30.2005.69
superamento della durata di parcheggio autorizzata (in zona blu, durata inferiore a 2 ore)
3 agosto 2005Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.69
Data decisione, Autorità:
03.08.2005, PRPEN
Titolo:
superamento della durata di parcheggio autorizzata (in zona blu, durata inferiore a 2 ore)
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 2 let. a OSSTR
art. 48 cpv. 8 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.69/AMM
3810/407
Bellinzona
3
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 febbraio 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
3810/407 del 4 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni dell’8 aprile
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 4
febbraio 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di
avere posteggiato, il 5 ottobre 2004 in via __________ a __________, “il
veicolo __________ superando la durata di parcheggio autorizzata”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre
una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 17 febbraio 2005, nel quale chiede in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni dell’8
aprile 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente
volta a ottenere un “colloquio preliminare” non merita accoglimento, gli
atti di causa essendo completi e l'audizione personale dell'interessato non
apparendo quindi suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del
giudizio;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali;
che se il parcheggio di
autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve per principio riportare nuovamente
il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso (art.
48 cpv. 8 prima frase OSStr);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90 n. 1 LCStr);
che per l'inosservanza di cui all’art.
48 cpv. 8 OSStr, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari
(RS 741.031) commina – fino a due ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria
di fr. 40.– (infrazione n. 200 lett. a);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle norme appena citate,
di avere posteggiato il proprio veicolo – il 5 ottobre 2004 in via __________ a
__________ – “superando la durata di parcheggio autorizzata”;
che il ricorrente, per quanto
di pertinenza con la decisione impugnata, fa valere quanto segue:
“Come
motivo della decisione si nota il superamento della durata di parcheggio
autorizzata fino a 2 (due) ore, come è segnalato nell’intimazione di contravvenzione
di 15.11.’04. Come già notato nelle osservazioni mandate all’avvocato __________,
vicecomandante della Polizia Comunale di __________, il periodo di posteggio
non era passato. Lo stesso fatto è confermato dall’atto d’intimazione dove si
segnala che l’evento è successo il: 5 ottobre 2004 alle ore 10:00/11:05;
che l’agente denunciante, in
un successivo rapporto del 29 marzo 2005, ha così descritto la fattispecie:
“In
data 5 ottobre 2004 alle ore 10.00 in via __________ notavo la vettura di marca
‘VW Polo’, targata __________, posteggiat[a] in uno stallo di parcheggio
adibito alla zona blu, la quale aveva superato l’orario di ben oltre un’ora e
cinque minuti. Faccio notare che il veicolo citato era parcheggiato in detto luogo
dalle ore 09.00. [...]”;
che l’insorgente, in una
lettera del 23 aprile 2005, ha preso posizione come segue sulle precisazioni di
polizia:
“Nella
lettera delle osservazioni il signor __________ nota, alle ore 10.00, la
presenza della mia macchina nella zona blu ed in seguito conclude con immaginazione
che io abbia ‘superato l’orario di ben oltre un’ora e cinque minuti’.
Calcolando un’ora ‘da lui permessa’ si può concludere che sono arrivato esattamente
alle ore 07.55. Ciò quindi è una vera e propria invenzione dato che, come detto
prima, sono arrivato alle ore 09.45.
Segue
una frase che aggiunge ulteriore confusione e nella quale vi è una grande
invenzione. Viene infatti detto che ho parcheggiato dalle ore 09.00.
Precedentemente, invece, nell’intimazione di contravvenzione sono evidenziate
le ore della sua presenza, ovvero le 10.00 e le 11.05. Adesso nelle osservazioni
nota solo le ore 10.00 che significa orari differenti, motivo di non entrare in
materia.
[…]
È
davvero malizioso, adesso inventare cose false, non notando intenzionalmente
l’ora d’arrivo (09.45) segnalato nel disco-orario sotto parabrezza, con durata
di parcheggio autorizzata fino 2 ore, (articolo 48 cpv. 8 OSStr), e confermata
nell’intimazione di contravvenzione (15.11.’04).
[...]”;
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento
ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni
sollevate dal multato;
che in concreto questo
giudice, raffrontando le dichiarazioni di polizia con la versione fornita dal
ricorrente, ritiene tutto sommato plausibile che quest’ultimo abbia posteggiato
Fatti
il veicolo alle ore 9.45 anziché alle ore 9.00;
che ne discende una permanenza
dell’automobile nel luogo dell’accertamento – considerata l’evenienza più
favorevole al multato – dalle ore 9.45 alle ore 11.05 (o alle ore 11.15, stando
alle osservazioni del 25 ottobre 2004);
che l’insorgente non può invece
essere seguito laddove considera legittima una durata di posteggio fino a due
ore: egli confonde al riguardo il superamento della durata di parcheggio
autorizzata di cui all’allegato 1 all’OMD (infrazione n. 200 lett. a) con la
durata consentita del parcheggio in zona blu, la quale si attesta – fra le 8.00
e le 11.30 così come fra le 13.30 e le 18.00 – a un’ora (art. 48 cpv. 2
lett. a OSStr);
che ciò posto, l’ora di
Considerandi
posteggio consentita in zona blu (art. 48 cpv. 2 lett. a OSStr) risulta
superata – per meno di due ore – anche nelle circostanze descritte
dall’insorgente;
che la sanzione pecuniaria di
fr. 40.–, nel suo esito, si rivela dunque corretta e la decisione impugnata,
sotto questo profilo, merita in definitiva conferma;
che nulla induce per contro a
ritenere che l’interessato – gli fosse stato d’acchito indicato l’inizio
corretto dell’infrazione (ore 11.00 anziché ore 10.00) – sarebbe stato indotto
a contestare la multa in procedura ordinaria;
che egli deve quindi essere esentato
dal pagamento degli oneri di primo grado (cfr. art. 7 LMD);
che il ridimensionamento della
fattispecie e il parziale accoglimento dell’impugnativa, in punto agli oneri
processuali, giustifica di soprassedere anche al prelievo di tasse e spese dell’odierna
sentenza;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 40.–, senza tasse o spese.
2. Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster