30.2005.51
richiesta di un assegno per grandi invalidi dell'AVS. Importanza delle dichiarazioni di prima ora.
9 gennaio 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
30.2005.51
Data decisione, Autorità:
09.01.2006, TCA
Titolo:
richiesta di un assegno per grandi invalidi dell'AVS. Importanza delle dichiarazioni di prima ora.
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 43bis LAVS
art. 9 LPGA
art. 37 OAI
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.51
cs
Lugano
9 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
settembre 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assegno per grande invalido
(AGI) dell'AVS
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel __________, il 31 marzo 2005 ha inoltrato una richiesta tendente
all’ottenimento di un assegno per persone grandi invalide dell’AVS.
Con
decisione formale del 21 aprile 2005, confermata il 20 settembre 2005, la Cassa
CO 1 ha respinto la domanda poiché il termine di attesa di un anno previsto
dall’art. 43bis cpv. 2 LAVS non era ancora scaduto.
B. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA, contestando
la decisione CO 1 (doc. I).
Con
risposta del 26 ottobre 2005 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso
(doc. III).
C. Pendente
causa il ricorrente ha presentato ulteriori prove sulle quali l’amministrazione
ha preso posizione (doc. V – VIII).
in
diritto
In
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2. Ai
sensi dell'art. 43bis cpv. 1 LAVS hanno diritto all'assegno per grandi invalidi
Fatti
i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano
un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio. La rendita di vecchiaia
anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Per
l'art. 43bis cpv. 2 LAVS il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il
primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più
presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o
medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del
mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Il
cpv. 3 prevede che l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta
all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento
dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34
capoverso 5.
Va
ancora rilevato che per il cpv. 5 le disposizioni della LAI sono applicabili,
per analogia, alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per
l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il
grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare
prescrizioni complementari.
Per
l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla
salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita (cfr. art. 42 cpv. 2 vLAI).
L'art.
37 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:
la
grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente
grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato
richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari, necessita (cpv. 2):
a.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita;
b.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna inoltre di una
sorveglianza personale permanente; o
c.
di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento
permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo
38.
La
grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a.
è costretto a ricorrere in modo regolare e
considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita;
b.
necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c.
necessita, in modo durevole, di cure
particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o
di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente
solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole;
oppure
e.
è costretto a ricorrere a un accompagnamento
costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38.
3. Secondo
costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli
atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi,
mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e
stabilire dei contatti sociali.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna
intendere il comportamento normale all’interno della società così come
richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid.
2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique
de l’assurance-invalidité, pag. 275).
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato
deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto
di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia
sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo
atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della
vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato
abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una
singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di
tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag.
50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):
- nel cibarsi
l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti
oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;
- nel farsi la pulizia
personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure
fare il bagno o la doccia da solo;
- nello spostarsi e nel
contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa
o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto
con l'ambiente abituale.
4. Con
sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA -
modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure
la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di
gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni
costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La
persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di
terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico
ordinario.
Di
principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere
un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un
modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).
Inoltre,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui
abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia
come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti
ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto
di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF
106 V 157, 105 V 56 consid. 4a).
Infine,
la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi
(diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti
cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della
sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine
"permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non
nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli
atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di
aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato.
Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente
dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza
personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo
tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986
pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid. 4b).
5. La
LAVS presuppone, per l'erogazione della prestazione richiesta, almeno una
grande invalidità di grado medio, ossia il bisogno di aiuto regolare e notevole
di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita o di
aiuto di terze persone per almeno due atti ordinari della vita quotidiana e una
sorveglianza personale permanente.
Considerandi
In
concreto la Cassa ha respinto la richiesta dell'insorgente poiché, basandosi
sulle prime affermazioni del ricorrente e sugli atti medici a disposizione, non
sarebbe trascorso un anno di grande invalidità di grado medio al momento
dell'emanazione della decisione, come prevede l'art. 43bis cpv. 2 LAVS.
Da
parte sua l'interessato produce nuova documentazione medica affermando che vi è
stato un errore nella compilazione del formulario.
6.
