30.2005.82
omissione del controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico (scaduto da più di un anno)
3 agosto 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.82
Data decisione, Autorità:
03.08.2005, PRPEN
Titolo:
omissione del controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico (scaduto da più di un anno)
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 59a cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.82/AMM
5784/404
Bellinzona
3
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Marisa
Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 7 marzo 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
5784/404 del 18 febbraio 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 15 marzo
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1,
con decisione del 18 febbraio 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-,
per i seguenti fatti accertati il 27 dicembre 2004 in territorio di Muralto:
“ha omesso
Fatti
di sottoporre il veicolo TI __________, entro il termine prescritto, al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali”;
che la
risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103,
106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;
che RI 1 è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 7 marzo 2005, in cui postula
in sostanza l’annullamento della multa;
che nelle
osservazioni del 15 marzo 2005 la CRTE 1 dichiara di
astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia
facoltà di giudizio”;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa, ritenuto che la notifica della stessa è avvenuta
il 28 febbraio 2005, sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che gli autoveicoli leggeri
immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e
il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per
quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati
in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per
quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere
sottoposti al servizio di manutenzione (art. 59a cpv. 1 prima frase ONC);
che sui veicoli sottoposti a
tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di
manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas
di scarico (art. 35 OETV) entro i termini seguenti: per gli autoveicoli leggeri
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre: senza catalizzatore
ogni 12 mesi, con catalizzatore ogni 24 mesi (art. 59a cpv. 2 litt. a ONC);
che chiunque viola le
disposizioni dell’ONC è punito con l’arresto o con la multa, se non è
applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC);
che la CRTE 1
ha sanzionato l’insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il
proprio veicolo, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle
emissioni del gas di scarico; tale termine è scaduto il 9 ottobre 2003 (cfr.
rapporto di contravvenzione del 5 gennaio 2005);
che il ricorrente invoca la
propria buona fede sostenendo “In quell’occasione il meccanico mi ha fatto
notare che la mia vettura non effettuava il test dal 2001 (vedi documento
allegato). Sono rimasto molto sorpreso, in quanto questa vettura l’ho
Considerandi
acquistata nel gennaio 2004 in un garage del locarnese che mi aveva assicurato
che era tutto in regola per l’immatricolazione. Sinceramente non avrei mai
immaginato che era già dal 2001 che nessuno effettuava il test. Avendo
acquistato ed immatricolato questa vettura solamente da nemmeno un anno, ero
convinto che fosse in regola, anche perché i test di scarico hanno validità di
due anni […] ritengo che si debba tenere conto della mia buona fede
[…] la meccanica ed i gas di scarico sono in perfetto stato, anche se il
garage che me l’ha venduta non è stato corretto con me, vendendomi una vettura
che non aveva aggiornato il certificato dei gas di scarico […] questa
mia infrazione non è stata appurata in un controllo stradale e che la mia
vettura era correttamente parcheggiata e col motore fermo“;
che il multato ammette di
avere omesso il controllo dei gas di scarico entro il termine prescritto;
che il successivo controllo
delle emissioni non basta a liberare l’insorgente da ogni pena;
che in ambito penale ognuno
risponde delle proprie infrazioni e il comportamento antigiuridico altrui non
discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile
a propria colpa; per cui le censure ricorsuali relative alla pretesa
scorrettezza del venditore del veicolo non possono trovare accoglimento;
che, ai sensi dell’art. 100 n.
1.
LCStr, salvo disposizione espressa e contraria della presente legge anche la
negligenza è punibile; perciò non giova all’insorgente invocare la propria
buona fede ed eventuali dimenticanze;
che la circolazione all’estero
della vettura non esime il ricorrente dal controllo, poiché la stessa è
immatricolata in Svizzera (cfr. art. 59a cpv. 1 ONC); parimenti la tesi,
secondo cui la constatazione dell’agente denunciante è avvenuta mentre l’automobile
era in un parcheggio col motore fermo, non è di ausilio al ricorrente, ritenuto
che la medesima si trovava sul suolo pubblico con le targhe montate ed era
quindi da considerarsi in circolazione;
che se, come asserisce il
ricorrente, l’agente denunciante ha effettivamente rilevato l’omissione del
controllo dal tagliando autocollante esposto sul veicolo, anche l’insorgente
doveva scorgerlo e non poteva dunque ignorare la scadenza del termine per
sottoporre la propria vettura al controllo;
che si rileva abbondanzialmente
che, contrariamente a quanto allegato dall’interessato (cfr. ricorso pag. 2 n.
7), vi è stato un controllo dei documenti da parte dell’agente, prova ne è che
sul rapporto di contravvenzione del 5 gennaio 2005 è riportata la data precisa
della scadenza del controllo; la quale non è determinabile dal solo tagliando autocollante
esposto sul veicolo;
che il multato doveva
attendersi l’intimazione di contravvenzione, in quanto l’agente aveva
constatato il mancato controllo dei gas di scarico e all’insorgente non poteva
sfuggire di essere incorso in un’infrazione, a maggior ragione visto che era
venuto a conoscenza del fatto che l’ultimo controllo risaliva al 2001 (cfr.
ricorso pag. 1 n. 4; attestazione di manutenzione); del resto l’intimazione è stata
inoltrata a meno di un mese dalla constatazione del 24 dicembre 2004, dunque il
breve silenzio, intercorso tra il momento del controllo (31 dicembre 2004, cfr.
documento citato) e il rapporto di contravvenzione (inviato il 17 gennaio
2005), non gli consentiva di ritenersi al riparo da ogni addebito;
che il ricorso, infondato,
deve essere respinto; vista la particolarità del caso specifico, si prescinde
dal prelevare tasse e spese del presente giudizio (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 8
cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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