30.2005.6
Ripetuta attività svolta da un grafico per il medesimo cliente ritenuta indipendente.
7 novembre 2005Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2005.6
Data decisione, Autorità:
07.11.2005, TCA
Titolo:
Ripetuta attività svolta da un grafico per il medesimo cliente ritenuta indipendente.
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
LAVORATORE INDIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 4 LAVS
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 9 cpv. 1 LAVS
art. 12 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.6
cr/sc
Lugano
7 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23
dicembre 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione su tassazione d’ufficio del 21 settembre 2004 la Cassa ha fissato in
fr. 13'452.10 - già comprensivi degli interessi di mora - i contributi
paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 2001, 2002 e 2003 dal RI 1
(cfr. doc. 4) per l'attività svolta dal grafico __________ di __________.
B. Il
RI 1 si è tempestivamente opposto alla decisione rilevando che a seguito della
riapertura del __________ di __________ il RI 1 ha affidato al grafico __________
un mandato relativo alla cura della parte grafica degli spettacoli
rappresentati presso la rinnovata struttura. Per eseguire il proprio incarico
il signor __________ ha fatto capo a locali e materiale propri, organizzandosi
nella maniera che gli appariva maggiormente confacente alle sue necessità,
emettendo regolari fatture all’indirizzo del RI 1 (cfr. doc. 3).
La
Cassa, con decisione su opposizione del 23 dicembre 2004, ha confermato le
riprese effettuate (cfr. doc. A1).
C. Contro
la stessa il RI 1 è tempestivamente insorto con ricorso del 26 gennaio 2005,
postulando l'annullamento del provvedimento della Cassa (cfr. doc. I). Il
ricorrente ha in particolare rilevato di avere affidato al signor __________,
grafico di __________, il compito di curare il concetto di comunicazione e
l’impostazione grafica della cartellonistica e dei manifesti delle varie
stagioni teatrali. Per adempiere a tale mandato, il grafico citato non è mai
stato assunto dal RI 1 – assunzione per la quale sarebbe stato necessario un
concorso pubblico ai sensi della legge cantonale organico comunale – senza
nessun tipo di rapporto di dipendenza e senza l’obbligo di rispettare nessuna
direttiva, se non quella di realizzare una veste grafica da usare nella
comunicazione all’utenza degli spettacoli del __________, compito per il quale
il signor __________ disponeva di piena libertà. Quanto al rischio economico,
il RI 1 ha rilevato che nella denegata ipotesi in cui quanto proposto dal
signor __________ non fosse stato di gradimento del RI 1 egli avrebbe dovuto
adoperarsi per presentare altri progetti. Il RI 1 ricorrente ha inoltre
osservato che per il lavoro svolto relativo alla stagione 2001, 2002 e 2003, il
grafico ha presentato le sue fatture solo nell’aprile 2003 (cfr. doc. I).
Nella
risposta del 18 febbraio 2005 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,
rilevando in particolare che il signor __________ negli anni 2001, 2002 e 2003
ha lavorato principalmente per l’__________ del RI 1, circostanza che prova la
dipendenza economica del lavoratore nei confronti del ricorrente (cfr. doc. III).
Con scritto del 1°
marzo 2005 il RI 1 ha ribadito le sue tesi (cfr. doc. V).
In data 3 marzo 2005
la Cassa ha precisato che le informazioni relative all’assenza di rischio
economico e al fatto che l’occupazione per il RI 1 costituisse la sua
principale attività sono state fornite dallo stesso signor __________,
rispondendo al “Questionario” relativo all’esame della situazione in materia di
diritto delle assicurazioni sociali delle persone che esercitano un’attività
lucrativa sottopostogli dall’amministrazione (cfr. doc. VII).
Con
scritto del 10 marzo 2005 il RI 1 ricorrente ha nuovamente contestato le
affermazioni della Cassa.
Pendente
causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in
seguito, in particolare interpellando __________.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
2. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state
apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore
al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR
2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3
pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della
decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N,
consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di
fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01;
STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003
nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U
129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del
diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle
modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali,
in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR
2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360
consid. 4a).
In concreto la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dal ricorrente per un periodo sia antecedente il 31
dicembre 2002 (per gli anni 2001 e 2002) sia posteriore (per l’anno 2003),
mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel
corso del 2004.
Per cui, mentre per
quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme
della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la
fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi due anni ed i disposti
LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa.
3. Il
TCA è chiamato a decidere se gli importi versati dal RI 1 a __________ nel
2001, nel 2002 e nel 2003 debbano essere considerati salari derivanti da
un'attività dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento
dell’attività indipendente. Da ciò dipende infatti la classificazione del RI 1 quale
datore di lavoro dell'assicurato. Se essa risulterà come tale, occorrerà
riprendere, a titolo di salario, gli importi versati al dipendente.
A
norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di
un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza
d'altri". Per l’art. 10 LPGA è considerato salariato chi
per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente
legge. E’ considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente
chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv.
1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se
consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H
31/04). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono
servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore
(RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo
l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per
quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11
marzo 2005, H 322/03, STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può
essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che
l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,
il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi
non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della
vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03;
STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171
consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2
e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono
gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03;
STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
4. Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad
esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo
di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste
quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali
incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986
pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è
l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica
di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in
presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di
lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro
un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR
VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).
Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di
una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA
del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER,
DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza
pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:
"
(…) Il est vrai que, selon
la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice,
d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de
l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid.
5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit
commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans
nécessité de l'appreciation fiscale. (…)"
5. Il
TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori
che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V
127).
6. Nel
“Questionario” della Cassa CO 1, __________, per l’esame della situazione in
materia di diritto delle assicurazioni sociali delle persone che esercitano
un’attività lucrativa compilato in data 21 aprile 2004 il signor __________ ha
dichiarato quanto segue:
" (...)
1. Committenti (Clienti)
Nome e indirizzo
Genere dei lavori
PROGETTO GRAFICO X
Da quando
Occupazione
in % *
a) __________
MANIFESTI
2001
55 %
RI 1
PROGRAMMI
b)Ÿ __________
MANIFESTI
1987
40 %
__________
CATALOGHI
c) Ÿ __________
CONSULENZA
1992
5 %
__________
GRAFICA
d)
Ÿ HANNO TRATTENUTO AVS
ANCHE DOPO IL PENSIONAMENTO VEDI
ALLEGATO A
* Durata di occupazione in per cento
dell'attività lucrativa complessiva
Genere
di retribuzione (salario: forfetario, orario, mensile, a cottimo,
provvigione, onorario)
● Committente a): ONORARIO
● Committente b): ONORARIO
● Committente c): ONORARIO
● Committente d):
N.B.: documentazione da allegare al presente
questionario: copie di fatture, preventivi, offerte, contratti e accordi
scritti con i committenti.
2. Per svolgere la sua attività
indipendente, dispone di un locale di lavoro equipaggiato?
● SI / NO (sottolineare ciò che fa al caso) IN
CASA PROPRIA
● Se sì, allegare copia del contratto d'affitto
3. Utilizza per i suoi lavori mezzi
d'esercizio propri importanti (utensili, macchine, veicoli commerciali, ecc.)?
● SI / NO (sottolineare ciò che fa al caso)
● Se sì, quali? COMPUTER, STAMPANTE, FOTOCOPIATRICE
4. Occupa personale?
● SI / NO (sottolineare ciò che fa al caso)
● Se sì, da quando?
● Quanti?
5. Lavora in un locale (ufficio)
appartenente al committente?
● SI / NO (sottolineare ciò che fa al caso)
● Se sì, indicare il nominativo del commettente:
Osservazioni:
6. Diritto al salario durante le assenze
● Ha diritto a vacanze
retribuite? SI / NO (sottolineare ciò che fa al caso)
● Ha diritto ad un salario
in caso di malattia, d'infortunio, di servizio militare? SI / NO
(sottolineare ciò che fa al caso)
● Ha diritto ad un
indennizzo separato per le spese di trasferta? SI / NO (sottolineare ciò che fa
al caso)
Quali?
7. È tenuto/a ad osservare istruzioni
per quanto riguarda l'orario di lavoro (ad es. presenza obbligatoria, controllo
del tempo di lavoro, ecc.), l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro?
● SI / NO (sottolineare ciò che fa al caso)
● Se sì, in quale misura?
Osservazioni:
8. Esiste un divieto di concorrenza?
● SI / NO (sottolineare ciò che fa al caso)
Osservazioni:
9. Secondo lei, in che cosa consiste
essenzialmente il suo rischio d'imprenditore?
● investimenti importanti
● assunzione di perdite (sottolineare ciò che fa
al caso)
● rischio d'incasso e delcredere
● assunzione delle spese generali
Osservazioni: NESSUN RISCHIO
LAVORI DI ENTITÀ LIMITATA
10. Agisce in nome proprio e per proprio conto?
● SI / NO (sottolineare ciò che fa al caso)
● Se sì, allegare le copie delle fatture
Osservazioni:
11. Presso chi e fino a quando era
occupato come lavoratore salariato l'ultima volta?
DOCENTE PRESSO LA __________
__________, 2001 " (Doc. VII/1)
Ai
fini di chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.
Interpellato
dal TCA (cfr. doc. XIII), __________ ha affermato che le prestazioni lavorative
da lui eseguite per il RI 1 consistevano nella "consulenza per
la comunicazione e progetti grafici" (cfr. doc. XVI). All’ulteriore
richiesta del TCA di specificare in cosa consisteva la sua attività (cfr. doc.
