30.2005.7
gestore che tollera una presenza insufficiente della gernte
10 febbraio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.7
Data decisione, Autorità:
10.02.2005, PRPEN
Titolo:
gestore che tollera una presenza insufficiente della gernte
GERENTE
art. 53 LESPUBB
art. 66 LESPUBB
Incarto
n.
30.2005.7/KRM
(401) 04 262 / 805
Bellinzona
10
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara
Marelli in qualità di segretaria, per statuire sul ricorso 27 dicembre 2004
presentato da
RI 1
difeso da
Avv. __________, ,
contro
la decisione
10 dicembre 2004 n. 04 262/805 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni del 17 gennaio
2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 10 dicembre 2004 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.--, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 350.-- e le spese di fr. 60.--, per i seguenti motivi:
"quale ex
rappresentante del Ristorante __________ SA, __________ ha permesso alla
signora __________, __________, di svolgere una gerenza irregolare ed
incostante presso il Ristorante __________, __________. La presenza della
menzionata gerente, pari a circa 3 ore giornaliere, non era conforme alle
vigenti disposizioni in materia di esercizi pubblici”.
Fatti accertati il 17 maggio
2003.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 53 e 66 Les pubb; 81 e 82 RLes pubb.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base
degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’art. 82 cpv. 1 RLes pubb prescrive che il gerente è
tenuto per principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico
esercizio, in proprio o per conto del gestore.
Ex art. 53
cpv. 1 Les pubb, il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della
quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle
immediate vicinanze. Con la sua presenza egli assicura il buon funzionamento
dell’esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare
l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete,
l’igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb).
Ai sensi
dell’art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb, le infrazioni alla predetta legge ed
al suo regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di
fr. 50.-- ad un massimo di 10000.-- […]; sono punibili: il gestore, il gerente,
il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb).
3.
La CRTE 1 rimprovera al multato, quale rappresentante del
gestore Ristorante __________ SA e in applicazione degli art. 53 e 66 Les pubb;
81.
e 82 RLes pubb, di aver permesso alla signora __________ di svolgere una “gerenza
irregolare ed incostante presso il Ristorante __________”. “La presenza
della menzionata gerente, pari a circa 3 ore giornaliere, non era conforme alle
vigenti disposizioni in materia di esercizi pubblici” (risoluzione
impugnata con rinvio all’intimazione di contravvenzione del 5 novembre 2004).
4.
Il ricorrente si duole di un accertamento impreciso dei fatti,
sottolineando che “la sua responsabilità quale rappresentante della società
stessa è decaduta al momento della nomina, in sua vece, della signora __________
quale gerente della società: è infatti assurdo che un gerente risponda di
mancanze commesse dal suo successore dopo che si è verificata la sostituzione”.
5.
A ragione la CRTE 1 sottolinea che, “dai documenti versati
agli atti, il Sig. RI 1, in data 17 maggio 2003, ricopriva ancora la funzione
di rappresentante della società Ristorante __________ SA di __________”.
Tale carica risulta essere stata ricoperta dal 7 settembre 2000 al 7 agosto
2003.
“Pertanto, al momento della contestazione dell’infrazione, il
ricorrente risultava a tutti gli effetti, nei confronti del Dipartimento, quale
rappresentante legale della società Ristorante __________ SA. Il fatto che il
ricorrente in pratica non svolgeva più le mansioni di rappresentante non
permette altro giudizio” (osservazioni della CRTE 1 del 17 gennaio 2005).
6.
Contrariamente alle argomentazioni ricorsuali, dai numerosi
documenti costituenti l’incarto non si desume affatto che la responsabilità del
ricorrente è cessata con la nomina della signora __________, avendo la stessa
una funzione differente rispetto a quella del multato. Sbaglia l’insorgente nel
sostenere che la signora __________ è stata nominata a ricoprire la stessa
carica prima attribuita al signor RI 1, sostituendolo (ricorso del 27 dicembre
2004). Conferma quanto sopra la circostanza che la CRTE 1 ha emesso due
distinte decisioni, una tendente a sanzionare la signora __________ quale
gerente dell’esercizio pubblico Ristorante __________, l’altra mirante ad
infliggere una multa al signor __________, in qualità di rappresentante legale
della società Ristorante __________ SA nei confronti del Dipartimento delle
Istituzioni. Quest’ultima carica non è mai stata ricoperta dalla signora __________.
È ben vero poi, come sostiene il multato, che la CRTE 1 già nel luglio 2003 era
al corrente che il signor RI 1 sarebbe stato sostituito dal signor __________,
quale nuovo responsabile della società, ma è altrettanto vero che quest’ultimo
è stato autorizzato ad assumere la carica a far tempo dal 7 agosto 2003 (cfr.
doc. L dell’incarto della SPI). Pertanto per l’epoca antecedente a questa data
l’unico effettivo responsabile della società Ristorante __________ SA di fronte
al Dipartimento, lo si ribadisce, è il ricorrente. Per questo motivo è
assolutamente ininfluente per il giudizio il richiamo dalla CRTE 1 della data
in cui la signora __________ ha assunto la gerenza dell’esercizio pubblico, così
come richiesto dall’insorgente.
7.
Le violazioni commesse dal ricorrente rivestono per il resto
un’indubbia gravità: la circostanza che il gestore permetta una gerenza
irregolare ed incostante da parte del gerente – responsabile del “buon
funzionamento dell’esercizio sotto tutti i punti di vista” (art. 81 RLes pubb)
– può comportare rischi per la clientela e per l’ordine pubblico in genere.
8.
Dato quanto precede, la decisione impugnata si rivela
provvista di buon diritto, la multa inflitta essendo adeguata al caso
specifico, rettamente commisurata alla colpa e contenuta nei limiti concessi
dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. art. 53 e 66 Les pubb;
81 e 82 RLes pubb;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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