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Decisione

30.2005.93

ricorso irricevibile poiché non é stata prodotta la decisione impugnata

8 aprile 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.93

Data decisione, Autorità:

08.04.2005, PRPEN

Titolo:

ricorso irricevibile poiché non é stata prodotta la decisione impugnata

IRRECEVIBILITÀ

art. 4 LPCONTR

art. 6 LPCONTR

art. 7 LPCONTR

Incarto

n.

30.2005.93/pg

Bellinzona

8

aprile 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni

Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 16 marzo 2005

presentato da

RI 1

contro

alcune decisioni emesse da CRTE 1,

letti

ed esaminati gli atti;

considerato in

fatto ed in diritto

1. Il

16 marzo 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro alcune decisioni non meglio

precisate dell’CRTE 1.

Considerandi

2.

In

data 23 marzo 2005 questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"al

ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come

previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.

Richiamato

l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5

giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che,

trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato

irricevibile."

3.

Secondo

l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.

A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i

requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro

un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa

disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che

necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata

decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere

sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10

cpv. 1 LPContr).

4.

Il

termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di

conseguenza essere dichiarato irricevibile; in via eccezionale non si prelevano

né tasse, né spese.

5.

Un’eventuale

richiesta di rateazione va presentata tempestivamente all’Ufficio esazione e

condoni, competente in materia.

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

pronuncia: 1. Il

ricorso 16 marzo 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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