XVII), il prof. __________ ha risposto che egli si occupava di “definire le
strategie di comunicazione e progettare gli elaborati grafici per l’__________
del RI 1 (programmi di sala, locandine, pagine pubblicitarie e manifesti).”
(cfr. doc. XVIII).
Quanto
alla libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "eseguivo il
lavoro in modo completamente indipendente.” (cfr. doc. XVI).
L’assicurato
ha poi rilevato che “fatturavo e fatturo tuttora il mio lavoro al RI 1.”
Quanto alle modalità di remunerazione, egli ha affermato che “la
remunerazione era stabilita per accordo verbale, a forfait.” (cfr. doc. XVI).
Circa
gli strumenti di lavoro utilizzati l'assicurato ha precisato che "gli
unici macchinari che usavo e uso sono il mio computer, stampante e
fotocopiatrice.” (cfr. doc. XVI). Egli ha poi affermato di non avere
effettuato degli investimenti per svolgere la sua attività per il RI 1 (cfr.
doc. XVI, risposta al quesito n. 7).
Alla
domanda se egli svolgeva la propria attività esclusivamente presso il suo
domicilio di __________ o se invece utilizzava spazi o locali messi a
disposizione dal RI 1 (cfr. doc. XVII), __________ ha risposto che “non mi
avvalgo di spazi o locali messi a disposizione dal RI 1.” (cfr. doc.
XVIII).
Egli
ha poi aggiunto: "non ho mai ricevuto dal RI 1 incarichi e mandati
scritti, ma sempre oralmente." (cfr. doc. XVI).
Alla
domanda se nel periodo 2001-2003 egli avesse esercitato la stessa attività
svolta per il RI 1 anche per altre società o persone, __________ ha risposto “sì,
per il __________, __________ e per l’__________.” (cfr. doc. VIII).
Infine, alla domanda
se nel periodo 2001-2003 egli avesse svolto altre attività per altre società o
persone, egli ha risposto “sì, conferenze.” (cfr. doc. VIII).
Alle
ulteriori domande del TCA volte ad accertare chi decideva a chi affidare i
lavori di stampa dei pieghevoli, delle locandine, dei programmi progettati dal
signor __________ per il RI 1 e chi si occupava poi concretamente della stampa
degli stessi, il signor __________ ha risposto “si tratta di vari stampatori
scelti dal RI 1: __________, __________; __________, __________; __________, __________.”
(cfr. doc. XVIII)
Infine, alla richiesta
del TCA di precisare quale percentuale delle sue entrate totali rappresentasse
quanto percepito dal RI 1 negli anni 2001, 2002 e 2003 (cfr. doc. XVII), il
signor __________ ha indicato che esso rappresentava il 22% delle sue entrate
totali considerando la pensione e il 51% delle sue entrate totali escludendo la
pensione (cfr. doc. XVIII).
Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione con scritto del
3 ottobre 2005 si è riconfermata nella risposta di causa del 18 febbraio 2005,
rilevando di avere appreso solo in data 21 aprile 2004 che il signor __________
svolgeva attività lucrativa presso il RI 1 già a decorrere dal 2001, motivo per
il quale non ha potuto informare tempestivamente la persona opponente che
quanto percepito dal RI 1 era considerato “salario determinante” (cfr. doc.
XX).
Il
RI 1, dal canto suo, con scritto 11 ottobre 2005 ha confermato quanto già
esposto in sede ricorsuale e nei successivi scritti al TCA (cfr. doc. XXI).
7. Nel
caso di specie l'attività svolta da __________ per il RI 1,
consistente nel definire le strategie di comunicazione e nel progettare
elaborati grafici (programmi di sala, locandine, pagine pubblicitarie e
manifesti) per l’__________, è di carattere indipendente.
__________
infatti non è in alcun modo integrato nell'organizzazione del RI 1, non possiede
uffici od infrastrutture presso il medesimo, ma svolge il suo mandato presso la
propria abitazione, utilizzando propri strumenti di lavoro (computer, stampante
e fotocopiatrice), in locali adibiti a questo scopo, per cui si assume le spese
generali per le infrastrutture e le spese generali d'ufficio. La natura della
sua attività non impone d'altro canto l'uso di strutture maggiori rispetto a quelle
disponibili. Il grafico attivo per la parte ricorrente ha sempe scelto
liberamente giorni e orari di lavoro, eseguendo il suo lavoro in maniera
completamente indipendente, senza nessun vincolo temporale e/o logistico
e senza dover sottostare ad alcuna direttiva circa la pianificazione e
l’esecuzione del lavoro. Come affermato in sede ricorsuale, difatti, il RI 1 “non
ha mai interferito, né tantomeno impartito istruzioni su come eseguire la
cartellonistica, i manifesti o che altro. Il RI 1 si è semplicemente attenuto a
chiedere al professionista di creare una veste grafica da usare nella
comunicazione all’utenza su quello che sarebbero stati gli spettacoli al __________.
