30.2005.9
messa in circolazione di un veicolo con copertoni privi dei rilievi antiscivolanti
21 giugno 2005Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.9
Data decisione, Autorità:
21.06.2005, PRPEN
Titolo:
messa in circolazione di un veicolo con copertoni privi dei rilievi antiscivolanti
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 29 cpv. 1 LCSTR
art. 58 cpv. 4 OETV
Incarto
n.
30.2005.9/pg
30764/206
Bellinzona
21
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 28
dicembre 2004 presentato da
RI 1
(rappresentato
dall’avv. __________)
contro
la decisione n°
30764/206 del 10 dicembre 2004 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 10 dicembre 2004 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.-
e le spese di fr. 20.-, per aver messo in circolazione il veicolo TI 45855 con
2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.
Fatti accertati il 24 ottobre
2004 in territorio di Airolo.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV;
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non aver commesso
l’infrazione imputatagli in quanto, senza mettere in circolazione la vettura, “aveva
momentaneamente provveduto a smontare le gomme invernali per la sostituzione
delle medesime ed a montare sull’autovettura, provvisoriamente, le gomme estive
per mantenere stabile la stessa”.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione
impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine.
Considerandi
2.
Per l’art. 29 cpv. 1
prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di
sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su
tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art.
58.
cpv. 4 seconda frase OETV).
Chiunque conduce un veicolo di
cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle
circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con
la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al
detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di
sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un
veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase).
Per la messa in circolazione
di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1); nell’evenienza concreta
la sezione della circolazione rimprovera al multato di aver messo in
circolazione il veicolo TI 45855 con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti (cfr. decisione impugnata del 10 dicembre 2004).
3.
Nella fattispecie le nuove
prove offerte non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai
fini del giudizio, essendo gli atti di causa completi; in particolare si rileva
come i documenti richiesti (cfr. ricorso 28 dicembre 2004, pag. 4 in alto) sono
generici e non vengono per nulla esplicitati, mentre la prova testimoniale di
Fabio Rizzi non è utile a statuire sull’infrazione in oggetto. Al riguardo
infatti quest’ultimo, che potrebbe riferire in merito alla sostituzione degli
pneumatici (cfr. ricorso, pag. 2), in ogni caso non è stato citato per indicare
se l’insorgente ha già circolato con il veicolo in questione con le gomme
estive non conformi alle prescrizioni.
Dispositivo
Per questi motivi, non essendo
il giudice vincolato alle proposte delle parti ai sensi dell’art. 12 LPContr,
nulla osta all’esame del ricorso nel merito senza l’assunzione di ulteriori
prove.
4. Preliminarmente si
osserva come l’insorgente non nega di essere il detentore dell’automobile in
rassegna, né contesta lo stato difettoso degli pneumatici; d’altra parte la
successiva regolarizzazione del veicolo non è sufficiente a esimerlo dalla
pena.
5. Invitato a presentare le
proprie osservazioni all’intimazione di contravvenzione l’insorgente afferma
che “l’autovettura VW Golf targata TI 45855 era infatti regolarmente parcheggiata
nei pressi dell’abitazione del signor __________ in attesa della sostituzione
delle gomme; lavoro al quale avrebbe provveduto il signor __________ medesimo,
direttamente sul posto, nei giorni successivi. Non è pertanto corretto
sostenere che l’automobile in questione sia stata messa in circolazione in uno
stato simile. Il veicolo era, oltretutto, fermo da parecchio tempo, in attesa
della necessaria revisione per poter essere presentato all’imminente collaudo.”
(cfr. lettera del 10 novembre 2004, pag.1).
Nel gravame si evince invece che
“nella serata di domenica 24 ottobre, quando l’automobile era già
parcheggiata, il qui ricorrente aveva momentaneamente provveduto a smontare le
gomme invernali per la sostituzione delle medesime ed a montare sull’autovettura,
provvisoriamente, le gomme estive per mantenere stabile la stessa. L’indomani
il signor __________ ha provveduto a smontare le gomme estive per la relativa
sostituzione con le nuove gomme invernali” (cfr. ricorso del 28 dicembre
2004, pag. 2).
Successivamente – a
seguito del rapporto di contro-osservazioni della polizia cantonale –
l’insorgente con scritto del 21 marzo 2005 “ammette che l’autovettura non
era parcheggiata regolarmente, bensì sul marciapiede nei pressi della casa
comunale. In ogni caso per tale infrazione è già stata regolarmente corrisposta
la relativa multa”.
6. La
versione resa dal ricorrente, dal momento che non è lineare ed univoca, non è credibile:
in effetti nel corso dell’istruttoria proprio dai suoi scritti (cfr.
supra, consid. 5) emergono diverse contraddizioni che di seguito verranno
esposte.
Se da un lato è vero - e del
resto viene ammesso dalla stessa polizia - che è già stata corrisposta la multa
per aver posteggiato sul marciapiede, d’altro canto il veicolo in questione (conseguentemente
e per forza di cose!) non era certo parcheggiato regolarmente, bensì sul
marciapiede, come constatato dagli stessi agenti di polizia e ammesso in un
secondo tempo dal ricorrente medesimo.
Ora è impossibile che il veicolo
fosse fermo in quel posto da parecchio tempo come affermato dall’insorgente;
infatti come si evince dal rapporto di polizia “la vettura era stazionata
sul marciapiede con la parte anteriore rivolta verso l’abitazione del succitato
la quale costeggia Via San Gottardo, mentre la parte posteriore si trovava a
non più di 20-30 cm dal ciglio della strada. In questa posizione il veicolo
ostruiva completamente il marciapiede, costringendo i pedoni a scendere sul
campo stradale” (cfr. rapporto di contro-osservazioni del 21 febbraio
2005).
È evidente che tale situazione
non si sia potuta protrarre a lungo nel tempo come invece ha tentato di sostenere
il ricorrente.
Inoltre nelle prime
osservazioni si evince che l’autovettura era “parcheggiata nei pressi
dell’abitazione del signor __________ in attesa della sostituzione delle gomme,
lavoro al quale avrebbe provveduto il signor __________ medesimo, direttamente
sul posto, nei giorni successivi” (cfr. lettera del 10 novembre 2004,
pag.1); non v’è per contro nessun accenno alla tesi ricorsuale
della doppia sostituzione degli pneumatici, peraltro totalmente illogica se si
pensa che la sostituzione sarebbe stata svolta dal gommista evocato
dall’insorgente senza problemi, costi supplementari e uso di pneumatici
provvisori.
Dal momento che la prima sostituzione
sarebbe avvenuta - a dire dell’insorgente - antecedentemente ai fatti oggetto
del rapporto di polizia, questo fatto sarebbe stato sicuramente un dettaglio
importante che non andava tralasciato nelle osservazioni da lui formulate il 10
novembre 2004.
Non va nemmeno sottaciuto che
la versione resa in un primo tempo, secondo cui il cambio delle gomme sarebbe
avvenuto nei giorni successivi al controllo è poi stata modificata, con una
precisazione mai emersa prima, dall’affermazione secondo cui la sostituzione
sarebbe avvenuta “l’indomani” del controllo (cfr. ricorso del 28
dicembre 2004, pag. 2).
Infine si aggiunge che anche
il teste, il quale avrebbe assistito il ricorrente nelle operazioni di cambio
gomme (cfr. ibidem), è emerso unicamente in sede ricorsuale e non nel corso del
primo allegato scritto, dal quale si evince che alla sostituzione degli
pneumatici “avrebbe provveduto il signor __________ medesimo” (cfr.
scritto 10 novembre 2004).
7. Dal rapporto di
contro-osservazioni della polizia cantonale si evince che “provvedere alla
sostituzione delle ruote nel luogo in cui si trovava la vettura è praticamente
impossibile a causa della forte pendenza”; il ricorrente non nega che la
zona in questione sia in pendenza tuttavia sottolinea come la stessa sia solo
“lieve” (cfr. osservazioni del 21 marzo 2005); ciononostante non è plausibile
che sia avvenuta, in quelle circostanze e per di più sul marciapiede, una
doppia sostituzione di pneumatici, ritenuto oltretutto che tale operazione, oltre
ad essere illogica e non strettamente necessaria al fine di dare stabilità al
veicolo, avrebbe provocato - ai sensi di quanto affermato dal ricorrente
medesimo - lo stazionamento della vettura per più giorni in quella posizione.
Indipendentemente da queste
considerazioni il ricorrente fa altresì riferimento - in particolare alla luce
dello scritto 10 novembre 2004 - alle gomme estive che erano montate sulla sua
vettura; tali affermazioni consentono di confermare la decisione impugnata, in
quanto non è dato di vedere come l’automobile sia potuta giungere in loco senza
aver circolato nel suo stato difettoso, né l’interessato pretende - per
avventura - che essa vi sia stata condotta altrimenti o che non avesse mai
circolato in precedenza con quelle gomme estive, che - è bene ricordarlo - non
si consumano se il veicolo non è in circolazione.
Infine si rileva come la
contravvenzione è stata emessa il 24 ottobre. In quel periodo dell’anno è
plausibile che le vetture siano ancora dotate degli pneumatici estivi; più
difficile credere - sebbene i fatti si sono svolti ad Airolo - che siano già
equipaggiate con le gomme invernali come ha sostenuto il ricorrente, il quale
agli atti non ha neppure prodotto la benché minima prova del presunto acquisto
delle “nuove gomme invernali” che avrebbe sostituito, insieme con i
cerchioni, a quelle invernali già montate sulla sua vettura.
8. La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
9. Per tutte le argomentazioni
addotte il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr;
58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 28 dicembre 2004 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 30764/206 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Sezione
della circolazione.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Faido
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster