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Decisione

30.2005.56

I contributi personali di un indipendente per il 2001 vanno calcolati sui redditi conseguiti quell'anno,quindi fa stato la tassazione 2003A e il reddito netto dichiarato.Il versamento del III pilastro

21 marzo 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi personali di un indipendente per il 2001 vanno calcolati sui redditi conseguiti quell'anno,quindi fa stato la tassazione 2003A e il reddito netto dichiarato.Il versamento del III pilastro non è una spesa professionale necessaria al conseguimento del reddito,così va aggiunta nei redditi.

CONTRIBUTI

LAVORATORE INDIPENDENTE

art. 1 cpv. 1 let. a LAVS

art. 4 cpv. 1 LAVS

art. 9 cpv. 1 LAVS

art. 9 cpv. 2 LAVS

art. 9 cpv. 2 let. a LAVS

art. 22 OAVS

art. 22 cpv. 1 OAVS

art. 23 OAVS

art. 23 cpv. 4 OAVS

art. 23 cpv. 5 OAVS

Raccomandata

Incarto n.

30.2005.56

TB

Lugano

21 marzo 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2005

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6

dicembre 2005 emanata da

Cassa CO 1

in materia di contributi AVS

ritenuto, in

fatto

A. Con

decisione definitiva del 25 novembre 2005 (doc. 4) la Cassa CO 1 di

compensazione ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall’assicurato quale

indipendente per il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre

2001. La Cassa si è fondata su un reddito aziendale di Fr. 188'230.- (doc. 4) realizzato nel 2001

(dichiarazione dell'Ufficio

tassazione, doc. 2), già comprensivo dei contributi fatturati nel 2001 quale

acconto (Fr. 9'130.-). A quest'importo è stato dedotto il 3,5% del

capitale di Fr. 315'000.-

investito nell'azienda (doc. 2).

Su un reddito determinante di Fr. 177'205.- sono stati dunque calcolati i contributi personali ammontanti

a Fr. 17'436,05, di cui Fr.

336,65 sono le spese amministrative.

B. Con

decisione su opposizione del 6 dicembre 2005 (doc. A2) l’Amministrazione ha

respinto l’opposizione di RI 1 del 28 novembre 2005 (doc. 3) chiedente di considerare

un reddito di Fr. 131'000.-

(tassazione 2001/2002). La Cassa ha osservato sia che i contributi per il 2001

vanno determinati sulla base del reddito conseguito nel 2001, quindi sulla dichiarazione

2003A, sia che a questo reddito vanno aggiunti i contributi fatturati che sono ammessi

fiscalmente in deduzione, ma non per l'AVS.

C. L’assicurato

è insorto contro tale decisione con ricorso del 16 dicembre 2005 (doc. I), lamentando

che i contributi AVS vanno calcolati sul reddito aziendale realizzato nel 2001

ammontante a Fr. 154'101.-, tenendo

anche conto della deduzione sul capitale investito di Fr. 11'025.-.

Con risposta del 28

dicembre 2005 (doc. III) la Cassa ha confermato il contenuto della decisione

impugnata, sostenendo che le spese vantate dal ricorrente (Fr. 138'348,44) non erano state debitamente

comprovate (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS), perciò non potevano essere interamente

dedotte dal reddito aziendale del 2001. Il ricorrente ha quindi presentato il

dettaglio dei costi d'esercizio

sopportati (doc. A4), ribadendo che il suo reddito netto, sul quale deve pagare

i contributi personali, assomma a Fr. 154'101.- (doc. V). La Cassa si è comunque riconfermata nella risposta di

causa (doc. VIII), mentre il TCA ha richiamato l'incarto

fiscale 2003A dell'assicurato

(doc. VI).

Considerandi

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

2.

Con

l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista

temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve

essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003

IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467

consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005

nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella

causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una

vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al

momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1°

luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid.

1b).

Per contro, le norme procedurali

(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata

applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.

25.

pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la

fissazione dei contributi dell’assicurato quale persona senza attività

lucrativa si riferisce all'anno

2001, mentre la decisione formale e su opposizione sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA. Pertanto,

ogni riferimento alle norme ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore

in vigore nel 2001.

nel merito

3.

Nella

fattispecie in esame, controversa è la determinazione del reddito del

ricorrente come persona indipendente da soggiacere a contribuzione per l'anno 2001.

Sono assicurate obbligatoriamente in

conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera

(art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo

contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono

i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di

sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

4.

In

applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che

esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito

proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9.

cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a

LAVS).

I contributi sono

fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende

l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con

tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è

determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22

cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio

commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS).

5.

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli

assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,

se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

6.

Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen

in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; P.Y.

GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi

fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N.

151.

pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997

AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

7.

Nella

fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2001 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art.

22.

cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione 2003A, che porta sul biennio fiscale

2001.

e 2002.

In proposito, va

osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle

precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti

domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario

effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non

essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di

transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al

sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di

aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non

hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati

stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo

di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva soltanto ai contribuenti interessati

una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora

fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite

straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno

erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.

Sulla scorta di queste

circostanze, l’informazione fornita dall’Ufficio di tassazione di __________ (doc.

2) non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione né per il

Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice

comunicazione, essa neppure è cresciuta in giudicato. Sebbene, quindi,

un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i

dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza dal profilo delle

assicurazioni sociali.

Questo Tribunale ha

quindi richiamato l'incarto

fiscale 2003A dell'assicurato

e, dopo attento esame della documentazione presente e della distinta dei costi

prodotta pendente causa dall'interessato

medesimo (doc. A3), non ha comunque motivo di scostarsi dagli elementi indicati

dal citato Ufficio di tassazione, poi ripresi dalla Cassa di compensazione.

8.

Va

ricordato come il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sia

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali comprovate

necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). Il

reddito netto determina quindi il calcolo dei contributi sul reddito

dell’attività lucrativa indipendente (N. 1093 DIN, Direttive sui contributi dei

lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, edite

dall’UFAS). Ciò significa che dal reddito aziendale lordo

conseguito dall’assicurato durante il 2001 devono essere dedotte soltanto le

spese professionali comprovate necessarie al conseguimento del reddito

nel periodo di conteggio (N. 1099 DIN).

Non tutte le spese ammesse

in deduzione fiscale lo sono pure per il calcolo dei contributi personali. Ora,

dall'esame della distinta dei

conti (costi/ricavi) del 2001 dell'insorgente (doc. A1), questo Tribunale rileva un versamento di Fr.

25'000.- nel fondo di

previdenza individuale (III pilastro). Tuttavia, questa posta non può essere

considerata come una spesa professionale necessaria al conseguimento del

reddito aziendale. Come tale, detto importo va dunque sottratto dai costi

aziendali ed aggiunto ai redditi dichiarati dall'assicurato. In questi termini, la somma di Fr. 179'100.- (Fr. 154'100.- + Fr. 25'000.-)

indicata dall'Ufficio di

tassazione alla Cassa (doc. 2) appare fondata e va posta alla base del calcolo

dei contributi.

A questa cifra va

ancora d'un lato aggiunto il

contributo d'acconto fatturato

al ricorrente, ammontante a Fr. 9'130.-, d'altro lato dedotta

la percentuale sul capitale investito, corrispondente a Fr. 11'025.- (art. 23 cpv. 5 OAVS). Si ottiene

così un reddito soggetto a contribuzione pari a Fr. 177'205.-, a cui va applicata l'aliquota del 9,5% per la determinazione dei contributi personali.

In queste circostanze,

il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata, senza

carico di tasse e spese al ricorrente soccombente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso è respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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