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Decisione

30.2005.79

uso del telefonino senza dispositivo di mani libere

2 agosto 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 11

febbraio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il

veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo

mani libere.

Fatti accertati il 28 agosto

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce di non aver ricevuto

l’intimazione di contravvenzione, si lamenta della lacunosa procedura, mentre

asserisce che potrebbe esser avvenuto un errore nell’annotare la targa e che

non rientrerebbe nelle sue “abitudini frequentare tale zona di __________”.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Il conducente deve

costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi

doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli deve rivolgere la sua

attenzione alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che

impediscono la manovra sicura del veicolo.

Inoltre la sua attenzione non

deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del

suono (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

Il ricorrente contesta

di aver ricevuto l’intimazione di contravvenzione; tuttavia se da un lato è

vero che con decisione 10 gennaio 2005 questa autorità aveva annullato in

ordine la risoluzione n° 31263/203 emessa il 10 dicembre 2004 dalla Sezione

della circolazione proprio per il fatto che non è stato possibile provare

l’avvenuta notifica dell’intimazione di contravvenzione, d’altro canto l’autorità

amministrativa menzionata ha riaperto ex novo - come da sua

facoltà - la procedura con

un’intimazione di contravvenzione emessa in data 13 gennaio 2005, che è stata

ritirata dalla signora __________, madre del ricorrente, il giorno seguente

(cfr. ricerca postale).

Quest’ultimo di

conseguenza non può che essere a conoscenza dell’invio menzionato, tanto è vero

che dalla documentazione agli atti si evince che egli medesimo ha annotato che

la stessa “è in mio possesso” (cfr. ibidem); inoltre mal si comprenderebbe

come potesse sapere la zona di __________ dove ha commesso l’infrazione (cfr.

ricorso del 1° marzo 2005) se non avesse visto l’intimazione di contravvenzione,

unico documento - dal momento che non ha ricevuto la precedente intimazione di

contravvenzione (cfr. al riguardo il ricorso del 17 dicembre 2004) - dal quale

risulta che i fatti rimproveratigli si sono svolti in via __________.

4.

La procedura adottata nell’evenienza

concreta dalla Sezione della circolazione, per le motivazioni già

esposte al precedente considerando, è corretta e di conseguenza non è in alcun

modo lacunosa, come invece a torto sostiene l’insorgente, il quale non ha

presentato le proprie osservazioni nel termine impartitogli con l’intimazione

di contravvenzione del 13 gennaio 2005.

Inoltre si osserva come

l’agente denunciante non è tenuto a fermare il multato al momento

dell’infrazione e ad intimargli seduta stante la contravvenzione.

5.

Nel merito del gravame

Il ricorrente si limita a invocare eventuali ed ipotetici errori di

trascrizione del numero di targa da parte dell’agente denunciante, mentre

asserisce che non rientrerebbe nelle sue abitudini frequentare quella zona di __________;

tali considerazioni sono irrilevanti ai fini del giudizio, in quanto non hanno

alcun valore probatorio per la fattispecie in esame, trattandosi di semplici

deduzioni.

L’insorgente al contrario non ha

negato gli addebiti mossigli, non ha provato di non esser stato al volante

della vettura in quel frangente e neppure ha portato la benché minima prova in

relazione all’assenza di telefonate in tale circostanza.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

7.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr e 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 4485/406 dell’11 febbraio 2005 emessa dalla Sezione

della circolazione, Camorino.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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