30.2005.87
esercizio illecito della caccia abbattendo cerva adulto capo proibito
10 agosto 2005Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2005.87
Data decisione, Autorità:
10.08.2005, PRPEN
Titolo:
esercizio illecito della caccia abbattendo cerva adulto capo proibito
CACCIA CON AUSILIO DI MEZZI PROIBITI
art. 21 LCP
Incarto
n.
30.2005.87
571 16 105
Bellinzona
16
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 marzo 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 571/16/105 del 4 marzo 2005 emessa dalla Divisione
dell’ambiente, Bellinzona;
viste le osservazioni del 17 marzo 2005 presentate dalla Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A.
Con decisione del 4 marzo 2005, la Divisione
dell’ambiente ha condannato RI 1 al pagamento di una multa di fr. 100.- e di un
risarcimento di fr. 325.-, oltre a una tassa di giustizia e alle spese per
complessivi fr. 20.-, per i seguenti fatti:
“avere
esercitato la caccia alta abbattendo il 20 novembre 2004 (periodo autorizzato
alla caccia speciale) in territorio del Comune di __________, una cerva adulta
di oltre 1,5 anni d’età, capo proibito”.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 41, 42 lett. b, 44 cpv. 2 e
45 LCC; 28c e 69 RALCC; 21 LCP.
B.
Contro la predetta pronuncia, RI 1 si
aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendo l’annullamento della stessa.
C.
Con osservazioni del 17 marzo 2005, la
Divisione dell’ambiente chiede la reiezione del gravame e la conferma della
decisione impugnata.
considerato in diritto:
1.
La competenza di questo giudice, la
legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono
date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e
può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
La caccia alta è permessa dal 7 al 23
settembre (art. 16 litt. a LCC; 40 litt. a RALCC), il cervo è cacciabile
durante tale periodo (art. 25 litt. a RALCC).
L’art. 28c RALCC prevede che in casi di necessità l’Ufficio della
caccia e della pesca (in seguito: UCP) può autorizzare la caccia speciale al
cervo anche in altri periodi dell’anno, fissandone condizioni e modalità di
attuazione. Facendo uso di siffatta facoltà, l’UCP ha emanato le Prescrizioni
per la caccia speciale al cervo 2004 del novembre 2004 (in seguito:
Prescrizioni 2004), prevedendo giorni, orari e luoghi di caccia, capi
cacciabili e numero massimo per cacciatore, posti di controllo e alcune
disposizioni particolari. Tra i capi cacciabili, giusta le predette
disposizioni, vi sono i cerbiatti, i fusoni (con un’altezza d’asta inferiore
alle orecchie, lunghezza massima dell’asta: 18 cm dalla base del cranio) e la
femmina non allattante di un anno e mezzo d’età.
Ai sensi dell’art. 69 RALCC, le infrazioni alle disposizioni del
presente Regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e
dall’Ufficio caccia e pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli
art. 41 e segg. LCC. Secondo l’art. 41 prima frase LCC, chi, intenzionalmente o
per negligenza, contravviene alla presente legge o alle relative norme di
applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-. L’art. 42 LCC
prevede che il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di
selvaggina del quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha
sollecitamente: autodenunciato l’abbattimento illecito ai locali agenti della
polizia della caccia (lett. a); consegnato il capo di selvaggina, compreso il
trofeo; e se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell’impunità
concessa dal presente articolo (litt. b).
Relativamente al risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico,
l’ art. 45 LCC sancisce: chi contravviene alle disposizioni federali o
cantonali è tenuto al risarcimento del danno (cpv. 1); per il risarcimento sono
applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni (cpv. 2); l’autorità
che decide sul reato di caccia fissa anche l’importo del risarcimento (cpv. 3).
3.
Nella fattispecie, il ricorrente ha
controfirmato il verbale di segnalazione-sequestro del 20 novembre 2004,
riconoscendo di “avere catturato 1 F [ndr: femmina] di cervo adulta –
caccia speciale vietato catturata sotto Tarnolgio Femmina sterla”.
Nel rapporto di contravvenzione del 23 novembre 2004 è stato precisato
che si trattava della terza autodenuncia nel corso degli ultimi 5 anni: “Ia
autodenuncia: 13.9.2002 cerva allattante IIa autodenuncia: 8.9.2003 camoscia
allattante IIIa autodenuncia: 20.11.2004 cerva adulta, di oltre 1,5
anni d’età”.
Interrogato in merito all’infrazione rimproveratagli, il multato ha
nuovamente riconosciuto l’abbattimento di “una femmina di cervo di due anni
e mezzo, sotto la frazione di Tarnolgio quota 1500 m. Erano le ore 0850. Circa
un’ora prima il mio compagno di caccia __________, aveva pure lui catturato una
cerva adulta” (cfr. verbale d’interrogatorio del 6 dicembre 2004, R1).
