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Decisione

30.2005.49

contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

20 settembre 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,

rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.

Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio

alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso

la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede

sopralluoghi.

Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo

applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per

motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione

formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di

pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.

3.

3.1. Il Comune deve imporre

contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la

partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque

(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente

dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi

eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5

LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della

legge federale sulla protezione delle acque, p. 1170 pto. 14.4.1).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere

inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La

percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre

all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98

LALIA).

Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono

essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che

ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

3.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di

contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati

conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo

dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i

sussidi (fr. 3'382'082.-); il preventivo non comprende i costi di manutenzione

che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la

tasse d’uso (MM 12/96 cit. p. 8). Considerata la partecipazione privata del

70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima

complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare

del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la

quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi

(cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto).

Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i

tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale

mapp. no. 931; vedi inoltre schede individuali mapp. no. 1079, 534, 53, 277

ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente consentita

dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la

base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e

100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).

4.

4.1. Preliminarmente la ricorrente

rimprovera al Municipio una violazione del diritto federale per aver calcolato

il contributo sulla base del solo valore di stima fiscale.

4.2. La LALIA è stata oggetto di un adeguamento parziale in funzione delle

nuove normative federali istituite con la Legge federale sulla protezione delle

acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992. Le modifiche alla legge cantonale

hanno coinvolto i capitoli riguardanti i sussidi federali ed il piano cantonale

di risanamento e perciò sono irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi

del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127a del 2.7.1993 e del 16.3.1994

concernenti la modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto del

15.4.1994).

Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle

canalizzazioni pubbliche – da eseguire conformemente alle disposizioni

imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4

ss OPAc) – e quello dei contributi di costruzione la Confederazione ha

rinunciato a legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i

concetti base della partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del

principio di causalità; quest’ultimo è già contemplato, peraltro, dall’art. 2

LPAmb. ed insegna che i costi dei provvedimenti adottati in applicazione della

legge devono essere sostenuti da chi ne è causa.

I Comuni godono dunque di una certa autonomia nel disciplinare la materia del

finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF 128

I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher

Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).

In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna

riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo

dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce

ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che

cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi

e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).

4.3. L’art. 99 cpv. 1 LALIA contempla un solo criterio di

calcolo disponendo che il contributo provvisorio è calcolato in proporzione al

valore ufficiale di stima di cui non può superare il 3%. E’ ammesso un unico

correttivo – la cui applicazione è soggetta ad un regime assai restrittivo – in

forma di aumento o diminuzione del contributo nell’ipotesi di una manifesta

divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli

equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4 LALIA): ossia qualora a fronte di un alto

valore di stima il fondo avesse effetti contaminanti ridotti sulle acque,

oppure, al contrario, ad un valore di stima contenuto si contrapponesse un

carico inquinante considerevole (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p.

1171 no. 14.4.4; RDAT II-1997 no. 41, II-1999 no. 42 c. 2.1).

Posto che il vantaggio economico ricavato da un servizio pubblico non è di

facile determinazione concreta, la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune

un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il

contributo per la costruzione delle canalizzazioni possa essere fissato anche

ricorrendo a criteri di calcolo schematici fondati su dati di esperienza e di

semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità

di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei

disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c. 2b/bb,

128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45).

4.4. Vero è che pur disponendo di un ampio margine di autonomia

nell’elaborazione dei contributi i Comuni sono tenuti, nondimeno, ad istituire

un sistema che consideri la quantità d’acqua usata da evacuare. Infatti il

criterio del consumo adempie agli obiettivi del principio di causalità laddove

l’addebito dei costi all’utente è un deterrente all’inquinamento e quindi

concorre a ridurre l’uso delle installazioni e ad accrescere l’efficacia delle

misure di protezione dell’ambiente. Questo duplice obiettivo finanziario ed

ecologico esige quindi che una tassa d’uso periodica integri un parametro che

sia in rapporto con l’utilizzazione effettiva dell’installazione (DTF

128 I 46 c. 5b/bb-c). Nel Comune di M__________ questo parametro trova puntuale

riscontro nella tassa d’uso prelevata annualmente in funzione dei quantitativi

d’acqua consumati (art. 110 LALIA; art. 38 del Regolamento comunale delle

canalizzazioni).

In questa sede, tuttavia, è oggetto di prelievo non la tassa d’uso periodica

bensì un contributo di costruzione, ossia un onere preferenziale (DTF

121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1 p. 354; RtiD I-2005 no. 33; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b),

motivo per cui il criterio del consumo ha una valenza affievolita ed andrebbe ponderato,

semmai, nell’ottica del correttivo sancito dall’art. 99 cpv. 4 LALIA. La

ricorrente non si appella a questa normativa; in realtà a giusta ragione poiché

i requisiti non ne sono adempiuti.

