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Decisione

30.2005.50

Imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una strada industriale

27 ottobre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I comproprietari del mapp. no. 182 sono così stati assoggettati al pagamento di

un contributo di miglioria di fr. 77'586.-.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

risoluzione del 9.11.2005.

Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, i contribuenti

contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, il piano del

perimetro e la percentuale imponibile.

Con risposta del 19.1.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.

L’udienza di conciliazione svoltasi il 6.2.2007 ha avuto esito infruttuoso.

Esperito un sopralluogo il 20.2.2008 e conclusa l’istruttoria, le parti sono

comparse al dibattimento finale del 14.1.2009 riconfermandosi nelle rispettive

tesi e domande.

2.

Il ricorso in esame del 5.12.2005 (come

il precedente reclamo) è stato interposto a nome delle Comunioni ereditare __________,

MIST 3 e MIST 4.

Il Comune ha sollevato un dubbio in merito alla ricevibilità del ricorso ritenendo

data una incongruenza tra i nominativi dei ricorrenti e le risultanze del RF, ed

osservando che una comunione ereditaria non ha personalità giuridica. Tale argomento

pare quanto meno sorprendente poiché, prima ancora che ai ricorrenti, una

incongruenza potrebbe essere rimproverata al Comune medesimo. In effetti, gli

atti pubblicati (avviso personale compreso) indicano, quale proprietaria del

mapp. no. 182, la Comunione eredi __________ e __________ e dunque non

corrispondono all’iscrizione a RF (cfr. prospetto, avviso personale, distinta

lettere raccomandate).

Ciò detto, all’epoca della pubblicazione del prospetto (16.8-15.9.2004), il

mapp. no. 182 risultava intestato alla Comunione ereditaria composta da __________,

MIST 3 e MIST 4 (cfr. estratto SIFTI d.g. 1996 del 1.3.2004).

Nel corso del 2005 a __________ sono subentrati, per successione, gli eredi MIST

1 e MIST 2 (cfr. doc. B; estratto SIFTI d.g. 3224 del 21.4.2005).

Il ricorso in esame, ancorché interposto nel 2005, riporta correttamente i

nominativi che figuravano a RF al momento della pubblicazione del prospetto

(art. 5 cpv. 2 LCM). Esso è dunque ricevibile in ordine.

3.

A norma dell’art. 5 cpv. 2 LCM il

contributo è dovuto dal titolare del diritto di proprietà alla data della

pubblicazione del prospetto.

MIST 1 e MIST 2, quali eredi di __________, per legge hanno acquistato

l’universalità della successione al momento della sua apertura e sono dunque

subentrati di diritto nella procedura d’imposizione (art. 560 cpv. 1 CC; art.

102 CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio di agli art. 23 LCM e 24

LPamm.). Pertanto, insieme con MIST 3 e MIST 4, essi sono soggetti imponibili e

rispondono del contributo in esame.

Irrilevante è, ai fini del presente procedimento, l’alienazione del mapp. no.

182 avvenuta nel 2009 mediante esercizio di un diritto di compera (cfr.

estratto SIFTI d.g. 7058 del 29.7.2009). Infatti, essendo di natura personale,

il debito derivante da contributi di miglioria non è cedibile. Di conseguenza

non occorre verificare se nel contratto di compra-vendita sia stata stipulata

una clausola contraria, specie di assunzione dell’onere contributivo da parte

dell’acquirente, poiché questa varrebbe comunque unicamente inter partes e non

sarebbe opponibile al Comune (RDAT II-1991 no. 55; RtiD II-2005

no. 24; Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem

Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach

dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).

4.

4.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è

finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno

standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la

sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto

conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce

inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la

nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).

La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di

urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse

derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,

Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

4.2. La nuova camionale, che ha sostituito il preesistente tracciato sterrato di

Via __________, è una strada di raccolta ubicata nella zona di __________ __________

ed accessibile dalla strada cantonale del __________ con imbocco da Via __________,

in zona __________. Essa si estende da sud verso nord, oltrepassando il riale __________,

su una lunghezza complessiva di ca. 873 ml per terminare a fondo cieco

all’altezza del confine meridionale del mapp. no. 2444.

