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Decisione

30.2005.9

messa in circolazione di un veicolo con copertoni privi dei rilievi antiscivolanti

21 giugno 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 10 dicembre 2004 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.-

e le spese di fr. 20.-, per aver messo in circolazione il veicolo TI 45855 con

2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.

Fatti accertati il 24 ottobre

2004 in territorio di Airolo.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV;

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce di non aver commesso

l’infrazione imputatagli in quanto, senza mettere in circolazione la vettura, “aveva

momentaneamente provveduto a smontare le gomme invernali per la sostituzione

delle medesime ed a montare sull’autovettura, provvisoriamente, le gomme estive

per mantenere stabile la stessa”.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione

impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile

in ordine.

Considerandi

2.

Per l’art. 29 cpv. 1

prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di

sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su

tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art.

58.

cpv. 4 seconda frase OETV).

Chiunque conduce un veicolo di

cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle

circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con

la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al

detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di

sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un

veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase).

Per la messa in circolazione

di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato

all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una

sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1); nell’evenienza concreta

la sezione della circolazione rimprovera al multato di aver messo in

circolazione il veicolo TI 45855 con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi

antiscivolanti (cfr. decisione impugnata del 10 dicembre 2004).

3.

Nella fattispecie le nuove

prove offerte non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai

fini del giudizio, essendo gli atti di causa completi; in particolare si rileva

come i documenti richiesti (cfr. ricorso 28 dicembre 2004, pag. 4 in alto) sono

generici e non vengono per nulla esplicitati, mentre la prova testimoniale di

Fabio Rizzi non è utile a statuire sull’infrazione in oggetto. Al riguardo

infatti quest’ultimo, che potrebbe riferire in merito alla sostituzione degli

pneumatici (cfr. ricorso, pag. 2), in ogni caso non è stato citato per indicare

se l’insorgente ha già circolato con il veicolo in questione con le gomme

estive non conformi alle prescrizioni.

Dispositivo

Per questi motivi, non essendo

il giudice vincolato alle proposte delle parti ai sensi dell’art. 12 LPContr,

nulla osta all’esame del ricorso nel merito senza l’assunzione di ulteriori

prove.

4. Preliminarmente si

osserva come l’insorgente non nega di essere il detentore dell’automobile in

rassegna, né contesta lo stato difettoso degli pneumatici; d’altra parte la

successiva regolarizzazione del veicolo non è sufficiente a esimerlo dalla

pena.

5. Invitato a presentare le

proprie osservazioni all’intimazione di contravvenzione l’insorgente afferma

che “l’autovettura VW Golf targata TI 45855 era infatti regolarmente parcheggiata

nei pressi dell’abitazione del signor __________ in attesa della sostituzione

delle gomme; lavoro al quale avrebbe provveduto il signor __________ medesimo,

direttamente sul posto, nei giorni successivi. Non è pertanto corretto

sostenere che l’automobile in questione sia stata messa in circolazione in uno

stato simile. Il veicolo era, oltretutto, fermo da parecchio tempo, in attesa

della necessaria revisione per poter essere presentato all’imminente collaudo.”

(cfr. lettera del 10 novembre 2004, pag.1).

Nel gravame si evince invece che

“nella serata di domenica 24 ottobre, quando l’automobile era già

parcheggiata, il qui ricorrente aveva momentaneamente provveduto a smontare le

gomme invernali per la sostituzione delle medesime ed a montare sull’autovettura,

provvisoriamente, le gomme estive per mantenere stabile la stessa. L’indomani

il signor __________ ha provveduto a smontare le gomme estive per la relativa

sostituzione con le nuove gomme invernali” (cfr. ricorso del 28 dicembre

2004, pag. 2).

Successivamente – a

seguito del rapporto di contro-osservazioni della polizia cantonale –

l’insorgente con scritto del 21 marzo 2005 “ammette che l’autovettura non

era parcheggiata regolarmente, bensì sul marciapiede nei pressi della casa

comunale. In ogni caso per tale infrazione è già stata regolarmente corrisposta

la relativa multa”.

6. La

versione resa dal ricorrente, dal momento che non è lineare ed univoca, non è credibile:

in effetti nel corso dell’istruttoria proprio dai suoi scritti (cfr.

supra, consid. 5) emergono diverse contraddizioni che di seguito verranno

esposte.

Se da un lato è vero - e del

resto viene ammesso dalla stessa polizia - che è già stata corrisposta la multa

per aver posteggiato sul marciapiede, d’altro canto il veicolo in questione (conseguentemente

e per forza di cose!) non era certo parcheggiato regolarmente, bensì sul

marciapiede, come constatato dagli stessi agenti di polizia e ammesso in un

secondo tempo dal ricorrente medesimo.