Va
innanzitutto evidenziato come il TCA, in una situazione analoga alla presente,
ha respinto il ricorso inoltrato dall’assicurato, evidenziando come le
indicazioni fornite inizialmente abbiano una grande importanza nella
valutazione della grande invalidità, poiché non condizionate (STCA del
11.02
, nella causa C., 30.2003.61).
In
concreto dagli atti emerge che in data 31 marzo 2005 la figlia dell’insorgente
ha compilato il formulario relativo alla richiesta dell’assegno per grande
invalido.
Alle
domande riguardanti la grande invalidità ha affermato che suo padre necessitava
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della
vita dal marzo 2005 per vestirsi, svestirsi, alzarsi e coricarsi, tagliare gli
alimenti (“parz. (carne)”), lavarsi (“parz.”), radersi, fare il
bagno/la doccia, andare al gabinetto (“parz. (a seconda dello stato
momentaneo)”), e da settembre 2004 per spostarsi fuori casa e stabilire
contatti con l’ambiente (doc. D).
Alla
specifica domanda, "chi fornisce l'aiuto?", è stato indicato:
"La figlia."
Va
ancora rilevato che al punto 3.2 del questionario quest’ultima ha affermato che
l'assicurato necessita di cure permanenti per 6 ore al giorno (42 alla
settimana). Alla domanda a sapere da quando esiste il bisogno nella misura
indicata ha indicato: “parz. dal 09.2004/tot. dal 03.2005”.
Infine
alla domanda "l'assicurato necessita di sorveglianza personale?"
la figlia ha risposto affermativamente precisando che il bisogno di
sorveglianza personale esiste di giorno e di notte dal 03.2005.
A
pagina 4 il dr. med. __________, spec. FMH medicina interna, il 1° aprile 2005
con la sua firma ha confermato che le indicazioni sopra riportate concordano
con le sue constatazioni ed ha elencato una serie di patologie di cui è affetto
l’insorgente.
7.
Il
31.
marzo 2005 la figlia ha risposto a tutte le domande, univocamente, facendo
risalire le difficoltà nel compiere atti ordinari della vita del padre al marzo
2005.
ed in parte a settembre 2004. Il medico curante il giorno dopo ha confermato
queste costatazioni.
La
figlia, al punto due del formulario, era stata resa attenta circa le condizioni
da adempiere per poter beneficiare di un assegno per grandi invalidi ed in
particolare sulla circostanza che l'assegno per persone grandi invalide è
riconosciuto solo se la grande invalidità dura almeno un anno senza notevoli
interruzioni.
L’insorgente
afferma che la figlia, non essendo esperta in materia, allorquando ha compilato
il formulario, intendeva indicare il periodo a partire dal quale il padre era
diventato integralmente inabile a compiere tutti gli atti ordinari della vita
indicati con la risposta affermativa nell’elenco contenuto nel formulario. In
analogia con l’art. 18 CO e in base al principio della buona fede l’interessata
ritiene che l’errore non va posto a suo carico, viste le chiare risultanze
mediche in senso contrario (cfr. doc. I). L’insorgente sostiene che già dal
2002.
era necessario l’intervento e la presenza della figlia.
Va
qui evidenziato come le dichiarazioni della prima ora rilasciate
spontaneamente, in generale sono meno condizionate e più attendibili delle
descrizioni fornite più tardi, poiché consciamente o inconsciamente
influenzabili da riflessioni inerenti al diritto delle assicurazioni o di altra
natura fatte in un secondo tempo. Questa massima non è una regola probatoria
formale, bensì unicamente un ausilio interpretativo di giudizio di cui tenere
conto nell’ambito del libero apprezzamento delle prove. Tale massima può essere
applicata unicamente quando non siano da attendersi altri elementi cognitivi
risultanti da ulteriori accertamenti dei fatti (STFA del 22 giugno 2005 nella
causa B., U 243/04; cfr. RAMI 2004 pag. 547; Bühler, Der Unfallbegriff, in:
Alfred Koller [Hrsg.], Haftpflicht-und Versicherungsrechtstagung 1995, San
Gallo 1995, pag. 267 seg.).
In
concreto le risposte dell'insorgente sono chiare e precise e non vi è motivo
alcuno per rimetterle in discussione.