Relativamente all’abbattimento egli ha specificato “erano tre femmine e ho
sparato alla più piccola pensando fosse cacciabile. La distanza telimetrata
era di 137 metri”; inoltre, in caso di incertezza sull’età dei capi: “avrei
desistito senza ombra di dubbio” (cfr. verbale citato R2 e R4).
4.
In seguito all’intimazione del rapporto di
contravvenzione del 13 gennaio 2005, l’insorgente ha espresso la propria “convinzione
di aver sparato ad una femmina di anni 1.5. La femmina era di molto la più
piccola di un gruppo di 3 esemplari, che ho osservate per alcuni minuti […]
nel solo dubbio non avrei mai sparato […] Ho appreso da
documentazioni, e da un esaminatore del canton Grigioni dove fra l’altro ho la
patente, che l’osservazione solo degli incisivi non è determinante per
stabilire l’età. Ma per sicurezza serve osservare i molari e premolari” (cfr.
scritto del 17 gennaio 2005).
In risposta a tale scritto, l’UCP ha confermato che “la cerva da
lei abbattuta aveva tutte le caratteristiche di un capo con più di 2 anni
[…] non esiste alcuna regola biologica o statistica, che impedisce ad un
gruppo di tre cerve di peso diverso di essere tutte e tre esemplari adulti”
(cfr. scritto del 20 gennaio 2005).
All’incontro del 27 gennaio 2005 organizzato a __________ su
richiesta dell’insorgente per verificare la testa della cerva che era stata
sequestrata in occasione del controllo a __________, “il signor RI 1 non
riconosce nella testa di cervo mostrata quella da lui abbattuta” (cfr.
scritto relativo al controllo della mandibola).
5.
In sede ricorsuale l’insorgente allega che l’accertamento
dell’età è avvenuto con la sola visione degli incisivi e di avere contestato
che si trattasse di un capo adulto: “Mi sono presentato al controllo di
__________ dove trovo i guardiacaccia sig.ri __________ e __________ il sig. __________
dà un’occhiata agli incisivi e mi comunica che si tratta di una cerva adulta.
Da parte mia contesto subito che si tratti di una adulta […] Da parte
mia non ho insistito più di quel tanto visto che vi erano diversi cacciatori
che attendevano il controllo, e non sarebbe stato simpatico discutere davanti a
tutti […] Mi viene poi presentato il foglietto rosa (verbale) che io
firmo in buona fede senza leggerlo convinto che si tratti della dichiarazione
di accettazione di ritiro dell’animale (in quanto si deve pagare in base al
peso), e non l’accettazione di avere abbattuto una cerva adulta […] tornando
a casa consultando riviste, e parlando con altri cacciatori ed un esaminatore
sulla caccia del canton Grigioni vengo a conoscenza che per determinare l’età
il modo più sicuro è di controllare i premolari e non gli incisivi”.
In merito all’incontro del 27 gennaio 2005, “come vedo gli
incisivi immedia-tamente misconosco il trofeo […] se la dentatura della
cerva da me abbattuta era simile a quella mostratami non avrei contestato al
controllo e tanto meno sarei stato lì a perdere tempo, in quanto la testa
mostratami si vedeva chiaramente trattarsi di una cerva adulta,«e sembravano i denti di un cavallo» Per questo motivo l’insorgente
sostiene che la testa della cerva da lui abbattuta sia stata scambiata con
un’altra, per errore.
6.
In merito a quest’ultima doglianza, la
Divisione dell’ambiente ha avuto modo di puntualizzare “Contestiamo inoltre
fermamente l’accusa rivolta ai guardacaccia di avere scambiato, seppur
involontariamente, la testa della cerva abbattuta dal sig. RI 1. Durante
l’intera caccia speciale al cervo sono state tagliate e sequestrate unicamente
due teste di cervo: quella dell’esemplare in oggetto e quella della cerva
abbattuta dal compagno di caccia del ricorrente [...] Entrambe le teste
si trovano presso la cella congelatrice del Parco di __________, in sacchetti
separati, ambedue etichettati con le generalità del cacciatore autore
dell’uccisione. Oltretutto entrambe le teste appartengono a cerve adulte, di
età superiore a 1,5 anni. In base alla nostra decennale esperienza, le cerve di
1,5 anni d’età possono aver cambiato al massimo il primo e il secondo incisivo
di latte, mentre se gli incisivi sono stati interamente cambiati (come nel caso
della cerva oggetto del presente ricorso) trattasi sicuramente di una cerva
adulta di oltre 1,5 anni d’età“ (cfr. osservazioni del 17 marzo 2005).
Nelle suddescritte circostanze, anche volendo ammettere uno scambio
delle teste, nulla muterebbe al fatto che è stata uccisa una femmina adulta.
Già per questo motivo il ricorso deve essere respinto.
7.
