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Decisione

30.2005.70

ricorso irricevibile poiché tardivo

21 marzo 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

scritto 17 febbraio 2005, ma spedito il giorno successivo, RI 1 ha inoltrato ricorso

contro la decisione 28 gennaio 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 200.-,

oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver

circolato con il veicolo __________ avente due copertoni privi di sufficienti

rilievi antiscivolanti.

B. Si

rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 31

gennaio 2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la

presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è

scaduto il 15 febbraio 2005.

Il

Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che un invio spedito per

raccomandata si ritiene notificato al destinatario nel momento della consegna

effettiva; a far stato da tale data decorre il termine perentorio di cui sopra.

Inoltre

le motivazioni addotte dall’insorgente non sono tali da giustificare l’inoltro

intempestivo del gravame.

Pertanto

Considerandi

il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile, senza nemmeno dover

procedere all’assegnazione all’insorgente di un termine perentorio per la

traduzione in lingua italiana.

C. Visto

l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica

tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 17/18 febbraio 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del

ricorrente.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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