Il risultato della cartellonistica e la creazione del logo, come pure la scelta
dei colori, rappresentano l’esclusiva creazione artistica del grafico.”
(cfr. doc. I).
Il
collaboratore ha inoltre affermato di non avere effettuato nessun investimento.
Tuttavia, come recentemente rammentato dal TFA, negare l’esistenza di
un’attività indipendente per il fatto che l’interessato non avrebbe effettuato
investimenti tipici di un’attività imprenditoriale e comunque non di entità
tale da essere paragonati a quelli di un imprenditore che intende iniziare
un’occupazione indipendente, significa non tenere conto delle nuove realtà
lavorative che consentono sempre più di operare anche se delocalizzati (a casa
propria, lontani dalla sede del committente o del mandante) e con l’ausilio dei
mezzi informatici interattivi e dei mutamenti economici in atto che permettono
di svolgere un’attività lavorativa indipendente ad elevato tenore intellettuale
senza necessità di dover inizialmente investire mezzi finanziari elevati per
dotarsi di attrezzature, locali commerciali e personale (STFA del 21 marzo
2005, H 31/04).
Per
quanto concerne la remunerazione, il collaboratore ha indicato che l'onorario versatogli è una retribuzione forfetaria, stabilita per
accordo verbale. Egli ha inoltre trasmesso al TCA la documentazione attestante
Fatti
i suoi impegni lavorativi anche per altri committenti, come ad esempio l’__________,
l’__________, il __________, __________, __________ (cfr. doc. XVIII e
allegati).
Ancora
recentemente il TFA ha rammentato che lavorare per più committenti è un
indizio, tra gli altri, a favore dell’attività indipendente (STFA del 17 agosto
2005, H 117/04). Inoltre, con la sentenza del 21 marzo 2005 (H 31/04), l’Alta
Corte ha considerato indipendente un ingegnere, rimunerato su base forfetaria
(come in concreto) oppure secondo tariffa SIA, caratterizzata da usuale
fatturazione e versamento sul suo conto bancario, che, tra le altre cose, non
aveva alcun vincolo con il presunto datore di lavoro se non quello di rispetto
delle scadenze per la consegna degli elaborati, ed ha ricordato tra l’altro che
il rischio aziendale di un libero professionista consiste principalmente nel
fatto che questi è tenuto a rispondere dell’esecuzione lege artis del mandato
conferitogli e in caso di errore è chiamato a rifondere i danni.
Come
indicato dal signor __________, quanto percepito da parte del RI 1 negli anni
oggetto di ripresa costituiva il 22% delle sue entrate totali, tenuto conto
anche della pensione versatagli (cfr. doc. XVIII).
Quanto al rischio
economico sopportato dal collaboratore, va rilevato che, come indicato nel
ricorso, nella denegata ipotesi in cui l'elaborato presentato non fosse stato di
gradimento del RI 1, “egli ne avrebbe dovuto presentare un’altra, senza che
il RI 1 fosse tenuto a pagare due volte lo stesso lavoro ed in questo sta il
rischio del libero professionista in quanto grafico” (cfr. doc. I).
Il RI 1 ha inoltre
tenuto a rilevare che il signor __________, pur avendo ideato la
cartellonistica e i manifesti della prima stagione settembre/ottobre 2001 e
delle successive, ha presentato le fatture relative al lavoro svolto solo in
data 26 aprile 2003, a due anni dalla realizzazione delle sue creazioni. Egli
non ha pertanto ricevuto regolarmente una retribuzione per il lavoro
effettuato, come avviene in un rapporto di lavoro di tipo dipendente.
Non
va poi dimenticato come le parti non hanno stabilito alcun divieto di
concorrenza, non vi è alcun obbligo da parte del collaboratore di accettare il
lavoro e non vi è alcuna regolarità nel lavoro effettuato. Inoltre il
collaboratore non ha diritto a vacanze pagate, a salario in caso di malattia o
ad un indennizzo separato per le spese, come da lui stesso indicato nel
“Questionario” della Cassa CO 1, __________ (cfr. doc. VII 1).
Da
tutti questi elementi risulta prevalente la natura indipendente dell'attività
di grafico svolta dal prof. __________ nel caso concreto, di conseguenza il
ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
A
__________, cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4
e STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).
8. Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal
diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale federale delle
assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per
quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di
contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi
è controllo giudiziario da parte del Tribunale federale delle assicurazioni
mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e
riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
La
decisione impugnata è annullata.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
4.
- Per
quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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