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Decisione

30.2005.73

parcheggio su marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni. Definizione di marciapiede. Multa congiunta a entrambi i coniugi

5 agosto 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.73

Data decisione, Autorità:

05.08.2005, PRPEN

Titolo:

parcheggio su marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni. Definizione di marciapiede. Multa congiunta a entrambi i coniugi

PARCHEGGIO

art. 43 cpv. 2 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 41bis cpv. 1 ONCS

Incarto

n.

30.2005.73/AMM

2492/402

Bellinzona

5

agosto 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 febbraio 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

2492/402 del 28 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 17 marzo

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della

circolazione, con decisione del 28

gennaio 2005, ha inflitto a RI 1, congiuntamente, una multa di fr. 120.–, per

avere “posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare

libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”; circostanza accertata

il 17 novembre 2004, in via __________ a __________;

che RI 1 sono insorti contro

tale decisione con un unico ricorso del 9 febbraio 2005, nel quale postulano in

sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 17

marzo 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di

confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;

Considerandi

che non è il caso di procedere

al sopralluogo auspicato dai ricorrenti, gli atti istruttori essendo completi

(v. in particolare le fotografie allegate al rapporto 16 marzo 2005 del

denunciante, cui ai multati è stata data occasione di presentare osservazioni)

e la prova offerta non apparendo quindi suscettibile d’influire sull’esito del

giudizio;

che per l'art. 41 cpv. 1bis

ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul

marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente

mediante segnali o demarcazioni (prima frase);

che un'eccezione è prevista

per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri

dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i

pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis

seconda e terza frase ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che l'elenco allegato

all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una

sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60

minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione

n. 228.1);

che la Sezione della

circolazione rimprovera ai multati, in applicazione delle norme appena citate,

di avere posteggiato il loro veicolo su un marciapiede senza lasciare un

passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni;

che i ricorrenti fanno valere

quanto segue:

“[...]

La nostra vettura non era posteggiata su un marciapiede, ma su un piccolo

piazzale dove sono anche ubicati i container dei rifiuti. Su questa parte della

strada __________ non esiste un marciapiede, né prima né dopo il piazzale.

Infatti i pedoni usano il marciapiede che si trova sull’altro lato della strada.

__________ che aveva posteggiato la macchina il 17 novembre 2004 per recarsi al

lavoro presso la società __________. Anche gli altri aiutanti lasciano la

macchina in quel posto, senza mai aver avuto una multa da parte della polizia,

che spesso viene alla __________. __________ infatti ha preso contatto con la __________

per spiegarlo, ma inutilmente.”;

che contrariamente al parere

degli interessati, dalle già citate fotografie prodotte dal denunciante si

evince per vero la presenza di un marciapiede nel luogo dell’accertamento –

seppur non molto rialzato rispetto alla carreggiata – su entrambi i lati della

via (sulla nozione di marciapiede, cfr. anche Bussy/Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª edizione, n.

2.2.1

ad art. 43 LCS con richiami di giurisprudenza, secondo cui la qualifica

non dipende – fra l’altro – né dalla presenza di container, né dall’utilizzo

effettivo della superficie da parte dei pedoni);

che la Sezione della

circolazione non può essere invece seguita laddove ha inflitto ai ricorrenti

una multa congiunta: nulla induce infatti a dubitare delle affermazioni degli

interessati riguardo al fatto che l’infrazione sia stata commessa dalla sola RI

1.

(cfr. ricorso, a metà);

che nella misura in cui

censura la multa rivolta nei confronti di RI 1, il ricorso si rivela

quindi provvisto di buon diritto;

che nella misura in cui la

multa di fr. 120.– (importo previsto dal predetto allegato 1 all’OMD) è diretta

nei confronti di RI 1, la decisione resiste per contro alla critica;

che il parziale accoglimento

dell’impugnativa e la particolarità del caso concreto giustificano di rinunciare,

tutto ben ponderato, al prelievo di tasse e spese;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS;

41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Nella misura in cui censura la

multa nei confronti di RI 1, il ricorso è respinto e la risoluzione impugnata è

confermata, nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.–, senza oneri

processuali.

2. Nella misura in cui censura la multa

nei confronti di RI 1, il ricorso è accolto e la risoluzione impugnata è annullata.

3. Non si prelevano né tasse né

spese dell'attuale giudizio.

4. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla

notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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