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Decisione

30.2005.85

Trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S"

5 luglio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile,

iniziano e terminano esclusivamente in Cantoni particolarmente

importanti per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse

con veicoli vuoti. Tali cantoni sono elencati nell’allegato all’OTS (art. 1

cpv. 2 OTS).

Per l’art. 1 cpv. 3 OTS i

trasporti transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano

o terminano esclusivamente in aziende particolarmente importanti per l’economia

della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti possono

essere autorizzati come traffico S. Per aziende particolarmente importanti per

l’economia della Svizzera meridionale si intendono le succursali di imprese

domiciliate nella Svizzera meridionale, le aziende con funzioni di distribuzione

che possono comprovare almeno un trasporto settimanale in provenienza dalla

Svizzera meridionale e le aziende che possono comprovare almeno dieci trasporti

mensili con destinazione la Svizzera meridionale o in provenienza da quest’ultima.

Giusta l’art. 3 OTS chiunque

utilizza illecitamente il segnale di cui all’allegato 4 OETV allo scopo di

conseguire un indebito vantaggio, è punito con l’arresto o con la multa non

inferiore a 500 franchi.

4. L’infrazione relativa

all’omissione di manipolare correttamente il cronotachigrafo non è contestata

dal ricorrente e quindi è data per acquisita in questa sede, ritenuto come agli

atti vi sono le prove che il 3 gennaio 2005 l’apparecchiatura cronotachigrafica

non è stata usata in modo corretto (cfr. intimazione di contravvenzione del 5

gennaio 2005 e disco originale).

5. Per l’altra infrazione

Considerandi

rimproveratagli l’insorgente non ha provato con documenti che il suo era un

trasporto transalpino non transfrontaliero iniziato o terminato in un Cantone

elencato nell’allegato 1 all’OTS particolarmente importante per l’economia

della Svizzera meridionale (art. 1 cpv. 2 OTS) o un trasporto di tale tipo

iniziato o terminato in aziende particolarmente importanti per l’economia della

Svizzera meridionale.

Infatti - senza produrre la

benché minima prova documentale, del resto richiesta esplicitamente per l’ovvio

motivo di evitare ogni e qualsiasi abuso - egli si è limitato nel gravame a

asserire che il suo viaggio si è concluso a “6532 Castione” (cfr.

ricorso), mentre in un secondo tempo ha affermato genericamente che il

trasporto da lui effettuato con il mezzo pesante della sua datrice di lavoro si

è svolto tra il Canton Zurigo e il Canton Ticino (cfr. osservazioni del 15

marzo 2006).

D’altra parte anche la polizia

cantonale nel suo rapporto di contro-osservazioni del 26 marzo 2005 ha dovuto

concludere che “non è stato possibile verificare se quanto asserito

dall’autista corrisponde alla verità”.

Ciò posto il trasporto

effettuato da RI 1 non adempie le condizioni previste dall’art. 1 OTS con la

conseguenza che la sanzione inflittagli per utilizzo abusivo della sigla S e

della corsia preferenziale di transito è corretta.

6.

Può così rimanere

indecisa la questione volta a sapere se i veicoli pesanti immatricolati nel

Principato del Liechtenstein possano beneficiare della corsia preferenziale

prevista per il traffico S.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge, con particolare riferimento all’art. 3 OTS.

8.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 8, 25 cpv. 2 lett. i,

57 cpv. 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1, 108; 3 cpv. 4 96 ONC; 1 e 3 OTS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza è

confermata la decisione n° 5960/401 del 25 febbraio 2005 emessa dalla Sezione

della circolazione.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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