Infatti è importante sottolineare che non a caso la legge istituisce il valore

di stima quale unica base di calcolo prescindendo

invece da altri criteri quali, ad esempio, l’indice di sfruttamento o il fatto

che un fondo sia o non sia edificato (art. 99 cpv. 1 LALIA; cfr. Rapporto

del 13.3.1975 cit. pto. 14.2). L’ovvia ragione è che il valore di stima già

considera le peculiarità del fondo (cfr. art. 15 ss della legge sulla stima

ufficiale [Lst.] e Regolamento di

applicazione) e di conseguenza, nell’ambito del calcolo di un contributo

provvisorio, non occorre attuare ulteriori distinzioni a seconda dello stato

dei terreni oppure in funzione del loro sfruttamento, siano essi residenziali,

industriali, artigianali o prativi.

La censura è dunque infondata.

5.

5.1. Nel ricorso è criticato il

fatto che i contributi siano calcolati su opere già oggetto di consuntivo e

risalenti a periodi remoti nel tempo. Sostanzialmente se ne contesta

l’imponibilità.

La ricorrente evidenzia, innanzitutto, che gli art. 99 e 99a LALIA non offrono

alcuna definizione del concetto di “opera”. Quindi, ricorrendo all’interpretazione

teleologica e grammaticale della normativa, essa sostiene che con il termine “opera”

il legislatore ha inteso qualificare ogni singola tratta di canalizzazione e sancire,

per ognuna di esse, l’imponibilità separata ed in fasi ben distinte sulla base

del preventivo e del consuntivo. Perciò, in concreto, per le opere già

realizzate si giustificherebbe un contributo definitivo anziché provvisorio.

La ricorrente è dell’avviso, peraltro, che quand’anche si privilegiasse

un’interpretazione estensiva del concetto di “opera” ampliandolo all’intera

rete delle canalizzazioni, per la parte dei costi esposti a consuntivo il

prelievo comunque non sarebbe conforme alla LALIA poiché i contributi

provvisori sono prelevati sul preventivo.

Infine, ed in ogni caso, i contributi per le opere compiute calcolati su costi consuntivi

non sarebbero esigibili perché perenti.

5.2. Il contributo di costruzione appartiene alla famiglia degli oneri

preferenziali (sul concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c.

5b, 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354) e, in effetti, è un tributo di

miglioria nella misura in cui è finalizzato a compensare il vantaggio derivante

dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di

evacuazione e depurazione delle acque.

Tuttavia, diversamente da quanto è previsto nella Legge sui contributi di

miglioria (LCM), che non è applicabile ai procedimenti di prelievo dei

contributi di costruzione (art. 96 cpv. 6 LALIA; TF 10.1.2005 N.

2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33), questi ultimi non sono

percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione

di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le

opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il

contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT

II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005 cit.).

Ciò considerato la tesi della ricorrente, secondo cui il concetto di “opera”

sarebbe riferibili solo ad un singolo tratto o impianto di evacuazione, è priva

di fondamento.

Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la

costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma

si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è

allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono

convogliate le acque di rifiuto, senza i quali il singolo tratto di fognatura

non potrebbe funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova,

ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla

possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i

fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità

(rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà

escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro

destinazione.

Ne consegue che il comprensorio imponibile non è circoscritto ad un numero ben

determinato di fondi a dipendenza dell’opera eseguita, bensì si estende a tutta

la zona delimitata dal PGS, ossia al territorio edificabile ed a quello

destinato all’urbanizzazione entro i 15 anni a venire, come pure alle

costruzioni e attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di

allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA).

E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il legislatore ha

previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo per il tratto di

canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio al momento

dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile (art. 106 cpv.

1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive ed a

seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il Comune ma è una

semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi non indifferenti.

Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase dell’incasso dei

contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che poggia sul beneficio

derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla ripartizione che secondo

la vigente legislazione avviene in funzione del finanziamento globale della

rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo dei contributi non sono

quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i conti preventivi totali

votati dal legislativo comunale nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati

dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99 LALIA; TF 10.1.2005 cit.; Rapporto

del 13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).

5.3. Dall’inizio dei lavori e fintanto che la costruzione della rete delle

canalizzazioni è in corso, i contributi sono prelevabili solo in forma

provvisoria sulla base del preventivo. Quand’anche il Comune optasse per la

formula dei prelevamenti in fasi successive a seconda dell’esecuzione e della

messa in funzione degli impianti, si tratterebbe comunque di contributi

provvisori (art. 8 cpv. 3 DELALIA).

