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Decisione

30.2005.54

percorso strada vietata ai cacciatore ed aver lasciato incudodita l'arma nel rustico di terzi

15 luglio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con decisione 4 febbraio 2005, la Divisione

dell’ambiente ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 150.-, oltre a una tassa di

giustizia e alle spese per complessivi fr. 20.-, per i seguenti fatti:

“[avere] fatto

uso il giorno 15 ottobre 2004, in qualità di cacciatore, di un veicolo a motore

targato TI __________ per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________,

in territorio del Comune di __________; lasciato incustodita l’arma tra il 12

ottobre e il 15 ottobre 2004 nel rustico di proprietà del sig. __________

ubicato sul monte __________”.

La risoluzione è stata resa

in applicazione degli art. 20, 41 e 44 cpv. 2 LCC; 48, 51 e 69 RALCC; 21 LCP.

B.

Contro la predetta pronuncia, RI 1 si

aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendo in sostanza l’annullamento

della stessa o la riduzione della multa.

C.

Con osservazioni del 3 marzo 2005, la

Divisione dell’ambiente chiede la reiezione del gravame e la conferma della

decisione impugnata.

considerato in

diritto:

1.

La competenza di questo giudice, la

legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono

date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e

può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’art. 18 cpv. 2 LCC rimanda alle norme

stabilite dal Consiglio di Stato per il controllo, l’uso e la detenzione di

armi e munizioni. L’art. 48 RALCC precisa che le armi e le munizioni vanno

tenute al proprio domicilio (cpv. 1); durante il periodo di caccia il cacciatore

le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (cpv. 2); infine

al cpv. 3 sancisce che non è autorizzato il deposito incustodito, in

particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le

strade consentite elencate all’art. 51.

Parimenti

l’art. 20 LCC rinvia al medesimo regolamento per quanto attiene all’uso di

veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni,

equipaggiamento e bottino di caccia. Ai sensi dell’art. 51 RALCC, l’uso di

veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e

munizioni è consentito esclusivamente sulle strade elencate alle lett. a e b,

fatta eccezione a quanto previsto agli art. 28 e 55 RALCC.

L’art. 41 cpv.

1.

RALCC, relativo allo spostamento sul luogo di caccia, decreta che la partenza

per le zone di caccia, con fucile e munizioni è permessa alla vigilia dell’apertura

della caccia dopo le ore 7.00 dall’ultimo posto autorizzato ai veicoli a

motore; tuttavia il cpv. 3 specifica che resta riservato quanto previsto agli

art. 51 e 52.

3.

Nell’evenienza concreta, il ricorrente

stesso ammette di avere lasciato la propria arma al rustico ubicato sul monte __________,

ove si dirigeva in automobile il 15 ottobre 2004, allo scopo di esercitare la

caccia il giorno successivo.

Egli dichiara

infatti che “mi ero preoccupato di non spostarmi la vigilia in auto con un

fucile […] posso affermare che il rustico in quel periodo è stato da me

occupato esattamente domenica 10, martedì 12, venerdì 15 (giorno incriminato),

sabato 16, domenica 17 […] mi trovavo in auto e mi recavo in

un’abitazione da me affittata in periodo non aperto alla caccia […] sono

cacciatore di caccia bassa con staccata la regolare patente e il giorno

successivo (giornata di apertura di caccia bassa) partendo dall’abitazione

citata innanzi ho partecipato ad una giornata di caccia” (cfr. osservazioni

del 5 novembre 2004). Vi è una conferma di siffatta versione nello scritto

ricorsuale del 9 febbraio 2005: “mi pare sia cosa impensabile il riportare

al domicilio a __________ l’arma in questione dal martedì 12 (ultima

occupazione prima del viaggio della vigilia) fino al venerdì 15 e riportarvela

in questa occasione […] non avendo con me in auto né un’arma né della

munizione di caccia”.

Tali circostanze sono comprovate dai fogli di controllo dei due

cacciatori, dai verbali di segnalazione e dai rapporti di contravvenzione.

Nei verbali di segnalazione del 15 ottobre 2004 l’agente ha

specificato che il ricorrente si era “recato in zona di caccia, con il sig. __________,

percorrendo con l’auto un tratto di strada vietato ai cacciatori (__________).

Il fucile di caccia è stato portato sul monte di __________ martedì 12

ottobre ed ivi depositato, nella cascina disabitata” e lo stesso del signor

__________, che si era “recato in zona di caccia, con armi e munizioni,

percorrendo un tratto di strada vietato ai cacciatori […] auto TI 91439”.

Dal rapporto di contravvenzione dell’Ufficio caccia e pesca del 22

ottobre 2004, firmato dall’agente predetto, si ha un’ulteriore conferma che il

signor RI 1 è stato fermato in compagnia del sig. __________, mentre con

l’auto stavano recandosi sul monte di __________, per poi il giorno dopo

esercitare la caccia alla lepre. Il RI 1, al momento del fermo, non aveva con

sé l’arma, alla nostra domanda dove fosse, ci rispose che martedì 12 ottobre

era salito a __________ ed aveva depositato l’arma nel rustico del sig __________

disabitato in questi ultimi giorni. Gli facemmo notare, che questo modo di fare

è proibito, pertanto era incorso in un’infrazione”.

