30.2005.98
Mancata circolazione a destra e conseguente collisione con un incrociante autoveicolo
16 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.98
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, PRPEN
Titolo:
Mancata circolazione a destra e conseguente collisione con un incrociante autoveicolo
CIRCOLAZIONE A DESTRA
COLLISIONE
art. 34 cpv. 1 LCSTR
art. 7 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.98
6502/490
Bellinzona
16
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 18
marzo 2005 presentato da
RI 1
(rappresentata
dall’avv. DI 1)
contro
la decisione
n° 6502/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 30 marzo 2005 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 4
marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"alla guida della
vettura __________ circolava senza mantenersi regolarmente a destra per cui
collideva con un incrociante autoveicolo”.
Fatti accertati il 26 novembre
2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 7 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare che
l’infrazione non è chiara e che non ha invaso la corsia di contromano.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato, essendo gli stessi completi, sulla
base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr senza necessità di esperire il
sopralluogo richiesto dalla ricorrente in quanto non è suscettibile di portare
nuovi elementi utili per il giudizio.
Considerandi
2.
I veicoli devono
circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi
il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono
lentamente e senza visuale (art. 34 cpv. 1 LCStr).
Per l’art. 7 cpv. 1 ONC il
conducente deve circolare a destra. Egli non vi è tenuto sulle strade convesse
o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è
ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che
seguono.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La ricorrente sostiene di
non aver invaso la corsia di contromano.
Preliminarmente si rileva tuttavia
che nella decisione della Sezione della circolazione le viene unicamente rimproverato
di non essersi tenuta sulla destra del campo stradale.
È evidente però che
se la ricorrente avesse tenuto la destra della sua corsia di marcia non sarebbe
avvenuto l’impatto con il veicolo sopraggiungente in senso contrario, in quanto
sia il campo stradale, largo 5.30 metri, che la sua corsia di marcia, larga 2.70
metri, avrebbero permesso l’incrocio senza problemi (cfr. croquis della polizia
cantonale); tale affermazione trova riscontro non solo nella testimonianza del
conducente della vettura proveniente in senso contrario, ma anche in quella
della persona del veicolo che seguiva la ricorrente.
Infatti il primo
afferma che si trovava regolarmente sulla propria corsia di marcia, mentre “la
vettura proveniente in senso contrario invece si era spostata verso il centro
della carreggiata, invadendo parzialmente la mia corsia ” per circa “una
cinquantina di centimetri” (cfr. verbale di interrogatorio di __________
del 27 novembre 2004), mentre la conducente che seguiva l’insorgente afferma di
aver notato che” il veicolo che mi precedeva era quello più spostato verso
il centro della strada mentre il veicolo proveniente dalla direzione opposta era
molto spostato verso la sua parte esterna della carreggiata, mi ha dato
l’impressione che fosse anche andato nello sterrato per evitare l’urto con la
vettura che mi precedeva” (cfr. verbale di interrogatorio del 27 novembre
2004.
di __________, pag. 2).
Sebbene la versione
della ricorrente sia discordante da quelle riportate non si vi sono motivi per
non credere a queste ultime, del resto più lineari e convergenti.
Dagli atti non si
evince se la teste __________ vedesse la linea di direzione; indipendentemente
da ciò quest’ultima ha di sicuro percepito le sagome e le posizioni dei veicoli
coinvolti nell’incidente, tanto è vero che non ha esitato a fornire le informazioni
riportate in precedenza e ciò in modo preciso e deciso, limitandosi a parlare
di “impressioni” per quanto riguarda un’eventuale uscita sullo sterrato del
veicolo __________.
Inoltre la sua
distanza dalla vettura che la precedeva, definita “abbastanza grande” è da
intendere come sufficiente ma sicuramente non tale da impedire di vedere,
perché altrimenti lo specchietto staccatosi dall’automobile __________ non
avrebbe colpito il suo veicolo.
4.
La ricorrente,
a precisa domanda su come spiegasse il fatto che i due testi avevano affermato
che era spostata eccessivamente verso il centro della carreggiata e che aveva
ostruito parzialmente la corsia di contromano, non ha saputo dare una spiegazione
plausibile, se non quella secondo cui “prima che si verificasse l’incidente
ho incrociato altri veicoli, fra cui anche un mezzo pesante, quindi secondo me,
se fossi stata troppo in centro, l’urto sarebbe avvenuto con uno di questi
veicoli.” (cfr. verbale di interrogatorio di RI 1, pag. 2).
Tuttavia tale
circostanza nulla muta alla fattispecie, in quanto ciò che è avvenuto prima dell’impatto
è ininfluente per statuire sull’infrazione in oggetto, oltretutto se si
considera che l’incidente è avvenuto in una curva piegante per la ricorrente a
sinistra (cfr. rapporto di constatazione della polizia, pag. 5), che in ogni
caso ha modificato la traiettoria del suo veicolo.
5.
Pure la
traiettoria dello specchietto staccatosi a seguito dell’impatto è ininfluente
ai fini del giudizio. Infatti la parabola assunta - la cui stranezza è tutta da
dimostrare - non può costituire un indizio determinante e decisivo per statuire
sui fatti; di conseguenza non si giustifica nemmeno un’ulteriore audizione
della conducente del veicolo che seguiva l’insorgente.
6.
Infine l’affermazione
della ricorrente secondo cui non poteva “tenere troppo la destra perché c’è
un muro” (cfr. verbale di interrogatorio del 27 novembre 2004, pag.
2) non può giustificare il fatto di circolare più a sinistra del dovuto; al
contrario la signora RI 1, ritenuto come la strada in quel punto si restringe,
avrebbe dovuto se del caso ridurre la velocità per mantenersi il più a destra
possibile onde poter incrociare senza inconvenienti.
7.
Alla luce di tutte le
considerazioni espresse l’insorgente non può essere prosciolta dall’addebito
mosso nei suoi confronti in quanto emerge chiaramente la sua responsabilità.
8.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr
e 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza è
confermata la decisione 6502/490 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della
circolazione.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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