30.2005.72
ripetuto sorpasso a destra in autostrada. Denuncia da parte di privato
4 agosto 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.72
Data decisione, Autorità:
04.08.2005, PRPEN
Titolo:
ripetuto sorpasso a destra in autostrada. Denuncia da parte di privato
INCROCIO E SORPASSO
art. 35 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 8 cpv. 3 ONCS
art. 36 cpv. 5 ONCS
Incarto
n.
30.2005.72/AMM
3853/490
Bellinzona
4
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 febbraio 2005
presentato da
RI 1
DI 1
contro
la decisione n.
3853/490 del 4 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 24 marzo
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 4
febbraio 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
effettuato ripetute manovre di sorpasso a destra – il 9 ottobre 2004, verso le
ore 17.30 – mentre circolava con la vettura targata __________ sull’autostrada
A2 verso nord, fra gli svincoli di Rivera e di Bellinzona Sud;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 1000.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 21 febbraio 2005, in cui “contesta integralmente
l’infrazione contestatagli così come la circostanza stessa”;
che nelle osservazioni del 24
marzo 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che sul complemento
istruttorio postulato dal ricorrente, costui si limita a formulare “istanza
d’assunzione del teste sig. __________”, senza neppure spiegare in che modo
tale prova potrebbe recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio; la
domanda si rivela quindi finanche irricevibile;
che ad ogni buon conto,
l’auspicata testimonianza non sarebbe suscettibile – come si dirà in appresso –
d’influire sull’esito del procedimento;
che per l'art. 35 cpv. 1 LCS i
veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra;
che i conducenti possono
avanzare sulla destra, nelle autostrade e semi-autostrade, nel caso di circolazione
in colonne parallele (art. 36 cpv. 5 lett. a ONC), sui tratti che servono alla
preselezione purché, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di
destinazione (lett. b), sulle corsie d’accelerazione delle entrate, sino alla
fine della linea doppia marcata sulla carreggiata (lett. c) e sulle corsie di
decelerazione delle uscite (lett. d); è nondimeno vietato sorpassare a destra
con manovre di uscita e di rientro (art. 8 cpv. 3 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come si è detto, di avere effettuato ripetute
manovre di sorpasso a destra – il 9 ottobre 2004, verso le ore 17.30 – mentre
circolava con la vettura targata __________ sull’autostrada A2 verso nord, fra
gli svincoli di Rivera e di Bellinzona Sud;
che la decisione impugnata
fonda sulla seguente dinamica descritta dal denunciante (v. denuncia allegata
al rapporto della polizia cantonale di San Gallo):
“Am frühen Sonntag [recte: Samstag] Abend fuhr ich von
Lugano Richtung Zürich. Bereits vor dem Ceneritunnel (Höhe Bedano/Mezzovico)
machte sich in meinem Rücken ein Autofahrer unangenehm bemerkbar. Er Bedrängte
die hinter mir ebenfalls auf der linken Fahrspur mit ungefähr 110-120 km/h
flüssig fahrenden Autos dauernd mit der Lichthupe und überholte schliesslich
zwei Fahrer rechts, ohne im übrigen auch nur einmal die Blinker zu
betätigen.
Im Ceneritunnel fuhr er auf
der linken Spur hinter mir, überholte mich dann rechts und schwenkte
unmittelbar vor mir kurz vor Tunnelausgang wieder ohne Blinker auf die linke
Spur ein, und zwar so knapp, dass ich zum Bremsen gezwungen wurde. Das Foto zeigt
die Situation kurz nachher bei Tunnelausgang. Einige Sekunden später überholt
er wieder rechts den vor mir fahrenden blauen Lieferwagen. In der Folge
wiederholten sich diese haarsträubenden Überholmanöver Richtung Bellinzona noch
weitere zwei Mal. Dann verlor ich ihn aus den Augen.
Angesichts dieses
kriminellen und rücksichtslosen Fahrverhaltens mit überhöhter Geschwindigkeit
und der vor allem angesichts des sehr dichten Verkehrs massiven Gefährdung
aller Verkehrsteilnehmer möchte ich gegen diesen Fahrer Anzeige erstatten.“;
che il
ricorso, fatta salva l’evocata richiesta istruttoria, si esaurisce nella seguente
censura:
“Il
sig. __________, il quale ha ricevuto la decisione di multa in data 07.02.2005,
contesta integralmente l’infrazione contestatagli così come la circostanza
stessa”;
che non giova tuttavia
all'insorgente negare apoditticamente qualsivoglia infrazione, ove solo si consideri
come egli aveva in precedenza ammesso – in un interrogatorio del 25 novembre
2004 davanti alla polizia cantonale di San Gallo – di essere stato alla guida
del veicolo incriminato nelle circostanze descritte nella denuncia (cfr. il
relativo Befragungsprotokoll, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto) e,
d’altro canto, non si è detto in grado di ricordare i fatti contestatigli dal
denunciante (“Ehrlich gesagt, mag ich mich nicht mehr erinnern“; “Ich kann mich gar nicht erinnern. Meines Erachtens bin ich normal gefahren“,
“Von diesen Rechts-Überholmanöver habe ich keine Ahnung“:
Befragungsprotokoll citato, pag. 2);
che
non si vede come l'interessato, fosse stato estraneo ai fatti contestatigli,
non avrebbe saputo escludere un ripetuto superamento di veicoli sulla destra –
a un mese e mezzo dall’accaduto – per poi ricordarsene in sede ricorsuale proclamandosi
innocente;
che le argomentazioni addotte
dall'interessato – generiche, possibiliste e contraddittorie – non consentono
in definitiva di dubitare ch’egli abbia effettivamente perpetrato l’infrazione ravvisata
dall'autorità di primo grado; ciò, senza che sia dunque necessario disporre la
postulata audizione testimoniale del denunciante;
che la multa inflitta, per
finire, risulta senz’altro giustificata dall’entità dell’infrazione – con la
quale l’interessato ha intenzionalmente compromesso la sicurezza del
traffico, mettendo a repentaglio l’incolumità sua e degli altri utenti della
strada – tale da potersi finanche configurare in una trasgressione grave
nel senso dell'art. 90 n. 2 LCS (cfr. DTF 126 IV 196 consid. 3);
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi,
visti gli art. 35 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 8 cpv. 3 e 36 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
Fatti
2. La tassa di giustizia di fr.
250.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
Considerandi
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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