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raccolta funghi in tempo vietato (durante i giorni di protezione); errore di diritto non tutelabile
20 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.8
Data decisione, Autorità:
20.05.2005, PRPEN
Titolo:
raccolta funghi in tempo vietato (durante i giorni di protezione); errore di diritto non tutelabile
ERRORE DI DIRITTO
art. 20 CPS
art. 9 cpv. 1 DLBN
Incarto
n.
30.2005.8/AMM
204/04
Bellinzona
20
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 dicembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
204/04 del 2 dicembre 2004 emessa dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali,
Bellinzona,
viste le osservazioni del 17 gennaio
2004 (recte: 2005) presentate dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 2
dicembre 2004 la Sezione dei beni monumentali e ambientali ha ritenuto RI 1
colpevole di avere raccolto 2.5 kg di funghi porcini – l’8 settembre 2004 in
Considerandi
località __________ (Comune di __________) – in tempo di divieto;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 180.– e ha posto a suo carico
una tassa di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 15 dicembre 2004, nel quale chiede l’annullamento
della multa;
che nelle osservazioni del 17
gennaio 2004 (recte: 2005) la Sezione dei beni monumentali e ambientali
propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l’art. 2ter cpv. 1bis
lett. b R sulla protezione della flora e della fauna (RL 9.3.1.3) vieta la
raccolta di funghi dal 7 al 13 settembre (giorni di protezione);
che le contravvenzioni alle
norme di protezione della flora e della fauna sono punite con una multa fino a
fr. 30 000.– (art. 9 cpv. 1 DLbn);
che la Sezione dei beni
monumentali e ambientali rimprovera come detto al multato, in applicazione
delle disposizioni appena citate, di avere raccolto 2.5 kg di funghi porcini in
tempo di divieto (l’8 settembre 2004);
che il ricorrente non nega la
fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole di non essere
stato a conoscenza del divieto – giacché risiede oltre confine e si recava “per
la prima volta in quella zona” – e promette di informarsi meglio in futuro;
che la giustificazione addotta
dall’interessato a sostegno della sua buona fede non consente tuttavia di
scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri ch’egli sapeva di
recarsi in un paese straniero a raccogliere funghi, né poteva ragionevolmente
ignorare che una simile attività fosse soggetta a restrizioni, sul tenore delle
quali egli aveva pertanto il dovere d’informarsi (art. 20 CP);
che la decisione impugnata merita
in definitiva conferma, la sanzione inflitta essendo per il resto adeguata
all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, l’autorità di primo
grado avendo fra l’altro considerato la buona fede dell’interessato nella
commisurazione della multa (cfr. decisione impugnata, 3° paragrafo; v. anche
osservazioni del 17 gennaio 2005, in fine);
che il ricorso è destinato quindi
all’insuccesso, seguito da tassa e spese dell’odierno giudizio (art. 15 cpv. 2
LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 2ter cpv. 1bis
lett. b R sulla protezione della flora e della fauna; 9 cpv. 1 DLbn; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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