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Decisione

30.2005.53

Contributi personali dovuti per il 1999, mentre nei 3 anni precedenti assicurato era affiliato come salariato. Cambiamento di statuto, quindi si applica la procedura straordinaria secondo cui i contri

15 marzo 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 per l'anno 1999 quale persona senza attività lucrativa, basandosi sulla

notifica di tassazione fiscale IFD 1999/2000 non ancora cresciuta in giudicato.

Ritenuta una sostanza netta di Fr. 3'248'675.- ed un

reddito percepito sotto forma di rendite d'ogni genere pari a Fr. 100'000.-, la Cassa ha chiesto all'assicurato il pagamento del contributo massimo

di Fr. 10'100.-, somma alla

quale sono state aggiunte le spese amministrative di Fr. 220.-.

B. Con

decisione su opposizione del 29 settembre 2005 (doc. A3) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione del 13 ottobre 2004 interposta

dall'assicurato tramite la RA 1,

affermando di essersi basata sulle tassazioni fiscali, vincolanti, ed in

particolare sulla notifica di tassazione 1999/2000, cresciuta in giudicato. La

Cassa rigetta anche la censura secondo cui da questa tassazione emergerebbe che

l'assicurato ha esercitato un'attività lucrativa indipendente,

conseguendo un reddito aziendale di Fr. 45'000.-. Infatti, nel 2004 l'ha considerato come salariato per gli anni 1996-1998, respingendo la

domanda di affiliazione come indipendente e scostandosi quindi dalla qualifica

giuridica stabilita dall'autorità

fiscale. Ritenuto come nel 1999 l'assicurato non abbia esercitato alcuna attività lucrativa, egli è

stato affiliato nella relativa categoria di contribuzione.

C. Con

ricorso del 31 ottobre 2005 (doc. I) l'assicurato ha ribadito di aver sempre svolto un'attività, per cui sarebbe impossibile che

esista una lacuna contributiva per il 1999. Chiede dunque di determinare il

contributo per il 1999 sulla base della notifica di tassazione 1997/1998 e di essere

quindi affiliato, come dal 1996, nella categoria dei dipendenti oppure, sulla

scorta della notifica di tassazione 1999/2000, che il contributo AVS sia

fissato secondo il reddito aziendale tassato.

Nella propria risposta

la Cassa ha proposto le medesime argomentazioni, precisando che la società sua

datrice di lavoro per gli anni 1996-1998 non le ha notificato alcun salario a

suo favore per l'anno di

contribuzione 1999, perciò egli va considerato persona senza attività lucrativa

(doc. V).

Dal canto suo, il

ricorrente ribadisce le due soluzioni suggerite chiedendo di optare per l'una o per l'altra (doc. VII).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Con

l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista

temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve

essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003

IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467

consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005

nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella

causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una

vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al

momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1°

luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid.

1b).

Per contro, le norme procedurali

(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata

applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.

25.

pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la

fissazione dei contributi dell’assicurato quale persona senza attività

lucrativa si riferisce all'anno

1999, mentre la decisione formale e su opposizione sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA. Pertanto,

ogni riferimento alle norme ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore

in vigore nel 1999.

nel merito

3.

Nella

fattispecie in esame, controversa è l'affiliazione del ricorrente come persona senza attività lucrativa

per l'anno 1999 anziché come

indipendente, come attesterebbero le notifiche di tassazione 1997/1998 e 1999/2000.

Sono assicurate

obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti (LAVS) le persone fisiche che hanno il loro

domicilio civile in Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a vLAVS).

A norma dell'art. 3

cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto

che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,

l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in

cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni,

se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.

Giusta l'art. 10 cpv.

1.

LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un

contributo da Fr. 324.- a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il

contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.-,

sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.

Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non

esercitano un'attività

lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il

contributo minimo.

Il contributo AVS è

dunque pagato "secondo le condizioni sociali" dell'assicurato.

Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,

sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,

ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS;

RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350).

4.

