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Decisione

30.2005.47

contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

20 settembre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,

rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.

Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio

alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso

la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede

sopralluoghi.

Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo

applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per

motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione formale

della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di pronunciarsi

con piena ed adeguata cognizione di causa.

3.

Preliminarmente

la ricorrente sottolinea che i fondi imposti mapp. no. 1811 e 1997 sono stati

riuniti, nel frattempo, nella nuova part. no. 1811.

Il Tribunale ne prende atto. In effetti la circostanza è confermata dai

documenti prodotti ma è ininfluente ai fini del giudizio poiché decisivo è lo

stato dei fondi risultante a RF al momento della pubblicazione del prospetto

(cfr. analogicamente TE sott. 6.9.1995 in re S.; RDAT II-1994 no.

26 in fine).

4.

La procedura

in esame è fondata sugli art. 96 ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto

di un adeguamento parziale in funzione delle nuove normative federali istituite

con la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il

1°.11.1992. Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli

riguardanti i sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò

sono irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del

Consiglio di Stato no. 4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la

modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994).

Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle

canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni

imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4

ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a

legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della

partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di

causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i

costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere

sostenuti da chi ne è causa.

Ne consegue che i Comuni godono di una

certa autonomia nel disciplinare la materia del finanziamento delle

installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF 128 I 46 c. 1b/bb; Karlen,

Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p.

540 ss).

In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna

riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo

dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce

ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che

cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi

e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).

5.

5.1. Il Comune deve imporre

contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la

partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque

(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente

dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi

eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5

LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della

legge federale sulla protezione delle acque, p. 1170 pto. 14.4.1).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere

inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La

percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre

all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98

LALIA).

Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono

essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che

ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

5.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di

contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati

conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo

dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i

sussidi (fr. 3'382'082.-); il preventivo non comprende i costi di manutenzione

che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la

tasse d’uso (MM 12/96 cit. p. 8). Considerata la partecipazione privata del

70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima

complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare

del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la

quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi

(cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto).

Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i

tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. ad es. schede

individuali mapp. no. 1079, 534, 53, 277 ecc.) – bensì ne è complemento:

un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA

entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo

reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e

successivo Rapporto del 23.5.2001).

6.

6.1. La ricorrente ha sollevato

l’eccezione di perenzione del diritto d’imporre contributi appellandosi

all’art. 106 cpv. 1 LALIA.

6.2. L’art. 99 LALIA non prevede limiti temporali per il prelievo

di contributi provvisori, una lacuna questa riconducibile ai criteri

d’imponibilità medesimi della legge.

Difatti,

diversamente da quanto è previsto nella Legge sui contributi di miglioria (LCM),

che non è applicabile ai procedimenti di prelievo dei contributi di costruzione

(art. 96 cpv. 6 LALIA), i contributi provvisori di costruzione non sono

percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione

di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le

opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il

contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT

II-1998 no. 33 c. 2bb).

Considerato che l’obbligo contributivo è

fondato sul finanziamento globale della rete e che i programmi di attuazione

delle opere sono notoriamente condizionati da contingenze varie protraendosi

nel tempo, se il prelievo non avviene a tappe è concepibile che la spesa

preventivata annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è

espressamente ammesso dall’art. 133 cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può

imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il

31.12.1968 sempreché non siano già state imposte.

Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo

cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e

l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo

globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N.2P.71/2004 parz.

pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

6.3. E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il

legislatore ha previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo

per il tratto di canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio

al momento dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile

Considerandi

(art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi

successive ed a seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il

Comune ma è una semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi

non indifferenti. Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase

dell’incasso dei contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che

poggia sul beneficio derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla

ripartizione che secondo la vigente legislazione avviene in funzione del

finanziamento globale della rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo

dei contributi non sono quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i

conti preventivi totali votati dal legislativo comunale nell’ambito

dell’adozione del PGS ed approvati dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99

LALIA; TF 10.1.2005cit.; Rapporto del 13.3.1975 cit. pto.

14.4

).

6.4

In concreto è noto che nell’ambito della procedura in oggetto i contributi

prelevati negli ’80 sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp.

no. 931) e non risulta – né la ricorrente sostiene – che il Comune abbia

compensato i costi con la riscossione di altri tributi.

Pertanto l’eccezione

è respinta.

7.

7.1

La

ricorrente rimprovera al Municipio di non aver considerato la destinazione

agricola dei fondi e quindi di aver omesso – a torto – l’applicazione del

correttivo previsto dall’art. 99 cpv. 4 LALIA.

7.2

L’art. 99 cpv. 1 LALIA contempla un

solo criterio di calcolo disponendo che il contributo provvisorio è calcolato

in proporzione al valore ufficiale di stima di cui non può superare il 3%. E’

ammesso un unico correttivo – la cui applicazione è soggetta ad un regime assai

restrittivo – in forma di aumento o diminuzione del contributo nell’ipotesi di

una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima

e gli equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4 LALIA): ossia qualora a fronte di un

alto valore di stima il fondo avesse effetti contaminanti ridotti sulle acque, oppure,

al contrario, ad un valore di stima contenuto si contrapponesse un carico

inquinante considerevole (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1171 no.

14.4

; RDAT II-1997 no. 41, II-1999 no. 42 c. 2.1).

Posto che il vantaggio economico ricavato da un servizio pubblico non è di

facile determinazione concreta, la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune

un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il

contributo per la costruzione delle canalizzazioni possa essere fissato anche

ricorrendo a criteri di calcolo schematici fondati su dati di esperienza e di

semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità

di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei

disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c.

2b/bb, 128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45).

