30.2005.94
parcheggiato sul marciapiede
17 agosto 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
30.2005.94
Data decisione, Autorità:
17.08.2005, PRPEN
Titolo:
parcheggiato sul marciapiede
SEGNALETICA
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.94
5937/404
Bellinzona
12 settembre
2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa
Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 marzo 2005 presentato
da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione n.
5937/404 del 25 febbraio 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 29 marzo
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
A. Con
decisione del 25 febbraio 2005, la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
80.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per
Fatti
i seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:
“si è
fermato con il veicolo __________ sul marciapiede senza lasciare libero un
passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCStr;
41 cpv. 1bis ONC.
B. Contro
la predetta pronuncia, RI 1 è insorto con ricorso del 14 marzo 2005, postulando
l’annullamento della decisione impugnata.
C. Con
osservazioni del 29 marzo 2005, la CRTE 1 chiede la reiezione del gravame e la
conferma della risoluzione summenzionata.
considerato in
diritto:
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine.
Non è necessario procedere né al sopralluogo né all’audizione auspicati
dal ricorrente, gli atti istruttori essendo completi (v. in particolare le quattro
fotografie allegate alle contro-osservazioni dell’11 gennaio 2005 del
denunciante, cui il multato ha potuto formulare le proprie osservazioni),
perciò nulla osta all’esame del ricorso nel merito senza
l’assunzione di ulteriori prove.
Considerandi
2.
Il
marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti (art.
43.
cpv. 2 prima frase LCStr). Se non è autorizzato espressamente mediante
segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede;
in mancanza di siffatta segnaletica, è possibile parcheggiare sul marciapiede
solamente per caricare o scaricare merci oppure far salire o scendere i
passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1,50 m
per i pedoni; queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo
possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è
punito con l’arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr).
3.
Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto
addotto dal ricorrente, l’autorità di primo grado ha spiegato, seppur in
maniera succinta, che “le osservazioni del 6.12.04 e 28.1.2005 non sono tali
da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale” (cfr.
decisione del 25 febbraio). Una motivazione è ritenuta sufficiente quando
l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena
conoscenza di causa ad un’istanza superiore (DTF 1P.287/2004 del 30 settembre
2004.
cons. 2.2; 129 I 232 cons. 3.2; 122 IV 13 cons. 2 c). Per quanto breve la
motivazione precitata appare sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. In
particolare il ricorrente ha potuto rendersi conto di quali fatti gli venivano
imputati, ciò che è avvenuto già prima della decisione impugnata, infatti egli
ha presentato delle osservazioni in merito, e i suoi diritti ricorsuali non
risultano limitati. Il diritto di essere sentito del ricorrente (dal quale
discende il diritto di ottenere una decisione motivata) è stato quindi
rispettato. Il ricorso si rivela infondato su questo punto.
4.
A
sostegno del proprio gravame, l’insorgente va valere di essere stato costretto
a fermare il proprio veicolo, poiché vi era una vettura parcheggiata, che
ostacolava l’accesso alla sua autorimessa, ove egli era diretto:
“il signor
RI 1 abita nel palazzo di fianco al quale si è fermato con la propria auto. Lo
scorso __________, verso le ore 10.00, egli stava rientrando a casa. Il mio
assistito ha quindi svoltato a sinistra subito dopo il palazzo con il numero
civico __________ in direzione della rampa d’accesso del suo garage. Egli non
ha potuto terminare la manovra in questione in quanto un veicolo posteggiato
davanti allo stabile (numero civico __________, __________) impediva l’accesso
alla rampa del garage. Il signor RI 1 ha notato una persona nel negozio al
piano terra dello stesso stabile; probabilmente il veicolo posteggiato male
apparteneva al citato cliente. Per questo motivo egli ha deciso di lasciare il
proprio veicolo dove si trovava (sul marciapiedi) e raggiungere la persona nel
negozio per chiedergli di spostare la sua auto affinché l’accesso alla rampa
del garage fosse libero. La persona all’interno del negozio era effettivamente
il proprietario del veicolo che ostruiva il passaggio al signor RI 1: dopo aver
terminato le formalità di acquisto egli ha quindi spostato il suo veicolo
lasciando libero il passaggio e permettendo al mio assistito di raggiungere il
proprio garage […] ogni movimento in avanti, verso l’accesso al garage
era ostacolato dal veicolo di cui sopra. Di conseguenza il signor RI 1 era
bloccato […] ha lasciato la propria auto sul marciapiedi poiché non
poteva proseguire verso il proprio garage. Egli ha raggiunto il detentore del
veicolo che gli ostruiva il passaggio per evitare di prolungare la permanenza
del suo veicolo sul marciapiede e parcheggiare la propria auto nel suo garage
[…] ha compiuto il gesto oggetto della contravvenzione per lasciar libero il
marciapiedi il più presto possibile […] si è trovato bloccato fra la
strada e l’accesso al suo garage” (cfr. osservazioni del 6 dicembre 2004
pag. 2 e 3);
“Il Signor
RI 1, mentre rientrava verso casa con la sua vettura, ha svoltato per
raggiungere l’entrata della sua autorimessa e ha improvvisamente trovato sul
suo percorso una vettura ferma senza conducente. Egli è quindi stato costretto
a fermare il proprio veicolo […] l’evidenza di non poter raggiungere la
propria autorimessa non poteva essere percepita prima di svoltare da __________:
solo una volta effettuata la manovra è stato possibile rendersi conto
dell’invalicabile ostacolo costituito dall’altra vettura in sosta.
