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Decisione

30.2005.74

ricorso irricevibile poiché non è stato versato l'anticipo per tasse e spese

1 giugno 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.74

Data decisione, Autorità:

01.06.2005, PRPEN

Titolo:

ricorso irricevibile poiché non è stato versato l'anticipo per tasse e spese

IRRECEVIBILITÀ

art. 4 LPCONTR

art. 6 LPCONTR

art. 7 LPCONTR

art. 15 LPCONTR

Incarto

n.

30.2005.74/pg

621/408

Bellinzona

1

giugno 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni

Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 1° febbraio 2005

presentato da

RI 1 I

contro

la decisione n° 621/408 del 14

gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti

ed esaminati gli atti;

considerato in

fatto ed in diritto

1. Con

scritto 1° febbraio 2005, spedito il 12 febbraio 2005, RI 1 ha inoltrato

ricorso contro la decisione 14 gennaio 2005 con cui la Sezione della

circolazione gli ha inflitto una

multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di

fr. 20.-, per aver circolato con il veicolo __________ avente 2 copertoni

privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.

Considerandi

2.

In

data 18 marzo 2005 questa autorità ha scritto con regolare notifica al

ricorrente

quanto segue:

"in applicazione

dell'art. 15 LPcontr, invitiamo a versare a titolo di anticipo per tasse e

spese, l’importo di fr. 250.00 entro l’ 11 aprile 2005 mediante la

polizza qui unita o sul c.c.p. 65-721220-9 della Pretura penale, Bellinzona

(codice SWIFT: POFICHBE Swiss Post Postfinance Berna).

Se è utilizzato il servizio

degli ordini collettivi SOC è determinante la data di scadenza indicata

dall’utente del SOC alla "Posta Svizzera, Postfinance" e non la data

dell’ordine da voi impartito alla banca. Se incaricate una banca, dovete provvedere

perchè essa esegua il vostro ordine tempestivamente.

In assenza di pagamento entro

il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

3.

Il

termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di

conseguenza essere dichiarato irricevibile.

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

pronuncia: 1. Il

ricorso 1° febbraio 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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