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Decisione

30.2005.5

due multe per posteggio sul marciapiede; incarti congiunti per la sentenza

18 maggio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i pedoni, non è assolutamente vero c’erano almeno 2 metri di spazio ed il

veicolo non intralciava nessuno.

Sicuro

del disguido della Polizia comunale di Locarno e della mancata comunicazione

d’informazione, sono certo di questo disguido possa essere risolto con il

ritiro delle multe”;

che in un rapporto del 20 gennaio

2005, l’agente che ha accertato la seconda infrazione si è così espresso sulle

doglianze ricorsuali:

“Prima

avviso di contravvenzione elevata il 07 agosto 2004 alle ore 03:50 da parte di

un collega (249.a) ...

Durante

i miei controlli non ho notato esposto l’avviso del collega, come presso la

nostra centrale non vi era nessuna comunicazione da parte dell’agt. di

quartiere, unicamente un comunicato verbale da parte del suff. di servizio,

che avrebbe rimosso il veicolo al più presto.

Dopo

otto giorni, a mio vedere tempo sufficiente per rimuovere il mezzo, elevavo la

contravvenzione (136375).

Faccio

notare, che sono pervenute diverse reclamazioni verbali da parte degli abitanti

della zona, poiché il veicolo ostacolava la normale circolazione pedonale”;

che sull’inosservanza di cui

alla decisione n. 31300/202 della Sezione della circolazione (posteggio su un

marciapiede il 7 agosto 2004 senza ostacolo per i pedoni), il multato non

Considerandi

contesta i fatti (“abbiamo parcheggiato il veicolo su un marciapiede il

venerdì di sera del festival”), né evoca circostanze suscettibili di

giustificare il suo agire;

ch’egli adombra invero “una

fila di macchine parcheggiate sul marciapiede” (ricorso, primo paragrafo),

ma non pretende essere stato il solo multato o lamenta altrimenti una

qualsivoglia disparità di trattamento;

che a ragione l’autorità di

primo grado ha ritenuto altresì una durata del parcheggio inferiore a 2 ore

(infrazione n. 249.a), giacché non è dato di sapere quando è avvenuto il furto

delle chiavi e – per altro verso – il successivo perdurare della situazione

illecita non può essere imputato al contravventore;

che sotto questo profilo, la

tesi di prima istanza merita pertanto conferma;

che la Sezione della

circolazione non può essere invece seguita riguardo alla seconda multa: nulla

induce infatti a dubitare delle affermazioni del multato riguardo alle

difficoltà di rimozione del veicolo e al consenso della polizia comunale al

fermo del medesimo fino alla consegna di nuove chiavi d’accen­sione; né risulta

che il multato abbia atteso oltre l’arrivo delle chiavi per spostare la vettura;

che invano si cercherebbe

altresì nel fascicolo processuale qualsiasi informazione circa la larghezza del

passaggio lasciato ai pedoni, non bastando al riguardo – di fronte agli

accertamenti discordanti del 7 e del 15 agosto inerenti al medesimo parcheggio

– la generica affermazione di cui al già citato rapporto di polizia 20 gennaio

2005, stando al quale “il veicolo ostacolava la normale circolazione pedonale”

(pag. 2 in alto);

che nella misura in cui

censura la multa di fr. 120.– per i fatti del 15 agosto 2004, il ricorso si

rivela quindi provvisto di buon diritto e la relativa decisione va annullata;

che il parziale accoglimento dell’impugnativa

e la particolarità del caso concreto giustificano di rinunciare, tutto ben

ponderato, al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1

LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Nella misura in cui censura la

decisione n. 31300/202, il ricorso è respinto e la risoluzione impugnata è confermata.

2. Nella misura in cui censura la

decisione n. 31299/201, il ricorso è accolto e la risoluzione impugnata è annullata.

3. Non si prelevano né tasse né

spese dell'attuale giudizio.

4. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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