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Decisione

30.2005.97

ricorso irricevibile poiché tardivo

25 marzo 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

scritto 17 marzo 2005, spedito il giorno successivo, RI 1 ha inoltrato ricorso

contro la decisione 25 febbraio 2005 con cui la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione gli ha inflitto

una multa di fr. 30.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

di fr. 10.-.

B. Si

rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 28

febbraio 2005 ; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la

presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è

scaduto il 15 marzo 2005.

Pertanto

il ricorso inoltrato il 18 marzo 2005 è tardivo e deve essere dichiarato

irricevibile.

C. Visto

l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica

Considerandi

tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 17/18 marzo 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 25.- sono a carico del

ricorrente.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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