30.2005.73
parcheggio su marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni. Definizione di marciapiede. Multa congiunta a entrambi i coniugi
5 agosto 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.73
Data decisione, Autorità:
05.08.2005, PRPEN
Titolo:
parcheggio su marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni. Definizione di marciapiede. Multa congiunta a entrambi i coniugi
PARCHEGGIO
art. 43 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 41bis cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.73/AMM
2492/402
Bellinzona
5
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 febbraio 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
2492/402 del 28 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 17 marzo
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 28
gennaio 2005, ha inflitto a RI 1, congiuntamente, una multa di fr. 120.–, per
avere “posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare
libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”; circostanza accertata
il 17 novembre 2004, in via __________ a __________;
che RI 1 sono insorti contro
tale decisione con un unico ricorso del 9 febbraio 2005, nel quale postulano in
sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 17
marzo 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
Considerandi
che non è il caso di procedere
al sopralluogo auspicato dai ricorrenti, gli atti istruttori essendo completi
(v. in particolare le fotografie allegate al rapporto 16 marzo 2005 del
denunciante, cui ai multati è stata data occasione di presentare osservazioni)
e la prova offerta non apparendo quindi suscettibile d’influire sull’esito del
giudizio;
che per l'art. 41 cpv. 1bis
ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul
marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente
mediante segnali o demarcazioni (prima frase);
che un'eccezione è prevista
per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri
dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i
pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis
seconda e terza frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60
minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione
n. 228.1);
che la Sezione della
circolazione rimprovera ai multati, in applicazione delle norme appena citate,
di avere posteggiato il loro veicolo su un marciapiede senza lasciare un
passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni;
che i ricorrenti fanno valere
quanto segue:
“[...]
La nostra vettura non era posteggiata su un marciapiede, ma su un piccolo
piazzale dove sono anche ubicati i container dei rifiuti. Su questa parte della
strada __________ non esiste un marciapiede, né prima né dopo il piazzale.
Infatti i pedoni usano il marciapiede che si trova sull’altro lato della strada.
__________ che aveva posteggiato la macchina il 17 novembre 2004 per recarsi al
lavoro presso la società __________. Anche gli altri aiutanti lasciano la
macchina in quel posto, senza mai aver avuto una multa da parte della polizia,
che spesso viene alla __________. __________ infatti ha preso contatto con la __________
per spiegarlo, ma inutilmente.”;
che contrariamente al parere
degli interessati, dalle già citate fotografie prodotte dal denunciante si
evince per vero la presenza di un marciapiede nel luogo dell’accertamento –
seppur non molto rialzato rispetto alla carreggiata – su entrambi i lati della
via (sulla nozione di marciapiede, cfr. anche Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª edizione, n.
2.2.1
ad art. 43 LCS con richiami di giurisprudenza, secondo cui la qualifica
non dipende – fra l’altro – né dalla presenza di container, né dall’utilizzo
effettivo della superficie da parte dei pedoni);
che la Sezione della
circolazione non può essere invece seguita laddove ha inflitto ai ricorrenti
una multa congiunta: nulla induce infatti a dubitare delle affermazioni degli
interessati riguardo al fatto che l’infrazione sia stata commessa dalla sola RI
1.
(cfr. ricorso, a metà);
che nella misura in cui
censura la multa rivolta nei confronti di RI 1, il ricorso si rivela
quindi provvisto di buon diritto;
che nella misura in cui la
multa di fr. 120.– (importo previsto dal predetto allegato 1 all’OMD) è diretta
nei confronti di RI 1, la decisione resiste per contro alla critica;
che il parziale accoglimento
dell’impugnativa e la particolarità del caso concreto giustificano di rinunciare,
tutto ben ponderato, al prelievo di tasse e spese;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS;
41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Nella misura in cui censura la
multa nei confronti di RI 1, il ricorso è respinto e la risoluzione impugnata è
confermata, nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.–, senza oneri
processuali.
2. Nella misura in cui censura la multa
nei confronti di RI 1, il ricorso è accolto e la risoluzione impugnata è annullata.
3. Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
4. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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