7.3

Nella fattispecie in esame la percentuale imponibile è pari all’1.845749%

del valore di stima e dunque, considerato che i contributi riscossi negli anni

’80 sono dedotti, rispetta i limiti sanciti dall’art. 99 LALIA; gli elementi

del conteggio, agevolmente verificabili nella documentazione assunta agli atti,

sono conformi alla risoluzione del legislativo, rispondono ai dati del piano

finanziario del PGS e rispettano i valori ufficiali di stima in vigore alla

momento della pubblicazione del prospetto comprensivi della riduzione lineare

del 30% entrata in vigore il 1°.1.1999. Parimenti conforme è il comprensorio

imponibile poiché è fedele ai limiti del PGS (cfr. PGS piani 4/113B83 e

4/113B74; comprensorio d’imposizione piano LV400.01): al contributo sono state

assoggettate le proprietà situate entro il PGS, rispettivamente quelle esterne

allacciate o allacciabili alla rete delle canalizzazioni.

L’operazione non trascura quindi né i canoni normativi né lo stato dei singoli

fondi. Infatti è importante rilevare che, da un canto, l’utilità della

canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un

certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle

condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed

all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto senza i

quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D’altro canto,

per una canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è

riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel

fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi

di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre

per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento

della loro destinazione.

Questi criteri d’imposizione sono stati applicati anche alla proprietà RI 1

costituita, al momento della pubblicazione del prospetto, dai mapp. no. 1811 e

1997; i fondi sono ubicati nella località L__________, una zona residenziale

edificabile inclusa nel PGS, ciò che basta ai fini dell’assoggettamento.

7.4

Vero è che pur disponendo di un ampio margine di autonomia

nell’elaborazione dei contributi i Comuni sono tenuti, nondimeno, ad istituire

un sistema che consideri la quantità d’acqua usata da evacuare. Infatti il

criterio del consumo adempie agli obiettivi del principio di causalità laddove

l’addebito dei costi all’utente è un deterrente all’inquinamento e quindi

concorre a ridurre l’uso delle installazioni e ad accrescere l’efficacia delle

misure di protezione dell’ambiente. Questo duplice obiettivo finanziario ed

ecologico esige quindi che una tassa d’uso periodica integri un parametro che

sia in rapporto con l’utilizzazione effettiva dell’installazione (DTF

128.

I 46 c. 5b/bb-c). Nel Comune di M__________ questo parametro trova puntuale

riscontro nella tassa d’uso prelevata annualmente in funzione dei quantitativi

d’acqua consumati (art. 110 LALIA; art. 38 del Regolamento comunale delle

canalizzazioni).

In questa sede, tuttavia, è oggetto di prelievo non la tassa d’uso periodica

bensì un contributo di costruzione, ossia un onere preferenziale (DTF 121 II

138.

c. 3a, 129 I 346 c. 5.1 p. 354; RtiD I-2005 no. 33; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b),

motivo per cui il criterio del consumo ha una valenza affievolita e va

ponderato, semmai, nell’ottica del correttivo sancito dall’art. 99 cpv. 4 LALIA.

In concreto, tuttavia, i requisiti non sono adempiuti.

Bisogna infatti considerare che non a caso la legge istituisce il valore di

stima quale unica base di calcolo prescindendo

invece da altri criteri quali l’indice di sfruttamento o il fatto che un fondo

sia edificato o non lo sia (art. 99 cpv. 1 LALIA; cfr. Rapporto del

13.3.1975

cit. pto. 14.2). L’ovvia ragione è che il valore di stima già

considera le peculiarità del fondo (cfr. art. 15 ss della legge sulla stima

ufficiale [Lst.] e Regolamento di applicazione)

e di conseguenza, nell’ambito del calcolo di un contributo provvisorio, non

occorre attuare ulteriore distinzioni a seconda dello stato dei terreni oppure in

funzione del loro sfruttamento, siano essi residenziali, industriali,

artigianali o prativi. Dopotutto le canalizzazioni non servono soltanto gli

scarichi della fognatura (acque luride), bensì sono finalizzati anche ad

assorbire le acque meteoriche (acque chiare) che possono provenire da semplici

tettoie, da sedimi prativi, da superfici adibite a strada o posteggio. Perciò è

inimmaginabile che il Comune elabori ed attui un progetto sulla sola base delle

sollecitazioni che provengono dai fondi ad un dato momento senza considerare

gli edifici allacciati o allacciabili al di fuori della zona edificabile e

l’evoluzione edilizia futura di un comprensorio che, se è incluso nel PGS, è

anche edificabile (art. 19 LALIA). In altri termini occorre che la rete sia

calibrata in rapporto al potenziale carico inquinante pena il superamento del

contingente e l’inevitabile non conformità delle infrastrutture (cfr. DTF

125.

I 1 c. 2b/bb; TF 10.1.2005 N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD

I-2005 no. 33).

Come già rilevato i mappali in oggetto sono attribuiti alla zona edificabile;

il solo fatto che attualmente siano sfruttati a fini agricoli dipende da una

libera scelta della proprietaria e, considerato quanto sopra, di certo non

basta per ammettere il correttivo postulato.

Il fatto, cui accenna la ricorrente, che l’esecutivo avrebbe comunque la

possibilità di prelevare un contributo supplementare giusta l’art. 100 (e non

101) LALFIA non è pertinente. L’imposizione di un contributo supplementare non

esclude infatti il prelievo di un contributo provvisorio anche perché il

contributo supplementare è calcolato unicamente sull’aumento del valore di

stima determinato dall’intervento edile.

La contestazione è dunque infondata.

8.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico della ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.-

sono a carico della ricorrente.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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