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Decisione

30.2005.48

contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

20 settembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,

rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.

Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio

alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso

la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede

sopralluoghi.

Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo

applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per

motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione

formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di

pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.

3.

La procedura in esame è fondata

sugli art. 96 ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento

parziale in funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge

federale sulla protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992.

Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i

sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti

ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no.

4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA

nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994).

Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle

canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni

imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4

ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a

legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della

partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di

causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i

costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere

sostenuti da chi ne è causa.

Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la

materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF

128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus

rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).

In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna

riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo

dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce

ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che

cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi

e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).

4.

4.1. Il Comune deve imporre

contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la

partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque

(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente

dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi

eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5

LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della

legge federale sulla protezione delle acque, p. 1170 pto. 14.4.1).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere

inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La

percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre

all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98

LALIA).

Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono

essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che

ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

4.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di

contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati

conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo

dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i

sussidi (fr. 3'382'082.-); il preventivo non comprende i costi di manutenzione

che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la

tasse d’uso (MM 12/96 cit. p. 8). Considerata la partecipazione privata del

70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima

complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare

del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la

quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi

(cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto).

Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i

tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale

mapp. no. 1095; si veda inoltre ad es. schede individuali mapp. no. 1079, 534,

53, 277 ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente

consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha

creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e

100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).

5.

5.1. Il ricorrente rammenta di

aver provveduto nel 1964 a costruire a proprie spese la fognatura necessaria

per poter edificare il mapp. no. 1095. La canalizzazione fu posata in parte su

suolo pubblico (mapp. no. 1046, 1095 e 494) ed in parte su suolo privato (mapp.

no. 527) e, stando agli accordi di allora, il Municipio si assunse l’onere

finanziario del tratto realizzato sull’area pubblica (doc. D, E, G). Ad oggi,

tuttavia, la spesa non è stata rimborsata.

Perciò il ricorrente sostiene di non aver tratto alcun vantaggio dall’opera,

essendo il Comune il reale beneficiario.

5.2. Il contributo di costruzione appartiene alla famiglia degli oneri

preferenziali (sul concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c.

Considerandi

5b, 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354) e, in effetti, è un tributo di

miglioria nella misura in cui è finalizzato a compensare il vantaggio derivante

dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di

evacuazione e depurazione delle acque.

Tuttavia, diversamente da quanto è previsto nella Legge sui contributi di

miglioria (LCM), che non è applicabile ai procedimenti di prelievo dei

contributi di costruzione (art. 96 cpv. 6 LALIA; TF 10.1.2005 N.

2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33), questi ultimi non sono

percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione

di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le

opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il

contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT

II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005 cit.).

Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la

costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma

si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è

allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono

convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura

non potrebbe funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova,

ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità

di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi

nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità

(rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà

escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro

destinazione.

Ne consegue che il comprensorio imponibile non è circoscritto ad un numero ben

determinato di fondi a dipendenza dell’opera eseguita, bensì si estende a tutta

la zona delimitata dal PGS, ossia al territorio edificabile ed a quello

destinato all’urbanizzazione entro i 15 anni a venire, come pure alle

costruzioni e attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di

allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA).

Ne consegue anche che il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento

dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino

imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione (cfr. TF

10.1.2005

cit.). Ai fini dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente,

che l’opera sia prevista dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel

comprensorio imponibile delimitato dal PGS.

Ne consegue, infine, che dal momento che le opere sono previste in un PGS

approvato il beneficio non può essere rimesso in discussione nell’ambito della

procedura di prelievo di contributi. In effetti l’adozione del PGS – i cui atti

sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55

cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC) – è di competenza esclusiva del legislativo

comunale la cui risoluzione è impugnabile soltanto dinanzi al Consiglio di

Stato nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124

let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N.2P. 421/1997). Di conseguenza i suoi

contenuti vanno contestati, semmai, impugnando la risoluzione legislativa.

5.3

In concreto il tratto di canalizzazione realizzato dal ricorrente risale al

1964.

ed è dunque un’opera vetusta sfruttata da tempo, tanto è vero che nel PGS

è annoverata tra le opere da sostituire o da risanare (cfr. PGS piano

4/113B74). In queste condizioni, quand’anche si volesse prescindere da quanto

detto al considerando precedente, di certo il beneficio derivante dal PGS non

può essere seriamente contestato (cfr. TE sott. 28.9.1995 in re P. e successiva

sentenza del TF 30.1.1997 cit.; RDAT 1984 no. 40).

I mapp. no. 1095 e 1143 sono due fondi ubicati in località M__________, una

zona residenziale edificabile inclusa nel PGS. D’altra parte le opere imposte sono

contemplate dal PGS.

Ciò basta ai fini dell’assoggettamento.

6.

6.1

Il ricorrente chiede la

compensazione del contributo di costruzione con la spesa sostenuta nel 1964 per

realizzare la canalizzazione e quindi edificare il mapp. no. 1095. Esposta una

spesa complessiva di fr. 9'000.-, egli chiede l’accertamento peritale del

credito a suo favore.

6.2

Il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo e non è

vincolato alle domande di prova delle parti (art. 104 LALIA, art. 18 cpv. 1

LPamm.); ciò comporta la facoltà per il giudice di apprezzare anticipatamente

le prove offerte e di rifiutare quelle che reputa inconcludenti o irrilevanti (DTF

122.

II 464 c. 4a; RDAT II-1999 no. 57 c. 2, no. 62 c. 3c/cc; Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 19 no. 4 e 5).

In concreto la prova peritale è del tutto irrilevante ai fini del giudizio.

6.3

Giusta l’art. 125 cifra 3 CO a fronte di un’obbligazione derivante dal

diritto pubblico, quale è il contributo di costruzione, la compensazione non

può essere opposta al Comune creditore contro la sua volontà (TF

30.1.1997

cit.; RDAF 1994 298 c. 2d; Grisel, Traité de droit

administratif, 1984, vol. II, p. 658; Knapp, Précis de droit

administratif, 4e ed., no. 738 in fine).

Non esistono norme speciali che deroghino al suddetto principio, in particolare

la compensazione ed il condono del contributo di costruzione sono ipotesi che né

la LALIA né il Regolamento comunale delle canalizzazioni di M__________ riconoscono.

La giurisprudenza, dal canto suo, non ammette che il disporre di un impianto

proprio o l’aver sostenuto in passato spese per la costruzione della fognatura

costituiscano motivo di riduzione o di condono del contributo (cfr. RDAT

1984.

no. 40, 1990 no. 35; TE sott. 28.9.1995 cit.).

A ciò si aggiunge che il Comune non ha emesso alcuna risoluzione formale di esonero

e che neppure l’accordo stipulato dalle parti nel 1964 (doc. G) prevede

l’esenzione del ricorrente dal pagamento del contributo.

La domanda del ricorrente è dunque infondata.

7.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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