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Decisione

30.2006.1

manovra di svolta a sinistra e collisione con veicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso

4 luglio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

17 gennaio 2006 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la conferma

della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di

marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare

da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso

e a quelli che seguono;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto

o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che

la ricorrente ritiene di non aver commesso alcuna infrazione, sostenendo che la

colpa dell’incidente non sia da ascrivere ad una propria manovra irregolare, ma

al comportamento imprudente dell’altra protagonista, rea, a suo parere, “di

aver intrapreso il sorpasso del veicolo condotto dalla signora RI 1 malgrado il

segnale di direzione attivo e ben sapendo che si trattava di un allievo

conducente” (cfr. ricorso, pag. 3);

che,

in effetti, a norma dell’art. 26 cpv. 2 LCStr, deve essere usata particolare

prudenza verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano

indizi per ritenere che un utente della strada - come ad esempio un allievo conducente

- non si comporti correttamente;

che,

inoltre, giusta l’art. 35 LCStr, chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli

altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare (cpv. 3).

È vietato sorpassare un veicolo quando il conducente indica l’intenzione di

voltare a sinistra o si ferma davanti a un passaggio pedonale allo scopo di

permettere ai pedoni l’attraversamento della strada (cpv. 5);

che,

tuttavia, non giova all’insorgente prevalersi di eventuali - e comunque non comprovate

Considerandi

- colpe di controparte, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno

risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento

antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una

violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296

consid. 2a);

che

non spetta quindi al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più

persone implicate in un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile

eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le

rispettive assicurazioni;

che,

comunque sia, un’eventuale manovra scorretta della signora __________ non

esimeva la ricorrente, intenzionata a svoltare a sinistra, dall’obbligo

impostogli dall’art. 34 cpv. 3 LCStr di “badare ai veicoli che … seguono”;

che

il Tribunale federale ha invero posto il principio secondo cui il conducente

intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l’asse

della carreggiata e ha azionato l’indicatore di direzione può di regola

presumere - senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in

cui volta al traffico che lo segue - che nessun utente della strada lo

sorpasserà illecitamente sulla sinistra (cfr. DTF 125 IV 83);

che

ciò non esime tuttavia il conducente, con ogni evidenza, dall’obbligo di badare

al traffico retrostante prima di porsi nel centro della carreggiata e azionare

l’indicatore di direzione (cfr. DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);

che

la ricorrente, esponendo dapprima l’indicatore di direzione sinistro e, in

seguito, limitandosi a guardare unicamente nello specchietto retrovisore

centrale (cfr. suo verbale d’interrogatorio 25 settembre 2005, pag. 2), non ha rispettato

tali regole e non ha pertanto correttamente effettuato la manovra preparatoria

di svolta;

che

se avesse prestato l’attenzione dovuta al traffico prima di segnalare il

cambiamento di direzione e non si fosse limitata a guardare nel retrovisore

centrale, l’insorgente avrebbe senz’altro potuto scorgere il veicolo che si

accingeva a superarla, desistere dalla manovra di svolta ed evitare - in ultima

analisi - la collisione;

che,

visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che

l’interessata abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione

enunciate nella decisione impugnata;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 26, 34 cpv. 3, 35 cpv.

3 e 5, 90 cifra 1 LCStr, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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