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Decisione

30.2005.69

superamento della durata di parcheggio autorizzata (in zona blu, durata inferiore a 2 ore)

3 agosto 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il veicolo alle ore 9.45 anziché alle ore 9.00;

che ne discende una permanenza

dell’automobile nel luogo dell’accertamento – considerata l’evenienza più

favorevole al multato – dalle ore 9.45 alle ore 11.05 (o alle ore 11.15, stando

alle osservazioni del 25 ottobre 2004);

che l’insorgente non può invece

essere seguito laddove considera legittima una durata di posteggio fino a due

ore: egli confonde al riguardo il superamento della durata di parcheggio

autorizzata di cui all’allegato 1 all’OMD (infrazione n. 200 lett. a) con la

durata consentita del parcheggio in zona blu, la quale si attesta – fra le 8.00

e le 11.30 così come fra le 13.30 e le 18.00 – a un’ora (art. 48 cpv. 2

lett. a OSStr);

che ciò posto, l’ora di

Considerandi

posteggio consentita in zona blu (art. 48 cpv. 2 lett. a OSStr) risulta

superata – per meno di due ore – anche nelle circostanze descritte

dall’insorgente;

che la sanzione pecuniaria di

fr. 40.–, nel suo esito, si rivela dunque corretta e la decisione impugnata,

sotto questo profilo, merita in definitiva conferma;

che nulla induce per contro a

ritenere che l’interessato – gli fosse stato d’acchito indicato l’inizio

corretto dell’infrazione (ore 11.00 anziché ore 10.00) – sarebbe stato indotto

a contestare la multa in procedura ordinaria;

che egli deve quindi essere esentato

dal pagamento degli oneri di primo grado (cfr. art. 7 LMD);

che il ridimensionamento della

fattispecie e il parziale accoglimento dell’impu­gnativa, in punto agli oneri

processuali, giustifica di soprassedere anche al prelievo di tasse e spese dell’odierna

sentenza;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1

LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 40.–, senza tasse o spese.

2. Non si prelevano né tasse né

spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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