L’insorgente produce a sostegno della sua
tesi una serie di fotografie: “. Infatti dalle fotografie si vede
chiaramente che si tratta di una cerva di piccole dimensioni e che i primi due
incisivi sono piccoli e non sono a contatto fra di loro ma sono spaziati, a
differenza di quelli mostratimi a __________, inoltre sono bianchi e non
giallo/marroni” (cfr. ricorso punto 4).
Contrariamente all’opinione del ricorrente dalle fotografie si può
solo vedere che si trattava di una cerva relativamente piccola, fatto che è
confermato dal peso sviscerato di 66 kg (cfr. scheda cervo nell’incarto della
Divisione dell’ambiente). Nulla si può invece dedurre dal muso e in particolare
dai denti che non sono sufficientemente visibili. Così come si presenta la
bestia potrebbe avere avuto 1.5 anni come pure 2.5 anni. Ciò dimostra invero la
difficoltà per un cacciatore di stabilire a distanza in questo periodo di vita
dell’animale la sua età. Spesso un accertamento sicuro può essere effettuato
solo verificando la dentatura (il cervo a 1.5 anni ha già sostituito i 3
incisivi [l’ultimo dei 3 viene sostituito a 16-17 mesi] mentre a 2.5 anni ha
già sostituito i 3 premolari [vengono sostituiti tra i 21 e 26 mesi]).
8.
V’è infine da chiedersi se il ricorrente in
occasione del controllo a __________ abbia veramente contestato l’età della
cerva o solo espresso dei dubbi (comunque tali da indurre i controllori a
sequestrare la testa dell’animale). Non si piega infatti, in caso di
contestazione, come egli abbia in quell’occasione potuto sottoscrivere il
verbale di segnalazione-sequestro, in cui ammetteva di aver catturato una
femmina adulta di cervo senza latte (sterla).
Il ricorrente sostiene invero che ciò sia avvenuto per
disattenzione, poiché avrebbe firmato senza leggere il contenuto del documento
credendo che si trattasse della “dichiarazione di accettazione di ritiro
dell’animale”. Questa affermazione, peraltro avanzata solo in sede
ricorsale, non appare tuttavia molto plausibile sia perché il contenuto del
foglietto, oltre ad essere chiaro, è molto breve e poteva essere letto in un
batter d’occhio, sia soprattutto perché l’insorgente ha riconosciuto una
seconda volta i fatti a lui contestati in sede di interrogatorio il 6 dicembre
2004, avvenuto dopo che il ricorrente aveva avuto il tempo di riflettere e di
assumere varie informazioni (“Tornato
a casa consultando riviste, e parlando con altri cacciatori ed un esaminatore
sulla caccia del canton Grigioni …” cfr. ricorso punto 4).
Inoltre, neppure nella sua lettera del 17 gennaio 2005 alla
Divisione dell’ambiente ha contestato in modo deciso l’età della bestia,
limitandosi a esporre la sua buona fede, i metodi di accertamento dell’età e la
richiesta di poter vedere il trofeo.
Da quanto precede discende che la tesi ricorsuale, secondo cui la
cerva aveva un anno e mezzo (cfr. punto 1 del ricorso), non può essere
condivisa.
9.
L’art. 41 LCC reprime le infrazioni commesse
sia intenzionalmente sia per negligenza, perciò a nulla sovviene affermare “nel
solo dubbio non avrei mai sparato” (cfr. scritto del 17 gennaio 2005) o
invocare la convinzione “di aver sparato ad una femmina di anni 1.5” (cfr.
scritto del 17 gennaio 2005). Giova ricordare che, in linea di principio, il
cacciatore, se non esperto nel riconoscimento del cervo, dovrebbe astenersi,
nella caccia tardo autunnale, dall’abbattere femmine, in quanto la distinzione
della femmina adulta da quella di un anno e mezzo è, come detto, difficile (cfr.
anche UCP, Risultati della stagione venatoria 2004/2005 e delle ricerche sulla
selvaggina, maggio 2005, http://www.ti.ch/dt/DA/UCP/Temi/Caccia/rapporti.htm,
pag. 7).
In concreto si può senz’altro ammettere che l’abbattimento è
avvenuto per negligenza.
10.
Ritenuto che l’interessato ha abbattuto una
cerva e una femmina di camoscio, entrambe allattanti, rispettivamente il 13
settembre 2002 e l’8 settembre 2003, e pertanto è già stato messo a beneficio
dell’impunità, ai sensi dell’art. 42 LCC, nel corso degli ultimi 5 anni, la
multa inflittagli dalla Divisione dell’ambiente, per l’abbattimento in esame, è
giustificata. Essa appare, tenuto conto della commissione dell’infrazione per
negligenza e della difficoltà a distinguere una cerva di un anno e mezzo da una
di un anno più vecchia, confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
11.
In esito, il gravame è essere respinto,
seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 41,
42 lett. b, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 28c e 69 RALCC; 21 LCP; 1 e segg. LPContr; le Prescrizioni
per la caccia speciale al cervo 2004;
pronuncia: 1. Il ricorso è
respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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