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Decisione

30.2005.8

raccolta funghi in tempo vietato (durante i giorni di protezione); errore di diritto non tutelabile

20 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.8

Data decisione, Autorità:

20.05.2005, PRPEN

Titolo:

raccolta funghi in tempo vietato (durante i giorni di protezione); errore di diritto non tutelabile

ERRORE DI DIRITTO

art. 20 CPS

art. 9 cpv. 1 DLBN

Incarto

n.

30.2005.8/AMM

204/04

Bellinzona

20

maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 dicembre 2004

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

204/04 del 2 dicembre 2004 emessa dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali,

Bellinzona,

viste le osservazioni del 17 gennaio

2004 (recte: 2005) presentate dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 2

dicembre 2004 la Sezione dei beni monumentali e ambientali ha ritenuto RI 1

colpevole di avere raccolto 2.5 kg di funghi porcini – l’8 settembre 2004 in

Considerandi

località __________ (Comune di __________) – in tempo di divieto;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 180.– e ha posto a suo carico

una tassa di fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 15 dicembre 2004, nel quale chiede l’annullamento

della multa;

che nelle osservazioni del 17

gennaio 2004 (recte: 2005) la Sezione dei beni monumentali e ambientali

propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l’art. 2ter cpv. 1bis

lett. b R sulla protezione della flora e della fauna (RL 9.3.1.3) vieta la

raccolta di funghi dal 7 al 13 settembre (giorni di protezione);

che le contravvenzioni alle

norme di protezione della flora e della fauna sono punite con una multa fino a

fr. 30 000.– (art. 9 cpv. 1 DLbn);

che la Sezione dei beni

monumentali e ambientali rimprovera come detto al multato, in applicazione

delle disposizioni appena citate, di avere raccolto 2.5 kg di funghi porcini in

tempo di divieto (l’8 settembre 2004);

che il ricorrente non nega la

fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole di non essere

stato a conoscenza del divieto – giacché risiede oltre confine e si recava “per

la prima volta in quella zona” – e promette di informarsi meglio in futuro;

che la giustificazione addotta

dall’interessato a sostegno della sua buona fede non consente tuttavia di

scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri ch’egli sapeva di

recarsi in un paese straniero a raccogliere funghi, né poteva ragionevolmente

ignorare che una simile attività fosse soggetta a restrizioni, sul tenore delle

quali egli aveva pertanto il dovere d’informarsi (art. 20 CP);

che la decisione impugnata merita

in definitiva conferma, la sanzione inflitta essendo per il resto adeguata

all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, l’autorità di primo

grado avendo fra l’altro considerato la buona fede dell’interessato nella

commisurazione della multa (cfr. decisione impugnata, 3° paragrafo; v. anche

osservazioni del 17 gennaio 2005, in fine);

che il ricorso è destinato quindi

all’insuccesso, seguito da tassa e spese dell’odierno giudizio (art. 15 cpv. 2

LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 2ter cpv. 1bis

lett. b R sulla protezione della flora e della fauna; 9 cpv. 1 DLbn; 1

segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr.

50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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