30.2005.91
Posteggio di un veicolo superante la durata autorizzata
9 agosto 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2005.91
Data decisione, Autorità:
09.08.2005, PRPEN
Titolo:
Posteggio di un veicolo superante la durata autorizzata
PARCHEGGIO
art. 48 cpv. 8 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.91
6520/403
Bellinzona
9
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 9
marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 6520/403 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 4
marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- per aver posteggiato il
veicolo __________ superando la durata di parcheggio autorizzata.
Fatti accertati il 6 dicembre
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce l’assoluta mancanza
di illuminazione della zona in cui si trova il parchimetro con la conseguente
impossibilità di leggere la tabella per il pagamento del parcheggio.
C. La sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Se il parcheggio di
autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente il
veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il
parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul
parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo
autorizzato (art. 48 cpv. 8 OSStr).
Chiunque contravviene
alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
Le fotografie agli atti
non provano l’assoluta mancanza di illuminazione nella zona e neppure
l’impossibilità di procedere al pagamento; anzi dalle stesse si evince che il parchimetro
in questione è della nuova generazione ed è dotato di un display digitale che
può illuminarsi.
Di conseguenza anche di sera
sullo stesso si può vedere il numero di parcheggio, l’importo introdotto e la
durata di parcheggio autorizzata.
4.
Nel suo gravame il
ricorrente non ha contestato di aver superato il limite di parcheggio
autorizzato: ciò vuol dire che in precedenza quella sera - come del resto
afferma la denunciante (cfr. lettera del 14 gennaio 2005) - ha pagato il
posteggio verso le ore 19.00 circa.
Di conseguenza in quel
frangente ha potuto vedere la tabella con il costo orario; dal momento che in
inverno, per ammissione dell’insorgente medesimo (cfr. lettera del 21 marzo
2005), l’oscurità sopraggiunge ben prima, non si vede, se la situazione fosse
quella descritta dal multato, come ciò sia potuto accadere, ritenuto che la
giustificazione del ricorrente, secondo cui qualche anziano verso le ore 19.00
avrebbe erroneamente pagato il parcheggio dove era stazionato il suo veicolo,
non è suffragata da alcun elemento e appare pretestuosa.
5.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
6.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 6520/403 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della
circolazione.
2. La tassa di giustizia di
fr. 75.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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