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Decisione

30.2005.95

svolgere attività lavorativa come operaio senza permesso

9 agosto 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione dei permessi

e dell'immigrazione con decisione

11 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver lavorato in qualità di

operaio, dal 1° giugno al 9 luglio 2004 presso __________, sprovvisto del

permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di

svolgere detta attività.

Fatti accertati in territorio

di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 45 RLaLPS-extra

CE/AELS.

B. Contro

la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo

giudice chiedendone l'annullamento.

Sostiene di essersi trovato in

una situazione senza possibilità di scelta perché dettata da organi competenti

e invoca il principio della buona fede.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS

lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro

potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

È considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un

guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e

segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in

Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in

Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista,

praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla

pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo

temporaneo (lett. c).

Le contravvenzioni al

regolamento della legge di applicazione alla LDDS e alle disposizioni in

materia di persone straniere sono perseguite dall’Ufficio giuridico della

Sezione dei permessi e immigrazione in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS

(cfr. art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

3.

Il ricorrente non

contesta di aver iniziato la sua attività lavorativa senza il relativo

permesso, ma si limita a sostenere - a torto - di essersi trovato in una

situazione senza possibilità di scelta perché dettata da organi competenti; tuttavia

né __________, né l’Ufficio preposto ad elargire le prestazioni assistenziali

lo erano. Infatti l’autorità competente in questi casi è l’Ufficio regionale

degli stranieri, autorità alla quale l’insorgente non si è rivolto, nemmeno per

chiedere informazioni (cfr. ricorso), nonostante sapeva che anche per lavorare

in prova occorreva avere il permesso (cfr. dichiarazioni di RI 1 del 12 luglio

2004.

contenute nella contravvenzione alle prescrizioni di polizia degli

stranieri).

Di conseguenza il

ricorrente, oltretutto sprovvisto di un permesso di lavoro, non può invocare

nell’evenienza concreta la buona fede per giustificare il suo agire, mentre al riguardo

nulla muta alla fattispecie l’atteggiamento assunto dal datore di lavoro.

Infine e abbondanzialmente si

rileva come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono

punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

4.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge; non si deve dimenticare che nell’evenienza concreta l’importo

è stato notevolmente ridotto in considerazione della particolarità della

fattispecie (cfr. motivazione della decisione dell’11 marzo 2005).

5.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e

45 RLaLPS-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 05 237/207 dell’11 marzo 2005 emessa dalla

Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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