Dai fogli di controllo, compilati dai cacciatori medesimi, emerge

che entrambi hanno esercitato la caccia il 16 e 17 ottobre 2004.

Da quanto suesposto emerge che l’insorgente ha lasciato la propria

arma, incustodita, al rustico presso il monte di __________ dal 12 al 15

ottobre 2004, fuori dal periodo di caccia (cfr. art. 16 cpv. 1 litt. b LCC),

come rimproveratogli dalla Divisione dell’Ambiente. Tale agire è in contrasto

con quanto previsto all’art. 48 RALCC, poiché le armi vanno tenute al proprio

domicilio (cpv. 1), il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove

soggiorna o pernotta solamente durante il periodo di caccia (art. 48 cpv. 2

RALCC) e non è permesso il deposito incustodito nelle abitazioni secondarie

(art. 48 cpv. 3 RALCC) non raggiungibili con le strade consentite elencate

all’art. 51 RALCC. Il ricorrente è quindi incorso in un’infrazione che prevede,

quale pena, la multa (art. 41 LCC; 69 RALCC).

In merito allo spostamento del ricorrente in data 15 ottobre 2004,

con il veicolo TI __________, sulla strada che porta da __________ a __________,

si osserva quanto segue.

Nelle osservazioni del 5 novembre 2004 il multato sostiene che lo

scopo del passaggio sulla strada __________ era quello di sostituire una bombola

di gas al rustico: “Lo scopo di quel mio viaggio era primariamente di

rimettere in funzione il gas che da martedì prima era esaurito e per questo

avevo con me in auto una nuova bombola. Anche le provviste erano già state da

me portate in baita la settimana precedente” (cfr. ricorso 9 febbraio

2005).

Ritenuto che i guardacaccia hanno spiegato all’insorgente che aveva

commesso un’infrazione (cfr. rapporto di contravvenzione dell’Ufficio caccia e

pesca del 22 ottobre 2004), non è dato modo di capire per quale ragione nessuno

dei due cacciatori abbia specificato il preteso scopo in quell’occasione, ciò

che avrebbe permesso una verifica da parte degli agenti. Se il cambiamento

della bombola del gas fosse stato lo scopo primario, il fatto che egli non

l’abbia detto agli agenti apparirebbe incomprensibile, visto che sarebbe stato

nel suo interesse ottenere la constatazione di tale circostanza. L’allegazione

del multato non trova riscontri probatori, né in eventuali dichiarazioni del

signor __________ né in altri atti. Dalle affermazioni del ricorrente si

evidenzia invece una serie di azioni intese a preparare il soggiorno a scopo di

caccia.

Ma anche volendo dar credito, per avventura, alla tesi ricorsuale

non v’è dubbio che l’insorgente si stesse recando in auto in un luogo, in cui

avrebbe poi esercitato attività venatoria. L’infrazione risulta quindi perciò

solo adempiuta, a prescindere dal preteso scopo “primario” del viaggio.

Considerato che

l’insorgente dichiara di avere esercitato la caccia il giorno seguente (cfr.

osservazioni del 5 novembre 2004) e ha iscritto tale evento nel proprio foglio

di controllo, l’uso del veicolo sulla strada __________ a scopo di caccia è

palese. Parimenti risulta di meridiana evidenza la qualità di cacciatore del

ricorrente, ai sensi dell’art. 51 RALCC, poiché egli è possessore della patente

di caccia e lo spostamento era direttamente connesso con l’esercizio della

caccia del 16 ottobre 2004.

L’uso di veicoli per il

trasporto di cacciatori è permesso esclusivamente sulle strade elencate

all’art. 51 RALCC; non apparendo il tratto percorso dall’insorgente tra le

strade elencate nel predetto disposto, il ricorrente ha violato la legislazione

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

(art. 51 RALCC; cfr. rinvii degli art. 20 LCC; 41 cpv. 3 RALCC). L’infrazione è

punibile con la multa (art. 69 RALCC, 41 LCC).

4.

Giusta l’art. 41 (prima frase) LCC, chi,

intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente Legge e alle

relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20’000.-.

Ritenuto che

l’insorgente ha commesso due infrazioni alle disposizioni cantonali sulla

caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la multa

inflittagli dalla Divisione dell’ambiente appare confacentemente proporzionata

alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di

colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

5.

In virtù di quanto esposto, il ricorso del 9

febbraio 2005 deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art.

15.

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 20,

41 e 44 cpv. 2 LCC; 48, 51 e 69 RALCC; 21 LCP; 1 e segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è

respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.-

e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

;

.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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