30.2005.84
circolazione senza le cinture di sicurezza; omissione nel segnalare il cambio di direzione.
12 agosto 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
30.2005.84
Data decisione, Autorità:
12.08.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione senza le cinture di sicurezza; omissione nel segnalare il cambio di direzione.
SEGNALAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.84
6639/490
Bellinzona
12
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso dell’8 marzo
2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
6639/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 24 marzo
2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
che la CRTE 1,
con decisione del 4 marzo 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 160.-, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i
seguenti fatti accertati il 4 ottobre 2004 in territorio di __________:
“ha circolato
con il veicolo __________ omettendo di segnalare il cambio di direzione.
Inoltre ha omesso di allacciarsi con la cintura di sicurezza”;
che la
risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 39 cpv. 1, 57 cpv. 5
lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1 ONC, 28 cpv. 1, 96
ONC;
che RI 1, il
quale non contesta l’infrazione, è insorto contro tale decisione con un ricorso
dell’8 marzo 2005 in cui postula l’annullamento degli oneri di giudizio della
predetta pronuncia;
che a sostegno
della richiesta osserva che la multa è stata pagata alla Polizia comunale di __________
Fatti
il __________, ossia prima dell’emanazione della risoluzione impugnata e che il
ritardo nel versamento rispetto ai termini assegnati nell’ambito della
procedura disciplinare era dovuto a “gravi ristrettezze finanziarie”,
come indicato alla Polizia comunale stessa con lettera 13 dicembre 2004, in cui
preannunciava che avrebbe saldato il dovuto non appena possibile;
che l’avvio
della procedura ordinaria (con conseguente carico di tassa di giustizia e
spese) in difetto di pagamento nei termini previsti dalla procedura
disciplinare è corretto;
che
Considerandi
l’insorgente non ha fornito il benché minimo elemento a comprova del suo stato
di indigenza, che sarebbe dovuto a problemi con istituti assicurativi per
motivi di cui però non vi è assolutamente traccia negli atti;
che di
conseguenza non è neppure possibile per questo giudice valutare se procedere ad
un annullamento in via eccezionale degli oneri di giudizio di primo grado;
che
l’insorgente è quindi tenuto a pagare la tassa di giustizia e le spese fissate
dalla CRTE 1; il ricorso è tuttavia da accogliere parzial-mente, poiché la
questione della multa è stata evasa con l’incondizionato pagamento da parte del
ricorrente ancor prima dell’emanazione della decisione;
che vista la
particolarità del caso si prescinde dal prelevare tasse e spese per l’odierno
giudizio;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 39
cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1
ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è
parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che RI
1 è tenuto a pagare una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-.
2. Non si
prelevano né tasse né spese per questo giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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