30.2005.79
uso del telefonino senza dispositivo di mani libere
2 agosto 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.79
Data decisione, Autorità:
02.08.2005, PRPEN
Titolo:
uso del telefonino senza dispositivo di mani libere
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.79
4485/406
Bellinzona
2
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 1°
marzo 2005 presentato da
RI 1,
contro
la decisione n°
4485/406 dell’11 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 11
febbraio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver circolato con il
veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo
mani libere.
Fatti accertati il 28 agosto
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non aver ricevuto
l’intimazione di contravvenzione, si lamenta della lacunosa procedura, mentre
asserisce che potrebbe esser avvenuto un errore nell’annotare la targa e che
non rientrerebbe nelle sue “abitudini frequentare tale zona di __________”.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli deve rivolgere la sua
attenzione alla strada ed alla circolazione e non deve compiere movimenti che
impediscono la manovra sicura del veicolo.
Inoltre la sua attenzione non
deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del
suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
Il ricorrente contesta
di aver ricevuto l’intimazione di contravvenzione; tuttavia se da un lato è
vero che con decisione 10 gennaio 2005 questa autorità aveva annullato in
ordine la risoluzione n° 31263/203 emessa il 10 dicembre 2004 dalla Sezione
della circolazione proprio per il fatto che non è stato possibile provare
l’avvenuta notifica dell’intimazione di contravvenzione, d’altro canto l’autorità
amministrativa menzionata ha riaperto ex novo - come da sua
facoltà - la procedura con
un’intimazione di contravvenzione emessa in data 13 gennaio 2005, che è stata
ritirata dalla signora __________, madre del ricorrente, il giorno seguente
(cfr. ricerca postale).
Quest’ultimo di
conseguenza non può che essere a conoscenza dell’invio menzionato, tanto è vero
che dalla documentazione agli atti si evince che egli medesimo ha annotato che
la stessa “è in mio possesso” (cfr. ibidem); inoltre mal si comprenderebbe
come potesse sapere la zona di __________ dove ha commesso l’infrazione (cfr.
ricorso del 1° marzo 2005) se non avesse visto l’intimazione di contravvenzione,
unico documento - dal momento che non ha ricevuto la precedente intimazione di
contravvenzione (cfr. al riguardo il ricorso del 17 dicembre 2004) - dal quale
risulta che i fatti rimproveratigli si sono svolti in via __________.
4.
La procedura adottata nell’evenienza
concreta dalla Sezione della circolazione, per le motivazioni già
esposte al precedente considerando, è corretta e di conseguenza non è in alcun
modo lacunosa, come invece a torto sostiene l’insorgente, il quale non ha
presentato le proprie osservazioni nel termine impartitogli con l’intimazione
di contravvenzione del 13 gennaio 2005.
Inoltre si osserva come
l’agente denunciante non è tenuto a fermare il multato al momento
dell’infrazione e ad intimargli seduta stante la contravvenzione.
5.
Nel merito del gravame
Il ricorrente si limita a invocare eventuali ed ipotetici errori di
trascrizione del numero di targa da parte dell’agente denunciante, mentre
asserisce che non rientrerebbe nelle sue abitudini frequentare quella zona di __________;
tali considerazioni sono irrilevanti ai fini del giudizio, in quanto non hanno
alcun valore probatorio per la fattispecie in esame, trattandosi di semplici
deduzioni.
L’insorgente al contrario non ha
negato gli addebiti mossigli, non ha provato di non esser stato al volante
della vettura in quel frangente e neppure ha portato la benché minima prova in
relazione all’assenza di telefonate in tale circostanza.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
7.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr e 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 4485/406 dell’11 febbraio 2005 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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