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Decisione

30.2005.82

omissione del controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico (scaduto da più di un anno)

3 agosto 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di sottoporre il veicolo TI __________, entro il termine prescritto, al

controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti

disposizioni federali”;

che la

risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103,

106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;

che RI 1 è

insorto contro tale decisione con un ricorso del 7 marzo 2005, in cui postula

in sostanza l’annullamento della multa;

che nelle

osservazioni del 15 marzo 2005 la CRTE 1 dichiara di

astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia

facoltà di giudizio”;

considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa, ritenuto che la notifica della stessa è avvenuta

il 28 febbraio 2005, sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr;

che gli autoveicoli leggeri

immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e

il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per

quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati

in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per

quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere

sottoposti al servizio di manutenzione (art. 59a cpv. 1 prima frase ONC);

che sui veicoli sottoposti a

tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di

manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas

di scarico (art. 35 OETV) entro i termini seguenti: per gli autoveicoli leggeri

equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di

costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre: senza catalizzatore

ogni 12 mesi, con catalizzatore ogni 24 mesi (art. 59a cpv. 2 litt. a ONC);

che chiunque viola le

disposizioni dell’ONC è punito con l’arresto o con la multa, se non è

applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC);

che la CRTE 1

ha sanzionato l’insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il

proprio veicolo, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle

emissioni del gas di scarico; tale termine è scaduto il 9 ottobre 2003 (cfr.

rapporto di contravvenzione del 5 gennaio 2005);

che il ricorrente invoca la

propria buona fede sostenendo “In quell’occasione il meccanico mi ha fatto

notare che la mia vettura non effettuava il test dal 2001 (vedi documento

allegato). Sono rimasto molto sorpreso, in quanto questa vettura l’ho

Considerandi

acquistata nel gennaio 2004 in un garage del locarnese che mi aveva assicurato

che era tutto in regola per l’immatricolazione. Sinceramente non avrei mai

immaginato che era già dal 2001 che nessuno effettuava il test. Avendo

acquistato ed immatricolato questa vettura solamente da nemmeno un anno, ero

convinto che fosse in regola, anche perché i test di scarico hanno validità di

due anni […] ritengo che si debba tenere conto della mia buona fede

[…] la meccanica ed i gas di scarico sono in perfetto stato, anche se il

garage che me l’ha venduta non è stato corretto con me, vendendomi una vettura

che non aveva aggiornato il certificato dei gas di scarico […] questa

mia infrazione non è stata appurata in un controllo stradale e che la mia

vettura era correttamente parcheggiata e col motore fermo“;

che il multato ammette di

avere omesso il controllo dei gas di scarico entro il termine prescritto;

che il successivo controllo

delle emissioni non basta a liberare l’insorgente da ogni pena;

che in ambito penale ognuno

risponde delle proprie infrazioni e il comportamento antigiuridico altrui non

discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile

a propria colpa; per cui le censure ricorsuali relative alla pretesa

scorrettezza del venditore del veicolo non possono trovare accoglimento;

che, ai sensi dell’art. 100 n.

1.

LCStr, salvo disposizione espressa e contraria della presente legge anche la

negligenza è punibile; perciò non giova all’insorgente invocare la propria

buona fede ed eventuali dimenticanze;

che la circolazione all’estero

della vettura non esime il ricorrente dal controllo, poiché la stessa è

immatricolata in Svizzera (cfr. art. 59a cpv. 1 ONC); parimenti la tesi,

secondo cui la constatazione dell’agente denunciante è avvenuta mentre l’automobile

era in un parcheggio col motore fermo, non è di ausilio al ricorrente, ritenuto

che la medesima si trovava sul suolo pubblico con le targhe montate ed era

quindi da considerarsi in circolazione;

che se, come asserisce il

ricorrente, l’agente denunciante ha effettivamente rilevato l’omissione del

controllo dal tagliando autocollante esposto sul veicolo, anche l’insorgente

doveva scorgerlo e non poteva dunque ignorare la scadenza del termine per

sottoporre la propria vettura al controllo;

che si rileva abbondanzialmente

che, contrariamente a quanto allegato dall’interessato (cfr. ricorso pag. 2 n.

7), vi è stato un controllo dei documenti da parte dell’agente, prova ne è che

sul rapporto di contravvenzione del 5 gennaio 2005 è riportata la data precisa

della scadenza del controllo; la quale non è determinabile dal solo tagliando autocollante

esposto sul veicolo;

che il multato doveva

attendersi l’intimazione di contravvenzione, in quanto l’agente aveva

constatato il mancato controllo dei gas di scarico e all’insorgente non poteva

sfuggire di essere incorso in un’infrazione, a maggior ragione visto che era

venuto a conoscenza del fatto che l’ultimo controllo risaliva al 2001 (cfr.

ricorso pag. 1 n. 4; attestazione di manutenzione); del resto l’intimazione è stata

inoltrata a meno di un mese dalla constatazione del 24 dicembre 2004, dunque il

breve silenzio, intercorso tra il momento del controllo (31 dicembre 2004, cfr.

documento citato) e il rapporto di contravvenzione (inviato il 17 gennaio

2005), non gli consentiva di ritenersi al riparo da ogni addebito;

che il ricorso, infondato,

deve essere respinto; vista la particolarità del caso specifico, si prescinde

dal prelevare tasse e spese del presente giudizio (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 8

cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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