Le
successive precisazioni del ricorrente sono in netto contrasto con quanto
indicato al momento della compilazione del formulario di richiesta dell'assegno
per grande invalido, dettagliato e comprendente una quindicina di domande alle
quali è stato risposto in maniera univoca facendo risalire l'inizio dell'aiuto
a svolgere atti ordinari della vita al mese di marzo 2005 ed in parte a
settembre 2004.
Le
domande del formulario in questo senso sono chiare e non soggette ad
interpretazioni. Al punto 2 figura che “di regola, il diritto a un assegno
per persone grandi invalide è riconosciuto se la grande invalidità dura almeno
un anno senza notevoli interruzioni.” Al punto 3 viene chiesto: “A causa
della grande invalidità e malgrado l’uso di mezzi ausiliari, l’assicurato/a
necessista (sic) dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere i seguenti
atti ordinari della vita?” (…) “Da quando?”
La tesi del ricorrente secondo la quale la figlia intendeva indicare
il periodo da quando il padre era diventato integralmente inabile a compiere tutti
gli atti ordinari della vita viene smentita dal fatto che alla domanda 3.1.6 (da
quando necessita dell’aiuto regolare per spostarsi in casa e fuori casa?) ha indicato
il mese di settembre 2004 e non il mese di marzo 2005 come nelle precedenti
domande. Se avesse veramente voluto indicare il periodo da quando il padre era
interamente inabile a compiere tutti gli atti ordinari della vita, avrebbe dovuto
far figurare la medesima data in tutto il formulario.
Inoltre
l’esattezza delle risposte è stata confermata dal medico curante il quale, a
non averne dubbio, avendo più dimestichezza con formulari quali quelli
compilati dalla figlia dell’insorgente, in caso di errore avrebbe reso attenta
l’interessata della corretta interpretazione da dare alle domande poste.
Circa la buona fede invocata
in sede di ricorso va evidenziato come il diritto alla protezione della buona
fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1°
gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale.
Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità
amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito
conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità,
ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità
delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale
diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le
proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una
decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).
Le condizioni per
tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della
legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
La buona fede
derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire
dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi
la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve
verificare se l'amministrazione ha formulato una promessa o creato
un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel
caso in questione l’interessato non fa valere che l’amministrazione avrebbe
fornito informazioni errate o avrebbe omesso di informare il ricorrente su
punti determinanti per ottenere l’assegno richiesto. Il formulario è infatti
chiaro ed indica in modo corretto le condizioni per poter ottenere la
prestazione richiesta.
8.
Per
quanto concerne l'attestazione del medico curante Dr. med. __________, FMH
medicina interna, lo specialista in data 7 giugno 2005 ha affermato che
l’insorgente “da un anno ha perso l’autonomia (già menzionato sul formulario
318.267
I del 1.4.2005) per le seguenti diagnosi” ed elenca le malattie di
cui è affetto il ricorrente (cfr. doc. E).
A
mente del TCA questa dichiarazione non permette di mettere in dubbio le
affermazioni sottoscritte dal medesimo curante e dalla figlia secondo cui l’assicurato
ha bisogno di aiuto per effettuare gli atti ordinari della vita dal marzo 2005
ed in parte da settembre 2004. Infatti l’attestazione del medico curante si
limita ad indicare la presenza di gravi malattie. Tuttavia sia la figlia del
ricorrente che il medico curante hanno attestato in data 31 marzo 2005,
rispettivamente 1° aprile 2005 che l’aiuto di terzi è necessario da marzo 2005
o, in taluni casi, da settembre 2004. Il certificato del 7 giugno 2005 e la
successiva completazione (doc. G) non apportano nuovi elementi atti a
modificare le corrette valutazioni dell’amministrazione. L’assicurato è infatti
affetto da patologie varie con progressiva perdita dell’autonomia, parziale dal
9.2004
e totale dal 3.2005. Queste indicazioni sono state confermate dal medico
curante nel mese di aprile 2005.
Non
essendo trascorso un anno ex art. 43 bis cpv. 2 LAVS, l’insorgente non può
(ancora) beneficiare della prestazione assicurativa richiesta.
In
queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
L’amministrazione,
nella decisione su opposizione, ha già indicato che nel caso in cui la grande
invalidità di lunga durata dovesse perdurare, l’assicurato potrà inoltrare per
esame una nuova domanda scritta alla fine dell’anno di attesa, nel mese di
marzo 2006.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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