La camionale consta di una carreggiata di ml 7 cui si aggiungono lateralmente

una banchina e un marciapiede di ml 1.50 ognuno. Per i dettagli del progetto si

rinvia alla relazione tecnica, qui bastando rimarcare che esso include tutti

gli interventi indispensabili per la costruzione a nuovo di una strada, in

particolare la sistemazione del sottofondo, la collocazione delle

infrastrutture e la posa della pavimentazione rifinita con bordure di

delimitazione.

Stando agli indirizzi pianificatori cantonali e comunali, in futuro la camionale

dovrebbe essere completata verso sud con un secondo tratto che si sviluppa

nelle zone __________, e raccordata a nord alla superstrada __________ in zona __________

(cfr. piano del traffico settore sud; piano generale della superstrada __________).

Il risultato oggettivo dell’intervento è una struttura pubblica nuova, completa

e conforme alle esigenze di zona i cui benefici, risultanti dal confronto tra

la situazione attuale e quella pregressa, sono incontrovertibili: è bastato il

sopralluogo per averne chiara conferma. In effetti nel PR Via __________ è

assegnata alla categoria delle strade prevalentemente pedonali e non sono

prevedibili allargamenti del calibro attuale; già solo per questo motivo essa non

si presta ad un traffico veicolare di tipo industriale con mezzi pesanti. A ciò

si aggiunge che il sedime stradale è irregolare e raggiunge un calibro massimo di 3.65

ml; la sua pavimentazione, che poggia su fondazioni vetuste, appare uniforme

solo nella parte iniziale, lunga poco meno di una trentina di metri, per

ridursi poi ad una superficie bituminosa dissestata ed a tratti rappezzata

(cfr. doc. fotografica). In definitiva si tratta perciò di una via di accesso che

poteva essere accettabile in passato poiché, considerato lo stato pregresso di

Via __________, non vi erano alternative valide. E’ tuttavia palese che, seppur

percorribile, Via __________ non sia adeguata ad un’area industriale ed al

traffico di mezzi pesanti.

Con l’esecuzione della nuova strada il comprensorio, al quale appartiene anche

il mapp. no. 182, è dunque stato convenientemente urbanizzato.

4.3. Il mapp. no. 182 è un terreno inedificato di mq 9650 che confina a nord

con Via __________, ad est con il riale __________ e a sud con la nuova

camionale.

I ricorrenti rimproverano al Municipio una contraddizione tra quanto disposto dalla

pianificazione e l’opera eseguita, quest’ultima essendo stata realizzata in

modo incompleto sebbene il prolungamento a sud sia sancito dal PR e le procedure

per l’esecuzione del raccordo alla superstrada __________ abbiano subito una

evidente accelerazione nel corso degli ultimi anni. In considerazione di tali

circostanze, specie della mancanza del predetto raccordo alla superstrada, i

ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera. Essi aggiungono

peraltro che il Consiglio Comunale, quando ha votato il credito, non era consapevole

della situazione, il Municipio avendo omesso di specificare che il raccordo non

sarebbe stato realizzato immediatamente.

Tale censura non è atta ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare.

Come si evince univocamente dal MM 8/2000 e dalla documentazione annessa (relazione

tecnica e piani), l’obiettivo dell’opera è di ovviare a dichiarate carenze nell’urbanizzazione

della zona industriale-comparto est, assicurando allo specifico comprensorio un

accesso stradale confacente per favorire l’insediamento di industrie e l’ampliamento

di aziende già presenti. Il tutto conformemente agli indirizzi pianificatori ed

alla destinazione sancita dal PR.

Nel presentare il progetto il Municipio ha specificato che la camionale sarebbe stata a fondo

cieco, e che il raccordo con la superstrada non sarebbe stato attuato

nell’immediato per l’ovvia ragione che quest’ultima, seppur pianificata, è

ancora tutta da progettare concretamente. Esso ha infine anche indicato di aver

comunque tenuto conto della superstrada progettando la camionale nell’ottica

dell’eventuale realizzazione futura di un raccordo. Gli intendimenti del Municipio, come

anche lo scopo e le componenti dell’opera imposta, sono stati perfettamente

recepiti dal Consiglio Comunale: i verbali della commissione edilizia e della

commissione della gestione ne offrono palese riscontro. Perciò, contrariamente

a quanto pretendono (a torto) i ricorrenti, esso ha autorizzato l’intervento ed

il prelievo di contributi di miglioria con piena cognizione di causa. Eventuali

contestazioni sull’opera come tale e sul principio dell’imposizione avrebbero

dovuto essere sollevate impugnando la risoluzione del legislativo nelle forme

ed entro i termini stabiliti dagli art. 208 ss LOC.

