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Decisione

30.2005.92

Commutazione della multa in arresto

31 gennaio 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.92

Data decisione, Autorità:

31.01.2006, PRPEN

Titolo:

Commutazione della multa in arresto

MULTA

art. 28 cpv. 1 LPCONTR

Incarto

n.

30.2005.92

01.236.03.00008.604

Bellinzona

31

gennaio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena

Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 marzo 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione

2 marzo 2005 n° 01.236.03.00008.604 emessa dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona,

letti ed esaminati gli atti,

considerato che con decisione

01.236.03.00008.604 del 2 marzo 2005 l’Ufficio esazione e condoni, in

applicazione dei combinati art. 28 cpv. 1 LPContr e 1 del Regolamento sulle

deleghe di competenze decisionali, ha commutato in arresto la seguente multa

inflitta dalla Sezione del lavoro:

Considerandi

-

n. 2003-08-604 del 8 maggio 2003 di fr. 500.- in 16 giorni di arresto;

che con atto 7 marzo RI 1 ha

ricorso contro questa decisione sostenendo in particolare che la multa di fr.

500.

- le è stata ingiustamente inflitta in quanto non avrebbe mai commesso

l’infrazione rimproveratagli;

che la competenza di questo

giudice è data dall’art. 28 cpv. 3 LPContr;

che la decisione di multa è

irrefutabilmente cresciuta in giudicato non essendo stata tempestivamente

contestata;

che, poiché l’incasso della

multa si è rivelato impossibile (il cursore dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti ha rilasciato un attestato carenza di beni per complessivi fr.

703.50

-), in data 20 giugno 2004 è stata a giusto titolo avviata la procedura

di commutazione;

che, conformemente all’art. 4 LPContr,

la ricorrente avrebbe dovuto far valere le censure ora sollevate contro la

decisione di multa senza attendere che questa crescesse in giudicato;

che l’insorgente non ha fatto

valere alcuna censura concernente la procedura di commutazione delle multa in

arresto;

che il presente ricorso è

pertanto privo di fondamento;

che vista la particolarità

della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare tassa di giustizia

e spese;

per questi

motivi, visti gli art. 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si prelevano né

tassa di giustizia né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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