudentemente, le circostanze optando per una manovra di
accelerazione, quando, verosimilmente, l’unica soluzione immaginabile e
praticabile era quella di decelerare gradatamente, tanto più che - né dagli
atti emerge alcunché in contrario - nulla e nessuno sarebbe stato, neppure
potenzialmente, disturbato da simile manovra.
In effetti, come detto, l’accelerazione
da lui operata non ha fatto altro che aumentare gli sbandamenti della roulotte
(come egli stesso ammette), a nulla valendo la susseguente ma tardiva decelerazione,
poiché a quel punto sostanzialmente “la frittata era già fatta”. Scorretta
valutazione che, evidentemente, non può che essere addebitata al ricorrente
stesso, e ciò in particolare se si pon mente alla sua importante esperienza di
guida, dettata anche dalle sue qualifiche professionali (meccanico d’automobili
con licenza nazionale FIA).
Stante tutto quanto precede,
la risoluzione impugnata deve essere confermata, gli addebiti di natura
contravvenzionale imputati al ricorrente
essendo stati manifestamente accertati.
8.
Giusta
l’art. 90 cifra 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione è
punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il giudice,
in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCStr, applica i medesimi
principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento degli art. 63 e 48 CP.
Di
conseguenza, lo scrivente giudice, tenuto conto di tutte le circostanze del
caso e in particolare della pericolosità della manovra in questione (che poteva,
tra l’altro, potenzialmente creare ben maggiori danni, anche nei confronti di
terzi, rispetto a quelli verificatisi) ritiene peraltro equo confermare
l’importo della multa inflitta al ricorrente, confacentemene proporzionata alla
gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e
contenuta nei limiti concessi della legge.
Per il che,
il ricorso va respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio
generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia di
questa sede (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;
art. 3 cpv. 1 ONC; art. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- relative al presente giudizio
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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