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Decisione

30.2005.98

Mancata circolazione a destra e conseguente collisione con un incrociante autoveicolo

16 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 4

marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"alla guida della

vettura __________ circolava senza mantenersi regolarmente a destra per cui

collideva con un incrociante autoveicolo”.

Fatti accertati il 26 novembre

2004 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 7 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce in particolare che

l’infrazione non è chiara e che non ha invaso la corsia di contromano.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato, essendo gli stessi completi, sulla

base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr senza necessità di esperire il

sopralluogo richiesto dalla ricorrente in quanto non è suscettibile di portare

nuovi elementi utili per il giudizio.

Considerandi

2.

I veicoli devono

circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi

il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono

lentamente e senza visuale (art. 34 cpv. 1 LCStr).

Per l’art. 7 cpv. 1 ONC il

conducente deve circolare a destra. Egli non vi è tenuto sulle strade convesse

o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è

ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che

seguono.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La ricorrente sostiene di

non aver invaso la corsia di contromano.

Preliminarmente si rileva tuttavia

che nella decisione della Sezione della circolazione le viene unicamente rimproverato

di non essersi tenuta sulla destra del campo stradale.

È evidente però che

se la ricorrente avesse tenuto la destra della sua corsia di marcia non sarebbe

avvenuto l’impatto con il veicolo sopraggiungente in senso contrario, in quanto

sia il campo stradale, largo 5.30 metri, che la sua corsia di marcia, larga 2.70

metri, avrebbero permesso l’incrocio senza problemi (cfr. croquis della polizia

cantonale); tale affermazione trova riscontro non solo nella testimonianza del

conducente della vettura proveniente in senso contrario, ma anche in quella

della persona del veicolo che seguiva la ricorrente.

Infatti il primo

afferma che si trovava regolarmente sulla propria corsia di marcia, mentre “la

vettura proveniente in senso contrario invece si era spostata verso il centro

della carreggiata, invadendo parzialmente la mia corsia ” per circa “una

cinquantina di centimetri” (cfr. verbale di interrogatorio di __________

del 27 novembre 2004), mentre la conducente che seguiva l’insorgente afferma di

aver notato che” il veicolo che mi precedeva era quello più spostato verso

il centro della strada mentre il veicolo proveniente dalla direzione opposta era

molto spostato verso la sua parte esterna della carreggiata, mi ha dato

l’impressione che fosse anche andato nello sterrato per evitare l’urto con la

vettura che mi precedeva” (cfr. verbale di interrogatorio del 27 novembre

2004.

di __________, pag. 2).

Sebbene la versione

della ricorrente sia discordante da quelle riportate non si vi sono motivi per

non credere a queste ultime, del resto più lineari e convergenti.

Dagli atti non si

evince se la teste __________ vedesse la linea di direzione; indipendentemente

da ciò quest’ultima ha di sicuro percepito le sagome e le posizioni dei veicoli

coinvolti nell’incidente, tanto è vero che non ha esitato a fornire le informazioni

riportate in precedenza e ciò in modo preciso e deciso, limitandosi a parlare

di “impressioni” per quanto riguarda un’eventuale uscita sullo sterrato del

veicolo __________.

Inoltre la sua

distanza dalla vettura che la precedeva, definita “abbastanza grande” è da

intendere come sufficiente ma sicuramente non tale da impedire di vedere,

perché altrimenti lo specchietto staccatosi dall’automobile __________ non

avrebbe colpito il suo veicolo.

4.

La ricorrente,

a precisa domanda su come spiegasse il fatto che i due testi avevano affermato

che era spostata eccessivamente verso il centro della carreggiata e che aveva

ostruito parzialmente la corsia di contromano, non ha saputo dare una spiegazione

plausibile, se non quella secondo cui “prima che si verificasse l’incidente

ho incrociato altri veicoli, fra cui anche un mezzo pesante, quindi secondo me,

se fossi stata troppo in centro, l’urto sarebbe avvenuto con uno di questi

veicoli.” (cfr. verbale di interrogatorio di RI 1, pag. 2).

Tuttavia tale

circostanza nulla muta alla fattispecie, in quanto ciò che è avvenuto prima dell’impatto

è ininfluente per statuire sull’infrazione in oggetto, oltretutto se si

considera che l’incidente è avvenuto in una curva piegante per la ricorrente a

sinistra (cfr. rapporto di constatazione della polizia, pag. 5), che in ogni

caso ha modificato la traiettoria del suo veicolo.

5.

Pure la

traiettoria dello specchietto staccatosi a seguito dell’impatto è ininfluente

ai fini del giudizio. Infatti la parabola assunta - la cui stranezza è tutta da

dimostrare - non può costituire un indizio determinante e decisivo per statuire

sui fatti; di conseguenza non si giustifica nemmeno un’ulteriore audizione

della conducente del veicolo che seguiva l’insorgente.

6.

Infine l’affermazione

della ricorrente secondo cui non poteva “tenere troppo la destra perché c’è

un muro” (cfr. verbale di interrogatorio del 27 novembre 2004, pag.

2) non può giustificare il fatto di circolare più a sinistra del dovuto; al

contrario la signora RI 1, ritenuto come la strada in quel punto si restringe,

avrebbe dovuto se del caso ridurre la velocità per mantenersi il più a destra

possibile onde poter incrociare senza inconvenienti.

7.

Alla luce di tutte le

considerazioni espresse l’insorgente non può essere prosciolta dall’addebito

mosso nei suoi confronti in quanto emerge chiaramente la sua responsabilità.

8.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr

e 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza è

confermata la decisione 6502/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della

circolazione.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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