L’arretramento del veicolo non era infine possibile, atteso che nel frattempo
si era formata su una colonna di automobili ferme al semaforo […] la
fermata del veicolo del ricorrente è avvenuta in circostanze indipendenti dalla
sua volontà” (cfr. ricorso pag. 5 e 6);
“il signor
RI 1 si è trovato in una situazione di forza maggiore: non poteva avanzare e
non poteva retrocedere. Doveva per contro liberare al più presto il marciapiedi
per permettere il passaggio regolare agli utenti” (cfr. osservazioni del 28
gennaio 2005 pag. 2).
5.
Nelle
contro-osservazioni dell’11 gennaio 2005 (pag. 2 e 3), la Polizia di __________
ha avuto modo di precisare che la contravvenzione è stata inflitta
all’interessato “per aver, senza essere autorizzato, parcheggiato la propria
autovettura marca Volvo V 90 targata __________ sul marciapiede in __________ a
__________ e per non aver di conseguenza lasciato uno spazio libero di almeno m
1.5
per i pedoni (art. 37 cpv. 2 LCStr, 19 e 41 cpv. 1 bis ONC e OMD 1 228.2)
[…] la vettura di controparte, non solo era parcheggiata in modo tale da
ostruire l’intera larghezza del marciapiede – impedendo il transito dei pedoni
ed obbligandoli ad aggirare l’ostacolo immettendosi sulla carreggiata – ma
sporgeva addirittura con la parte posteriore sulla carreggiata, mettendo di
conseguenza a repentaglio la sicurezza dei pedoni nonché della circolazione
stradale […] reso attento da parte dell’agente dei pericoli sopra
descritti e dell’eventuale contravvenzione in caso di mancata immediata
rimozione del mezzo in altra zona – incurante dell’ordine impartito, ha
preferito cercare il proprietario del veicolo che gli ostruiva il passaggio
[…] In verità la controparte, visto l’intralcio causato dal veicolo, che
dalla strada era comunque evidente perché la vista non gli era in alcun modo
ostruita, avrebbe potuto e dovuto parcheggiare il proprio veicolo altrove, ad
esempio in uno dei posteggi situati circa a 20 metri dall’abitazione e quindi
ricercare il non meglio identificato e precisato conducente che ostruiva con il
suo veicolo l’accesso al posteggio”.
6.
Il
ricorrente contesta che l’auto sporgesse sulla strada pubblica e sostiene di
avere spostato la propria auto restando sul marciapiede (cfr. osservazioni del
28.
gennaio 2005 pag. 3). Trattandosi di un veicolo di ampie dimensioni (Volvo V
90, cfr. intimazione di contravvenzione del 22 novembre 2004), appare dubbio
che egli abbia spostato la sua vettura senza invadere la strada; tuttavia
risulta irrilevante determinare se l’auto sporgesse sulla strada, poiché tale
circostanza esula dall’oggetto della contravvenzione. In casu, occorre
stabilire unicamente se egli si è fermato sul marciapiede senza lasciare un
passaggio di 1,5 m (cfr. art. 41 cpv. 1bis ONC), come ascrittogli
dall’autorità di prime cure.
7.
Non
giova all’insorgente prevalersi dell’automobile parcheggiata irregolarmente sulla
rampa, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle
proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico
altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di
prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 cons. 2 a).
Il fatto che
una vettura, parcheggiata male o senza diritto, impedisca l’accesso alla
propria abitazione o al proprio posteggio è una circostanza ricorrente nella
vita quotidiana. Il parcheggio dei veicoli, fuori dai posti adibiti, è un caso
frequente, soprattutto nei centri urbani. Una simile evenienza non ha carattere
eccezionale, a differenza dei casi imprevedibili di panne (cfr. DTF 90 IV 230
cons. 1).
Nella
fattispecie concreta, vista la vicinanza dell’agenzia immobiliare (cfr.
fotografie allegate alle contro-osservazioni dell’11 gennaio 2005 della Polizia
di __________), il parcheggio dei veicoli dei clienti all’esterno delle aree
riservate è da ritenersi un episodio probabile. Il parcheggio illegittimo del
cliente non costituisce dunque un evento imprevedibile e straordinario al punto
da interrompere il nesso di causalità adeguata tra la colpa commessa e
l’infrazione del multato, né raffigura un caso di forza maggiore (cfr. DTF
6S.297/2003 del 14 ottobre 2004 cons. 4; 100 IV 279 cons. 3 d).
Si noti che altre
soluzioni lecite erano possibili, come parcheggiare nelle vicinanze (e non “chissà
dove” come asserito dal ricorrente, cfr. osservazioni del 28 gennaio 2005
pag. 2), essendovi dei parcheggi a soli 20 m (cfr. contro-osservazioni dell’11
gennaio 2005 pag. 3; DTF 90 IV 230 cons. 3, nel quale non vi era l’urgenza di
parcheggiare e l’interessato avrebbe dovuto continuare il proprio tragitto per
altri 25 m), tanto più che egli non poteva ignorare l’esistenza di questi
ultimi, poiché residente nella zona.
Inoltre la
prudenza imponeva al conducente, prima di girare a sinistra (cfr. art. 36 cpv.
3.
LCStr; 13 cpv. 4 ONC), di verificare che lo spazio, nel quale si immetteva,
fosse libero e sufficiente (v. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Losanna 1996, ad art. 36 LCSTR n. 2.2.2). Contrariamente a quanto
dichiara il ricorrente (“l’evidenza di non poter raggiungere la propria
autorimessa non poteva essere percepita prima di svoltare da __________”,
cfr. ricorso pag. 5) arrivando su __________ all’altezza della rampa (cfr.
fotografie del doc. B allegato alle contro-osservazioni dell’11 gennaio 2005),
prendendo il suddetto accorgimento, egli avrebbe potuto notare l’altro veicolo
parcheggiato ed evitare quindi di svoltare e pertanto di stazionare
illecitamente sul marciapiede.
Da ciò
discende che il ricorso è infondato anche su questo punto.
8.
L’art.
41.
cpv. 1bis ONC permette di parcheggiare sul marciapiede per
caricare o scaricare merci oppure far salire o scendere i passeggeri dai
veicoli, alla duplice condizione che resti libero un passaggio di almeno 1,5 m
per i pedoni e che tali operazioni siano svolte nel minor tempo possibile
(Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 41 ONC n. 1.1.2).
Il multato
non ha allegato, per avventura, di avere lasciato il passaggio di almeno 1,5 m
per i pedoni; anzi egli ha ammesso, a più riprese, di avere ingombrato il
marciapiede: “deciso di lasciare il proprio veicolo dove si trovava (sul
marciapiedi) […] ha lasciato la propria auto sul marciapiedi […] permanenza
del suo veicolo sul marciapiede” (cfr. osservazioni del 6 dicembre 2004
pag. 2 e 3); “Doveva per contro liberare al più presto il marciapiedi per
permettere il passaggio regolare agli utenti”(cfr. osservazioni del
28.
gennaio 2005 pag. 2).
A tal proposito, nulla induce nella specie a dubitare della constatazione dell’agente
denunciante, il quale non aveva nessun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni
amministrative o penali. Del resto, la versione, secondo cui
l’interessato ha omesso di lasciare un passaggio di 1,5 m per i pedoni, è
surrogata dalle dichiarazioni precitate del medesimo.
Ne consegue che non vi sono
motivi di scostarsi dalla decisione impugnata.
A ragione la CRTE
1.
ha quindi inflitto all’insorgente una multa di fr. 80.- (cfr. n. 228.2
Allegato 1 OMD) per violazione degli art. 43 cpv. 2
LCStr e 41 cpv. 1bis ONC.
9.
In
esito, il ricorso è respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 n. 1
LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
- RI 1, ,
__________.
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di
Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale
conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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