Ora è impossibile che il veicolo

fosse fermo in quel posto da parecchio tempo come affermato dall’insorgente;

infatti come si evince dal rapporto di polizia “la vettura era stazionata

sul marciapiede con la parte anteriore rivolta verso l’abitazione del succitato

la quale costeggia Via San Gottardo, mentre la parte posteriore si trovava a

non più di 20-30 cm dal ciglio della strada. In questa posizione il veicolo

ostruiva completamente il marciapiede, costringendo i pedoni a scendere sul

campo stradale” (cfr. rapporto di contro-osservazioni del 21 febbraio

2005).

È evidente che tale situazione

non si sia potuta protrarre a lungo nel tempo come invece ha tentato di sostenere

il ricorrente.

Inoltre nelle prime

osservazioni si evince che l’autovettura era “parcheggiata nei pressi

dell’abitazione del signor __________ in attesa della sostituzione delle gomme,

lavoro al quale avrebbe provveduto il signor __________ medesimo, direttamente

sul posto, nei giorni successivi” (cfr. lettera del 10 novembre 2004,

pag.1); non v’è per contro nessun accenno alla tesi ricorsuale

della doppia sostituzione degli pneumatici, peraltro totalmente illogica se si

pensa che la sostituzione sarebbe stata svolta dal gommista evocato

dall’insorgente senza problemi, costi supplementari e uso di pneumatici

provvisori.

Dal momento che la prima sostituzione

sarebbe avvenuta - a dire dell’insorgente - antecedentemente ai fatti oggetto

del rapporto di polizia, questo fatto sarebbe stato sicuramente un dettaglio

importante che non andava tralasciato nelle osservazioni da lui formulate il 10

novembre 2004.

Non va nemmeno sottaciuto che

la versione resa in un primo tempo, secondo cui il cambio delle gomme sarebbe

avvenuto nei giorni successivi al controllo è poi stata modificata, con una

precisazione mai emersa prima, dall’affermazione secondo cui la sostituzione

sarebbe avvenuta “l’indomani” del controllo (cfr. ricorso del 28

dicembre 2004, pag. 2).

Infine si aggiunge che anche

il teste, il quale avrebbe assistito il ricorrente nelle operazioni di cambio

gomme (cfr. ibidem), è emerso unicamente in sede ricorsuale e non nel corso del

primo allegato scritto, dal quale si evince che alla sostituzione degli

pneumatici “avrebbe provveduto il signor __________ medesimo” (cfr.

scritto 10 novembre 2004).

7. Dal rapporto di

contro-osservazioni della polizia cantonale si evince che “provvedere alla

sostituzione delle ruote nel luogo in cui si trovava la vettura è praticamente

impossibile a causa della forte pendenza”; il ricorrente non nega che la

zona in questione sia in pendenza tuttavia sottolinea come la stessa sia solo

“lieve” (cfr. osservazioni del 21 marzo 2005); ciononostante non è plausibile

che sia avvenuta, in quelle circostanze e per di più sul marciapiede, una

doppia sostituzione di pneumatici, ritenuto oltretutto che tale operazione, oltre

ad essere illogica e non strettamente necessaria al fine di dare stabilità al

veicolo, avrebbe provocato - ai sensi di quanto affermato dal ricorrente

medesimo - lo stazionamento della vettura per più giorni in quella posizione.

Indipendentemente da queste

considerazioni il ricorrente fa altresì riferimento - in particolare alla luce

dello scritto 10 novembre 2004 - alle gomme estive che erano montate sulla sua

vettura; tali affermazioni consentono di confermare la decisione impugnata, in

quanto non è dato di vedere come l’automobile sia potuta giungere in loco senza

aver circolato nel suo stato difettoso, né l’interessato pretende - per

avventura - che essa vi sia stata condotta altrimenti o che non avesse mai

circolato in precedenza con quelle gomme estive, che - è bene ricordarlo - non

si consumano se il veicolo non è in circolazione.

Infine si rileva come la

contravvenzione è stata emessa il 24 ottobre. In quel periodo dell’anno è

plausibile che le vetture siano ancora dotate degli pneumatici estivi; più

difficile credere - sebbene i fatti si sono svolti ad Airolo - che siano già

equipaggiate con le gomme invernali come ha sostenuto il ricorrente, il quale

agli atti non ha neppure prodotto la benché minima prova del presunto acquisto

delle “nuove gomme invernali” che avrebbe sostituito, insieme con i

cerchioni, a quelle invernali già montate sulla sua vettura.

8. La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

9. Per tutte le argomentazioni

addotte il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr;

58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 28 dicembre 2004 è

respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 30764/206 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Sezione

della circolazione.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Faido

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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