Considerato che l’obbligo contributivo è fondato sul finanziamento globale

della rete e che i programmi di attuazione delle opere sono notoriamente

condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, se il prelievo non

avviene a tappe è concepibile che la spesa preventivata annoveri anche i costi

riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è espressamente ammesso dall’art. 133

cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente contributi

per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non siano già

state imposte.

Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo cui

l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e

l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo

globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 cit.). Sempre con

riferimento al tema della prescrizione sia aggiunto, per scrupolo di

motivazione, che l’art. 108 cpv. 1 LALIA si riferisce alla prescrizione delle

singole rate non all’obbligo contributivo e che il rinvio della ricorrente

all’art. 16 LCM non è pertinente per l’inapplicabilità della LCM esplicitamente

sancita dall’art. 96 cpv. 6 LALIA (cfr. TF 10.1.2005 cit.)

5.4. In concreto è noto che nell’ambito della procedura in oggetto i contributi

prelevati negli ’80 sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp.

no. 931) e non risulta – né la ricorrente sostiene – che il Comune abbia compensato

i costi con la riscossione di altri tributi.

Perciò le spese per opere già eseguite sono computabili.

6.

6.1. La ricorrente censura

l’addebito agli attuali proprietari dei fondi di costi per opere soltanto

preventivate e previste in un lontano futuro.

Essa rileva che il prelievo colpisce di fatto sull’arco di oltre 40 anni solo i

proprietari iscritti a RF al momento della pubblicazione del prospetto e dunque

non rispetterebbe la giurisprudenza in materia di oneri preferenziali poiché il

particolare vantaggio economico non sarebbe proporzionale ai costi che fungono

da base di calcolo, specie se si considera che molte delle opere da finanziare

non sono ancora state realizzate bensì sono pianificate sul lungo periodo. Ma

non solo, l’operazione costituirebbe anche una violazione dei principi dell’equivalenza

e della parità di trattamento. Perciò, visto che i contributi sono esigibili

dalla data d’inizio dei lavori, il finanziamento dovrebbe avvenire in diverse

tappe, con prelievi successivi e secondo comprensori più delimitati anziché

indistintamente per tutti gli interventi preventivati e pianificati.

6.2. Il rispetto del principio dell’equivalenza presuppone l’esistenza di una

certa correlazione o di un rapporto perlomeno ragionevole tra l’ammontare del

singolo contributo ed il valore economico della prestazione (DTF 126 I

180 c. 3a/bb).

Ora, le canalizzazioni non servono

soltanto gli scarichi della fognatura (acque luride), bensì sono finalizzati

anche ad assorbire le acque meteoriche (acque chiare) che possono provenire da

semplici tettoie, da sedimi prativi, da superfici adibite a strada o posteggio.

Perciò è inimmaginabile che il Comune elabori ed attui un progetto sulla sola

base delle sollecitazioni che provengono dai fondi ad un dato momento senza

considerare gli edifici allacciati o allacciabili al di fuori della zona

edificabile e l’evoluzione edilizia futura di un comprensorio che, se è incluso

nel PGS, è anche edificabile (art. 19 LALIA). In altri termini occorre che la

rete sia calibrata in rapporto al potenziale carico inquinante pena il

superamento del contingente e l’inevitabile non conformità delle infrastrutture

(cfr. DTF 125 I 1 c. 2b/bb).

E’ palese che ciò si riflette inevitabilmente sui costi di costruzione e quindi

sull’ammontare del contributo, senza che, per questo motivo, sia ravvisabile

una violazione dei principi dell’equivalenza e della parità di trattamento

(cfr. TF 10.1.2005 cit.).

6.3. L’imponibilità di opere future è uno dei principi fondamentali della LALIA

in base alla quale i contributi provvisori sono percepiti prima della

conclusione delle opere per consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla

base del preventivo totale ed in proporzione al valore di stima.

Ne consegue che il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento

dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino

imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione. Ai fini

dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista

dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato

dal PGS medesimo (cfr. TF 10.1.2005 cit.).

Il mapp. no. 931 è un fondo ubicato in località P__________, una zona

residenziale a carattere intensivo, è edificato, allacciato alla canalizzazione

ed incluso nel PGS. Ciò basta ai fini dell’assoggettamento.

Per quanto concerne l’ipotesi del prelievo a tappe successive vale quanto già rammentato

al precedente considerando 5.2.

7.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico della ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2

LALIA, art. 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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