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Decisione

30.2005.91

Posteggio di un veicolo superante la durata autorizzata

9 agosto 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 4

marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- per aver posteggiato il

veicolo __________ superando la durata di parcheggio autorizzata.

Fatti accertati il 6 dicembre

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce l’assoluta mancanza

di illuminazione della zona in cui si trova il parchimetro con la conseguente

impossibilità di leggere la tabella per il pagamento del parcheggio.

C. La sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Se il parcheggio di

autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente il

veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il

parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul

parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo

autorizzato (art. 48 cpv. 8 OSStr).

Chiunque contravviene

alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

Le fotografie agli atti

non provano l’assoluta mancanza di illuminazione nella zona e neppure

l’impossibilità di procedere al pagamento; anzi dalle stesse si evince che il parchimetro

in questione è della nuova generazione ed è dotato di un display digitale che

può illuminarsi.

Di conseguenza anche di sera

sullo stesso si può vedere il numero di parcheggio, l’importo introdotto e la

durata di parcheggio autorizzata.

4.

Nel suo gravame il

ricorrente non ha contestato di aver superato il limite di parcheggio

autorizzato: ciò vuol dire che in precedenza quella sera - come del resto

afferma la denunciante (cfr. lettera del 14 gennaio 2005) - ha pagato il

posteggio verso le ore 19.00 circa.

Di conseguenza in quel

frangente ha potuto vedere la tabella con il costo orario; dal momento che in

inverno, per ammissione dell’insorgente medesimo (cfr. lettera del 21 marzo

2005), l’oscurità sopraggiunge ben prima, non si vede, se la situazione fosse

quella descritta dal multato, come ciò sia potuto accadere, ritenuto che la

giustificazione del ricorrente, secondo cui qualche anziano verso le ore 19.00

avrebbe erroneamente pagato il parcheggio dove era stazionato il suo veicolo,

non è suffragata da alcun elemento e appare pretestuosa.

5.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

6.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 6520/403 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della

circolazione.

2. La tassa di giustizia di

fr. 75.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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