Nel caso sottoposto a giudizio vanno applicate le disposizioni

dell'OAVS in vigore fino al 31 dicembre 2000. Infatti il capoverso 1 delle

disposizioni transitorie alla modifica del 1° marzo 2000 dell'OAVS, in vigore

dal 1° gennaio 2001, prevede che la riscossione dei contributi delle persone

che esercitano un'attività lucrativa indipendente, delle persone che non

esercitano un'attività lucrativa e dei salariati i cui datori di lavoro non

sono tenuti a pagare i contributi per gli anni civili precedenti l'entrata in

vigore della modifica, è retta dal diritto anteriore.

Il contributo annuo delle persone che

non esercitano un'attività lucrativa è fissato per un periodo di due anni (art.

29.

cpv. 1 OAVS).

Il contributo annuo è calcolato in base

al reddito medio acquisito sotto forma di rendita in un periodo di due anni e

alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende il secondo e il terzo anno

precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di riferimento per la

determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio dell'anno precedente

il periodo di contribuzione.

Le autorità fiscali cantonali

stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi di una

persona che non esercita un'attività lucrativa in base alla corri­spondente

tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle disposizioni in

materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS). Tali

comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (KÄSER, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 231, N. 10.34).

Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai

lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo

dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).

La determinazione del reddito acquisito

sottoforma di rendita incombe alla Cassa di compensazione, che si avvale, nella

misura del possibile, della collaborazione delle autorità fiscali del cantone

di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).

5.

A norma dell'art. 4 LAVS, i contributi sono prelevati sia dal

reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa

indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv.

2.

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1

LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende

qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1).

Sono considerati

reddito proveniente da un'attività

lucrativa indipendente tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale,

artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività

compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di

elementi patrimoniali (art. 17 OAVS).

Le disposizioni di esecuzione, nel loro

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2000 e applicabili al caso concreto (cfr.

cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alle modifiche dell'OAVS del 1°

marzo 2000) distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli

indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria

(art. 24 seg. OAVS).

6.

Nella

procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito

medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno

precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari,

costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta

federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

Ciò permette alle Casse di

compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale

aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

Infatti, a mente dell’art. 23 cpv. 1

OAVS, le Autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per

il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale

diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda

in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato

e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.

Le indicazioni fornite dall'Autorità

fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche

per l'Autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si

volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle Autorità

fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle Casse di compensazione di

adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non è

compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

7.

La

procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

Se l'assicurato inizia un'attività

indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subìto, dopo il periodo per il

quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole

modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda,

all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione

del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò

ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la Cassa di compensazione

accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il

periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai

suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione

(art. 25 cpv. 1 OAVS).

Secondo la consolidata giurisprudenza

del TFA, la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione

della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno

il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente

(Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392

consid. 1, RCC 1980 pag. 306).

Ai sensi dell’OAVS, se

il reddito del primo esercizio si scosta, in modo particolarmente sensibile, da

quello dei due anni seguenti, i contributi vengono calcolati soltanto a contare

dall'anno precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione, fondandosi

sul reddito netto che serve di base per il calcolo dei contributi di questo

periodo (art. 25 cpv. 4 OAVS; per le ragioni poste a fondamento della modifica

del disposto vedasi: RCC 1987 pag. 427-428, RCC 1989 pag. 591 consid. 1,

Pratique VSI 1994 pag. 142). Ciò avviene solo se il primo esercizio inizia il

1° gennaio di un anno pari o comincia in un anno dispari e termina in un anno

pari (lettere a e b dell'art.

25.

cpv. 4 OAVS).

Nel caso in cui i

redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione del 25% dal

reddito medio dei due anni seguenti, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa

di fissare i contributi per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

8.

Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen

in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; P.Y.

GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi

fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N.

151.

pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR

1997.

AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

9.

Nel

caso concreto, il TCA osserva

che per gli anni 1996, 1997 e 1998 il ricorrente ha regolarmente versato i

contributi sociali in qualità di dipendente (doc. 5). Il problema si pone per

il 1999, dato che dal conto individuale dell'assicurato emerge che, per quell'anno, non sono stati versati contributi sociali (doc. 5).

Indipendentemente

dalla questione a sapere se l'insorgente

vada affiliato alla Cassa di compensazione in qualità di persona senza attività

lucrativa oppure come indipendente, il 1999 appare come un anno in cui è

intervenuto un cambiamento nello statuto contributivo dell'assicurato.

Da un lato si può considerare

che dopo tre anni come salariato, egli abbia iniziato un'attività indipendente; d'altro lato, che le basi del suo reddito

abbiano subìto una durevole modificazione in seguito all'estinguersi di una fonte di reddito, ovvero

con il passaggio da salariato a persona senza attività lucrativa.

In entrambi i casi si

realizzano i presupposti contemplati dall'art. 25 cpv. 1 OAVS - a cui rinvia, nella realizzazione della

seconda ipotesi, l'art. 29 cpv.

4.

OAVS -, secondo cui la Cassa deve accertare il reddito netto determinante e

fissare i relativi contributi per questo periodo.

Il capoverso 3 del

medesimo disposto sancisce come questa fissazione debba essere fatta, ossia

separatamente per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo. In altri

termini, i contributi per il 1999 vanno fissati in base al reddito conseguito

quello stesso anno.

I redditi realizzati

nel 1999 sono indicati nella notifica biennale di tassazione 2001/2002, che

porta sulla media dei redditi conseguiti dall'assicurato negli anni 1999 e 2000. Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto far capo a

questi dati per fissare i contributi per il 1999. Tuttavia, quando ha emanato

la decisione formale di fissazione dei contributi (27 settembre 2004), verosimilmente

questa notifica di tassazione non era stata emanata, dato che perfino la

notifica di tassazione 1999/2000, a quel momento, non era ancora cresciuta in

giudicato. Di conseguenza, la Cassa si è dovuta fondare sull'ultima tassazione fiscale disponibile,

quindi sulla notifica 1999/2000.

Ora, il TCA rileva che la Cassa di compensazione ha

atteso ben un anno prima di emanare la propria decisione su opposizione (13

ottobre 2004-29 settembre 2005) e che in quel lungo lasso di tempo, l'11 luglio 2005 (doc. A1), la competente

autorità fiscale ha emanato la decisione su reclamo contro la notifica di

tassazione relativa al biennio 2001/2002. Di conseguenza, preso atto della

disponibilità di questi nuovi dati che, come visto, stanno alla base della

fissazione dei contributi per l'anno 1999, l'Amministrazione

avrebbe quindi potuto e dovuto riferirsi ad essi nella decisione su opposizione

qui impugnata, provvedendo così a correggerla. Per contro, riproponendo le

medesime argomentazioni portanti, erroneamente, sul biennio fiscale 1999/2000, la

decisione su opposizione della convenuta non va tutelata ma, come tale,

annullata.

In questo senso,

spetterà alla Cassa accertare nuovamente il reddito netto conseguito dall'interessato durante l'anno 1999, basandosi però sulla notifica di

tassazione 2001/2002 emessa su reclamo l'11 luglio 2005.

In quel frangente sarà

altresì compito della convenuta accertare, previo richiamo dell'intero incarto fiscale 2001/2002 dell'assicurato, se per il 1999 l'assicurato debba essere affiliato come

indipendente con conseguente calcolo dei contributi su un reddito di Fr. 31'247.-, oppure come persona senza attività

lucrativa sulla scorta di un reddito d'altra fonte pari a Fr. 50'392.-.

Stando così le cose, seppure

per motivi diversi da quelli addotti, il ricorso va accolto e, siccome vincente

in causa e rappresentato da una fiduciaria, il ricorrente ha diritto a congrue

ripetibili (art. 61 lett. f LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione su opposizione del 29 settembre 2005 è annullata e l'incarto va rinviato alla Cassa CO 1 per l'emanazione di una nuova decisione previo

esperimento dei suoi incombenti.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La Cassa CO 1 verserà

al ricorrente l'importo di Fr.

500.

- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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