Lexipedia

Decisione

30.2005.6

Ripetuta attività svolta da un grafico per il medesimo cliente ritenuta indipendente.

7 novembre 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi impegni lavorativi anche per altri committenti, come ad esempio l’__________,

l’__________, il __________, __________, __________ (cfr. doc. XVIII e

allegati).

Ancora

recentemente il TFA ha rammentato che lavorare per più committenti è un

indizio, tra gli altri, a favore dell’attività indipendente (STFA del 17 agosto

2005, H 117/04). Inoltre, con la sentenza del 21 marzo 2005 (H 31/04), l’Alta

Corte ha considerato indipendente un ingegnere, rimunerato su base forfetaria

(come in concreto) oppure secondo tariffa SIA, caratterizzata da usuale

fatturazione e versamento sul suo conto bancario, che, tra le altre cose, non

aveva alcun vincolo con il presunto datore di lavoro se non quello di rispetto

delle scadenze per la consegna degli elaborati, ed ha ricordato tra l’altro che

il rischio aziendale di un libero professionista consiste principalmente nel

fatto che questi è tenuto a rispondere dell’esecuzione lege artis del mandato

conferitogli e in caso di errore è chiamato a rifondere i danni.

Come

indicato dal signor __________, quanto percepito da parte del RI 1 negli anni

oggetto di ripresa costituiva il 22% delle sue entrate totali, tenuto conto

anche della pensione versatagli (cfr. doc. XVIII).

Quanto al rischio

economico sopportato dal collaboratore, va rilevato che, come indicato nel

ricorso, nella denegata ipotesi in cui l'elaborato presentato non fosse stato di

gradimento del RI 1, “egli ne avrebbe dovuto presentare un’altra, senza che

il RI 1 fosse tenuto a pagare due volte lo stesso lavoro ed in questo sta il

rischio del libero professionista in quanto grafico” (cfr. doc. I).

Il RI 1 ha inoltre

tenuto a rilevare che il signor __________, pur avendo ideato la

cartellonistica e i manifesti della prima stagione settembre/ottobre 2001 e

delle successive, ha presentato le fatture relative al lavoro svolto solo in

data 26 aprile 2003, a due anni dalla realizzazione delle sue creazioni. Egli

non ha pertanto ricevuto regolarmente una retribuzione per il lavoro

effettuato, come avviene in un rapporto di lavoro di tipo dipendente.

Non

va poi dimenticato come le parti non hanno stabilito alcun divieto di

concorrenza, non vi è alcun obbligo da parte del collaboratore di accettare il

lavoro e non vi è alcuna regolarità nel lavoro effettuato. Inoltre il

collaboratore non ha diritto a vacanze pagate, a salario in caso di malattia o

ad un indennizzo separato per le spese, come da lui stesso indicato nel

“Questionario” della Cassa CO 1, __________ (cfr. doc. VII 1).

Da

tutti questi elementi risulta prevalente la natura indipendente dell'attività

di grafico svolta dal prof. __________ nel caso concreto, di conseguenza il

ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

A

__________, cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4

e STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).

8. Nella

misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal

diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale federale delle

assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per

quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di

contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi

è controllo giudiziario da parte del Tribunale federale delle assicurazioni

mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e

riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

La

decisione impugnata è annullata.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4.

- Per

quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster