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Decisione

30.2005.84

circolazione senza le cinture di sicurezza; omissione nel segnalare il cambio di direzione.

12 agosto 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

il __________, ossia prima dell’emanazione della risoluzione impugnata e che il

ritardo nel versamento rispetto ai termini assegnati nell’ambito della

procedura disciplinare era dovuto a “gravi ristrettezze finanziarie”,

come indicato alla Polizia comunale stessa con lettera 13 dicembre 2004, in cui

preannunciava che avrebbe saldato il dovuto non appena possibile;

che l’avvio

della procedura ordinaria (con conseguente carico di tassa di giustizia e

spese) in difetto di pagamento nei termini previsti dalla procedura

disciplinare è corretto;

che

Considerandi

l’insorgente non ha fornito il benché minimo elemento a comprova del suo stato

di indigenza, che sarebbe dovuto a problemi con istituti assicurativi per

motivi di cui però non vi è assolutamente traccia negli atti;

che di

conseguenza non è neppure possibile per questo giudice valutare se procedere ad

un annullamento in via eccezionale degli oneri di giudizio di primo grado;

che

l’insorgente è quindi tenuto a pagare la tassa di giustizia e le spese fissate

dalla CRTE 1; il ricorso è tuttavia da accogliere parzial-mente, poiché la

questione della multa è stata evasa con l’incondizionato pagamento da parte del

ricorrente ancor prima dell’emanazione della decisione;

che vista la

particolarità del caso si prescinde dal prelevare tasse e spese per l’odierno

giudizio;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 39

cpv. 1, 57 cpv. 5 lett. a, 90 n. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1

ONC, 28 cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è

parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che RI

1 è tenuto a pagare una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-.

2. Non si

prelevano né tasse né spese per questo giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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