30.2005.85
Trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S"
5 luglio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.85
Data decisione, Autorità:
05.07.2006, PRPEN
Titolo:
Trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S"
TRASPORTO ABUSIVO
art. 1 OTS
art. 3 OTS
Incarto
n.
30.2005.85
5960/401
Bellinzona
5 luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 7
marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 5960/401 del 25 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 25
febbraio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 650.--, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 40.--, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo __________ effettuava un trasporto transfrontaliero usufruendo
abusivamente della sigla “S” e della corsia preferenziale di transito sul luogo
di dosaggio. Inoltre ometteva di manipolare correttamente il cronotachigrafo.”
Fatti accertati il 3 gennaio
2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 8, 25 cpv. 2 lett. i, 57 cpv. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv.
1, 108 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC; 1 e 3 OTS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce che non ha utilizzato
abusivamente la sigla S, poiché non stava effettuando un trasporto
transfrontaliero e l’immatricolazione del veicolo non sarebbe rilevante per
poter usufruire delle facilitazioni del traffico S dal momento che secondo gli
accordi doganali un veicolo immatricolato nel Lichtenstein può effettuare
trasporti nazionali in Svizzera.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Il Consiglio federale
emana prescrizioni circa gli odocronografi, i tacografi e simili; esso
prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro
dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite
a cagione di eccesso di velocità (art. 25 cpv. 2 lett. i LCStr).
Per l’art. 57 cpv. 1 LCStr il
Consiglio federale può emanare norme completive della circolazione e, se
richiesto da circostanze speciali, prevedere eccezioni alle norme della
circolazione, in particolare per i bisogni dell’esercito e della protezione
civile, nonché per le strade a senso unico.
3. Il traffico S comprende
Fatti
i trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile,
iniziano e terminano esclusivamente in Cantoni particolarmente
importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse
con veicoli vuoti. Tali cantoni sono elencati nell’allegato all’OTS (art. 1
cpv. 2 OTS).
Per l’art. 1 cpv. 3 OTS i
trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano
o terminano esclusivamente in aziende particolarmente importanti per l’economia
della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti possono
essere autorizzati come traffico S. Per aziende particolarmente importanti per
l’economia della Svizzera meridionale si intendono le succursali di imprese
domiciliate nella Svizzera meridionale, le aziende con funzioni di distribuzione
che possono comprovare almeno un trasporto settimanale in provenienza dalla
Svizzera meridionale e le aziende che possono comprovare almeno dieci trasporti
mensili con destinazione la Svizzera meridionale o in provenienza da quest’ultima.
Giusta l’art. 3 OTS chiunque
utilizza illecitamente il segnale di cui all’allegato 4 OETV allo scopo di
conseguire un indebito vantaggio, è punito con l’arresto o con la multa non
inferiore a 500 franchi.
4. L’infrazione relativa
all’omissione di manipolare correttamente il cronotachigrafo non è contestata
dal ricorrente e quindi è data per acquisita in questa sede, ritenuto come agli
atti vi sono le prove che il 3 gennaio 2005 l’apparecchiatura cronotachigrafica
non è stata usata in modo corretto (cfr. intimazione di contravvenzione del 5
gennaio 2005 e disco originale).
5. Per l’altra infrazione
Considerandi
rimproveratagli l’insorgente non ha provato con documenti che il suo era un
trasporto transalpino non transfrontaliero iniziato o terminato in un Cantone
elencato nell’allegato 1 all’OTS particolarmente importante per l’economia
della Svizzera meridionale (art. 1 cpv. 2 OTS) o un trasporto di tale tipo
iniziato o terminato in aziende particolarmente importanti per l’economia della
Svizzera meridionale.
Infatti - senza produrre la
benché minima prova documentale, del resto richiesta esplicitamente per l’ovvio
motivo di evitare ogni e qualsiasi abuso - egli si è limitato nel gravame a
asserire che il suo viaggio si è concluso a “6532 Castione” (cfr.
ricorso), mentre in un secondo tempo ha affermato genericamente che il
trasporto da lui effettuato con il mezzo pesante della sua datrice di lavoro si
è svolto tra il Canton Zurigo e il Canton Ticino (cfr. osservazioni del 15
marzo 2006).
D’altra parte anche la polizia
cantonale nel suo rapporto di contro-osservazioni del 26 marzo 2005 ha dovuto
concludere che “non è stato possibile verificare se quanto asserito
dall’autista corrisponde alla verità”.
Ciò posto il trasporto
effettuato da RI 1 non adempie le condizioni previste dall’art. 1 OTS con la
conseguenza che la sanzione inflittagli per utilizzo abusivo della sigla S e
della corsia preferenziale di transito è corretta.
6.
Può così rimanere
indecisa la questione volta a sapere se i veicoli pesanti immatricolati nel
Principato del Liechtenstein possano beneficiare della corsia preferenziale
prevista per il traffico S.
7.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge, con particolare riferimento all’art. 3 OTS.
8.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 8, 25 cpv. 2 lett. i,
57 cpv. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1, 108; 3 cpv. 4 96 ONC; 1 e 3 OTS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza è
confermata la decisione n° 5960/401 del 25 febbraio 2005 emessa dalla Sezione
della circolazione.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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