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Decisione

30.2005.7

gestore che tollera una presenza insufficiente della gernte

10 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 10 dicembre 2004 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.--, addebitandogli inoltre una tassa di

giustizia di fr. 350.-- e le spese di fr. 60.--, per i seguenti motivi:

"quale ex

rappresentante del Ristorante __________ SA, __________ ha permesso alla

signora __________, __________, di svolgere una gerenza irregolare ed

incostante presso il Ristorante __________, __________. La presenza della

menzionata gerente, pari a circa 3 ore giornaliere, non era conforme alle

vigenti disposizioni in materia di esercizi pubblici”.

Fatti accertati il 17 maggio

2003.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 53 e 66 Les pubb; 81 e 82 RLes pubb.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva

dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base

degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’art. 82 cpv. 1 RLes pubb prescrive che il gerente è

tenuto per principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico

esercizio, in proprio o per conto del gestore.

Ex art. 53

cpv. 1 Les pubb, il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della

quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle

immediate vicinanze. Con la sua presenza egli assicura il buon funzionamento

dell’esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare

l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete,

l’igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb).

Ai sensi

dell’art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb, le infrazioni alla predetta legge ed

al suo regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di

fr. 50.-- ad un massimo di 10000.-- […]; sono punibili: il gestore, il gerente,

il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb).

3.

La CRTE 1 rimprovera al multato, quale rappresentante del

gestore Ristorante __________ SA e in applicazione degli art. 53 e 66 Les pubb;

81.

e 82 RLes pubb, di aver permesso alla signora __________ di svolgere una “gerenza

irregolare ed incostante presso il Ristorante __________”. “La presenza

della menzionata gerente, pari a circa 3 ore giornaliere, non era conforme alle

vigenti disposizioni in materia di esercizi pubblici” (risoluzione

impugnata con rinvio all’intimazione di contravvenzione del 5 novembre 2004).

4.

Il ricorrente si duole di un accertamento impreciso dei fatti,

sottolineando che “la sua responsabilità quale rappresentante della società

stessa è decaduta al momento della nomina, in sua vece, della signora __________

quale gerente della società: è infatti assurdo che un gerente risponda di

mancanze commesse dal suo successore dopo che si è verificata la sostituzione”.

5.

A ragione la CRTE 1 sottolinea che, “dai documenti versati

agli atti, il Sig. RI 1, in data 17 maggio 2003, ricopriva ancora la funzione

di rappresentante della società Ristorante __________ SA di __________”.

Tale carica risulta essere stata ricoperta dal 7 settembre 2000 al 7 agosto

2003.

“Pertanto, al momento della contestazione dell’infrazione, il

ricorrente risultava a tutti gli effetti, nei confronti del Dipartimento, quale

rappresentante legale della società Ristorante __________ SA. Il fatto che il

ricorrente in pratica non svolgeva più le mansioni di rappresentante non

permette altro giudizio” (osservazioni della CRTE 1 del 17 gennaio 2005).

6.

Contrariamente alle argomentazioni ricorsuali, dai numerosi

documenti costituenti l’incarto non si desume affatto che la responsabilità del

ricorrente è cessata con la nomina della signora __________, avendo la stessa

una funzione differente rispetto a quella del multato. Sbaglia l’insorgente nel

sostenere che la signora __________ è stata nominata a ricoprire la stessa

carica prima attribuita al signor RI 1, sostituendolo (ricorso del 27 dicembre

2004). Conferma quanto sopra la circostanza che la CRTE 1 ha emesso due

distinte decisioni, una tendente a sanzionare la signora __________ quale

gerente dell’esercizio pubblico Ristorante __________, l’altra mirante ad

infliggere una multa al signor __________, in qualità di rappresentante legale

della società Ristorante __________ SA nei confronti del Dipartimento delle

Istituzioni. Quest’ultima carica non è mai stata ricoperta dalla signora __________.

È ben vero poi, come sostiene il multato, che la CRTE 1 già nel luglio 2003 era

al corrente che il signor RI 1 sarebbe stato sostituito dal signor __________,

quale nuovo responsabile della società, ma è altrettanto vero che quest’ultimo

è stato autorizzato ad assumere la carica a far tempo dal 7 agosto 2003 (cfr.

doc. L dell’incarto della SPI). Pertanto per l’epoca antecedente a questa data

l’unico effettivo responsabile della società Ristorante __________ SA di fronte

al Dipartimento, lo si ribadisce, è il ricorrente. Per questo motivo è

assolutamente ininfluente per il giudizio il richiamo dalla CRTE 1 della data

in cui la signora __________ ha assunto la gerenza dell’esercizio pubblico, così

come richiesto dall’insorgente.

7.

Le violazioni commesse dal ricorrente rivestono per il resto

un’indubbia gravità: la circostanza che il gestore permetta una gerenza

irregolare ed incostante da parte del gerente – responsabile del “buon

funzionamento dell’esercizio sotto tutti i punti di vista” (art. 81 RLes pubb)

– può comportare rischi per la clientela e per l’ordine pubblico in genere.

8.

Dato quanto precede, la decisione impugnata si rivela

provvista di buon diritto, la multa inflitta essendo adeguata al caso

specifico, rettamente commisurata alla colpa e contenuta nei limiti concessi

dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. art. 53 e 66 Les pubb;

81 e 82 RLes pubb;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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