30.2005.95
svolgere attività lavorativa come operaio senza permesso
9 agosto 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.95
Data decisione, Autorità:
09.08.2005, PRPEN
Titolo:
svolgere attività lavorativa come operaio senza permesso
LAVORO
art. 3 cpv. 3 LDDS
art. 6 OLS
art. 45 RLALPS EXT
Incarto
n.
30.2005.95
05 237/207
Bellinzona
9
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17
marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 05 237/207 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione con decisione
11 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver lavorato in qualità di
operaio, dal 1° giugno al 9 luglio 2004 presso __________, sprovvisto del
permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di
svolgere detta attività.
Fatti accertati in territorio
di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 45 RLaLPS-extra
CE/AELS.
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene di essersi trovato in
una situazione senza possibilità di scelta perché dettata da organi competenti
e invoca il principio della buona fede.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.
È considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un
guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in
Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista,
praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla
pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo
temporaneo (lett. c).
Le contravvenzioni al
regolamento della legge di applicazione alla LDDS e alle disposizioni in
materia di persone straniere sono perseguite dall’Ufficio giuridico della
Sezione dei permessi e immigrazione in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS
(cfr. art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).
3.
Il ricorrente non
contesta di aver iniziato la sua attività lavorativa senza il relativo
permesso, ma si limita a sostenere - a torto - di essersi trovato in una
situazione senza possibilità di scelta perché dettata da organi competenti; tuttavia
né __________, né l’Ufficio preposto ad elargire le prestazioni assistenziali
lo erano. Infatti l’autorità competente in questi casi è l’Ufficio regionale
degli stranieri, autorità alla quale l’insorgente non si è rivolto, nemmeno per
chiedere informazioni (cfr. ricorso), nonostante sapeva che anche per lavorare
in prova occorreva avere il permesso (cfr. dichiarazioni di RI 1 del 12 luglio
2004.
contenute nella contravvenzione alle prescrizioni di polizia degli
stranieri).
Di conseguenza il
ricorrente, oltretutto sprovvisto di un permesso di lavoro, non può invocare
nell’evenienza concreta la buona fede per giustificare il suo agire, mentre al riguardo
nulla muta alla fattispecie l’atteggiamento assunto dal datore di lavoro.
Infine e abbondanzialmente si
rileva come le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono
punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).
4.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge; non si deve dimenticare che nell’evenienza concreta l’importo
è stato notevolmente ridotto in considerazione della particolarità della
fattispecie (cfr. motivazione della decisione dell’11 marzo 2005).
5.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e
45 RLaLPS-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 05 237/207 dell’11 marzo 2005 emessa dalla
Sezione dei permessi e dell’immigrazione.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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