30.2005.56
I contributi personali di un indipendente per il 2001 vanno calcolati sui redditi conseguiti quell'anno,quindi fa stato la tassazione 2003A e il reddito netto dichiarato.Il versamento del III pilastro
21 marzo 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
30.2005.56
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, TCA
Titolo:
Fatti
I contributi personali di un indipendente per il 2001 vanno calcolati sui redditi conseguiti quell'anno,quindi fa stato la tassazione 2003A e il reddito netto dichiarato.Il versamento del III pilastro non è una spesa professionale necessaria al conseguimento del reddito,così va aggiunta nei redditi.
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 1 cpv. 1 let. a LAVS
art. 4 cpv. 1 LAVS
art. 9 cpv. 1 LAVS
art. 9 cpv. 2 LAVS
art. 9 cpv. 2 let. a LAVS
art. 22 OAVS
art. 22 cpv. 1 OAVS
art. 23 OAVS
art. 23 cpv. 4 OAVS
art. 23 cpv. 5 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.56
TB
Lugano
21 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6
dicembre 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione definitiva del 25 novembre 2005 (doc. 4) la Cassa CO 1 di
compensazione ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall’assicurato quale
indipendente per il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre
2001. La Cassa si è fondata su un reddito aziendale di Fr. 188'230.- (doc. 4) realizzato nel 2001
(dichiarazione dell'Ufficio
tassazione, doc. 2), già comprensivo dei contributi fatturati nel 2001 quale
acconto (Fr. 9'130.-). A quest'importo è stato dedotto il 3,5% del
capitale di Fr. 315'000.-
investito nell'azienda (doc. 2).
Su un reddito determinante di Fr. 177'205.- sono stati dunque calcolati i contributi personali ammontanti
a Fr. 17'436,05, di cui Fr.
336,65 sono le spese amministrative.
B. Con
decisione su opposizione del 6 dicembre 2005 (doc. A2) l’Amministrazione ha
respinto l’opposizione di RI 1 del 28 novembre 2005 (doc. 3) chiedente di considerare
un reddito di Fr. 131'000.-
(tassazione 2001/2002). La Cassa ha osservato sia che i contributi per il 2001
vanno determinati sulla base del reddito conseguito nel 2001, quindi sulla dichiarazione
2003A, sia che a questo reddito vanno aggiunti i contributi fatturati che sono ammessi
fiscalmente in deduzione, ma non per l'AVS.
C. L’assicurato
è insorto contro tale decisione con ricorso del 16 dicembre 2005 (doc. I), lamentando
che i contributi AVS vanno calcolati sul reddito aziendale realizzato nel 2001
ammontante a Fr. 154'101.-, tenendo
anche conto della deduzione sul capitale investito di Fr. 11'025.-.
Con risposta del 28
dicembre 2005 (doc. III) la Cassa ha confermato il contenuto della decisione
impugnata, sostenendo che le spese vantate dal ricorrente (Fr. 138'348,44) non erano state debitamente
comprovate (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS), perciò non potevano essere interamente
dedotte dal reddito aziendale del 2001. Il ricorrente ha quindi presentato il
dettaglio dei costi d'esercizio
sopportati (doc. A4), ribadendo che il suo reddito netto, sul quale deve pagare
i contributi personali, assomma a Fr. 154'101.- (doc. V). La Cassa si è comunque riconfermata nella risposta di
causa (doc. VIII), mentre il TCA ha richiamato l'incarto
fiscale 2003A dell'assicurato
(doc. VI).
Considerandi
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005
nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una
vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al
momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1°
luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid.
1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25.
pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la
fissazione dei contributi dell’assicurato quale persona senza attività
lucrativa si riferisce all'anno
2001, mentre la decisione formale e su opposizione sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA. Pertanto,
ogni riferimento alle norme ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore
in vigore nel 2001.
nel merito
3.
Nella
fattispecie in esame, controversa è la determinazione del reddito del
ricorrente come persona indipendente da soggiacere a contribuzione per l'anno 2001.
Sono assicurate obbligatoriamente in
conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera
(art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo
contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono
i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di
sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
4.
In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9.
cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un’attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
I contributi sono
fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende
l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
5.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,
se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6.
Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen
in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; P.Y.
GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N.
151.
pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997
AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
7.
Nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2001 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art.
22.
cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione 2003A, che porta sul biennio fiscale
2001.
e 2002.
In proposito, va
osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle
precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti
domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario
effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non
essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di
transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al
sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di
aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non
hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati
stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo
di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva soltanto ai contribuenti interessati
una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora
fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite
straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno
erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.
Sulla scorta di queste
circostanze, l’informazione fornita dall’Ufficio di tassazione di __________ (doc.
2) non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione né per il
Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice
comunicazione, essa neppure è cresciuta in giudicato. Sebbene, quindi,
un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i
dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza dal profilo delle
assicurazioni sociali.
Questo Tribunale ha
quindi richiamato l'incarto
fiscale 2003A dell'assicurato
e, dopo attento esame della documentazione presente e della distinta dei costi
prodotta pendente causa dall'interessato
medesimo (doc. A3), non ha comunque motivo di scostarsi dagli elementi indicati
dal citato Ufficio di tassazione, poi ripresi dalla Cassa di compensazione.
8.
Va
ricordato come il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sia
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali comprovate
necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). Il
reddito netto determina quindi il calcolo dei contributi sul reddito
dell’attività lucrativa indipendente (N. 1093 DIN, Direttive sui contributi dei
lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, edite
dall’UFAS). Ciò significa che dal reddito aziendale lordo
conseguito dall’assicurato durante il 2001 devono essere dedotte soltanto le
spese professionali comprovate necessarie al conseguimento del reddito
nel periodo di conteggio (N. 1099 DIN).
Non tutte le spese ammesse
in deduzione fiscale lo sono pure per il calcolo dei contributi personali. Ora,
dall'esame della distinta dei
conti (costi/ricavi) del 2001 dell'insorgente (doc. A1), questo Tribunale rileva un versamento di Fr.
25'000.- nel fondo di
previdenza individuale (III pilastro). Tuttavia, questa posta non può essere
considerata come una spesa professionale necessaria al conseguimento del
reddito aziendale. Come tale, detto importo va dunque sottratto dai costi
aziendali ed aggiunto ai redditi dichiarati dall'assicurato. In questi termini, la somma di Fr. 179'100.- (Fr. 154'100.- + Fr. 25'000.-)
indicata dall'Ufficio di
tassazione alla Cassa (doc. 2) appare fondata e va posta alla base del calcolo
dei contributi.
A questa cifra va
ancora d'un lato aggiunto il
contributo d'acconto fatturato
al ricorrente, ammontante a Fr. 9'130.-, d'altro lato dedotta
la percentuale sul capitale investito, corrispondente a Fr. 11'025.- (art. 23 cpv. 5 OAVS). Si ottiene
così un reddito soggetto a contribuzione pari a Fr. 177'205.-, a cui va applicata l'aliquota del 9,5% per la determinazione dei contributi personali.
In queste circostanze,
il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata, senza
carico di tasse e spese al ricorrente soccombente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso è respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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