Il fatto che il raccordo con la superstrada non sia stato realizzato non

significa evidentemente che i fondi serviti dalla nuova camionale non abbiano

tratto alcun vantaggio particolare. Ben al contrario, tale vantaggio risiede

nella strada stessa, e specialmente nella sua palese funzionalità, essendo

stata costruita secondo criteri tecnicamente ottimali e sicuri, ed avendo essa indubbiamente

migliorato l’agibilità del settore e la qualità di percorrenza indispensabili

ai fini dello sfruttamento ammesso. Con ciò l’obiettivo che si è posto il Municipio è

stato raggiunto.

Il mapp. no. 182 si trova posto a confine con la camionale e vi ha un accesso

diretto; il vantaggio particolare non è dunque seriamente contestabile.

5.

5.1. Secondo i ricorrenti il

comprensorio imposto dovrebbe essere ampliato al comparto meridonale della zona

industriale (località __________ e __________) poiché, una volta che la

camionale sarà completata verso sud, i proprietari di quel settore dovranno

forzatamente utilizzare il tratto già eseguito (e qui imposto) per accedere alla

superstrada __________.

5.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit. 2862 ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non

da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel

principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate.

Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete

possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante

ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del

contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale

valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate. Il criterio decisivo per la

delimitazione del piano è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29

c. 4.2; Reitter, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).

Posto che in materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un

ampio margine di autonomia, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone

moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i principi costituzionali.

5.3. L’ampliamento del piano del perimetro perorato dai ricorrenti, che di

riflesso comporterebbe una riduzione del contributo a loro carico, non è

riferito a singoli fondi bensì ad un’area intera; esso è quindi proposto in

termini a tal punto generici da impedire un confronto concreto. D’altra parte

bisogna considerare che il settore al quale essi alludono è già servito in

maniera indipendente dalla strada cantonale e dal primo tratto di Via __________,

non ha accesso dalla nuova camionale e quindi nemmeno necessità di usufruirne.

Come già evidenziato l’opera imposta è costituita dal nuovo tratto di camionale

realizzato per urbanizzare la zona industriale est. Il vantaggio particolare si

riconduce dunque a questo tratto stradale, non a quello che ne formerà il

completamento verso sud e nemmeno al futuro raccordo con la superstrada. In

quest’ottica il piano del perimetro in esame, che include i fondi confinanti ed

alcuni fondi retrostanti con accesso dalla camionale, considera solo le

proprietà che hanno tratto un effettivo e particolare beneficio dall’opera. Perciò

esso appare rispettoso dei principi costituzionali.

6.

Nel solco della precedente censura

i ricorrenti contestano la quota imponibile sostenendo che i proprietari

interessati dalla seconda (futura) tratta della camionale vanno imposti almeno

in ragione del 20% con conseguente diminuzione del contributo a carico delle

particelle adiacenti al segmento già realizzato.

A prescindere dal fatto che l’ampliamento del perimetro non è stato ammesso, la

censura è irricevibile: i ricorrenti trascurano che la percentuale imponibile è

un tema ormai insindacabile. Infatti per giurisprudenza ripetutamente confermata

ed acquisita la decisione di principio sul prelievo di contributi, sulla natura

dell’urbanizzazione e sulla quota imponibile è di competenza esclusiva del

legislativo comunale (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Le contestazioni

vertenti su tali elementi vanno dunque sollevate impugnando la risoluzione del

legislativo dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti

dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD

II-2005 no. 26). Questo Tribunale è competente a statuire solo sul prospetto

dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM).

In concreto il Consiglio Comunale ha deciso il prelievo di contributi di

miglioria per la costruzione della camionale con risoluzione del 25.9.2000; nel

contempo, assimilando la strada ad un’opera di urbanizzazione generale, ha

fissato la quota imponibile al 60% del costo complessivo (art. 7 cpv. 1 LCM).

Come già evidenziato tale risoluzione è cresciuta incontestata in giudicato.

Pertanto in questa sede non può essere rimessa in discussione.

7.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in solido in quanto

soccombenti (art. 23 LCM e 31 LPamm), con l’obbligo di rifondere le ripetibili

al Comune siccome rappresentato da un legale.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-

sono a carico dei ricorrenti con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 1’000.-

per ripetibili. I ricorrenti ne rispondono in solido.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale, Losanna, entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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