30.2006.1
manovra di svolta a sinistra e collisione con veicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso
4 luglio 2006Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.1
Data decisione, Autorità:
04.07.2006, PRPEN
Titolo:
manovra di svolta a sinistra e collisione con veicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso
CAMBIAMENTO DI DIREZIONE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.1
33862/405
Bellinzona
4
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 30 dicembre 2005 presentato
da
RI 1
difesa da: DI 1
contro
la decisione 16
dicembre 2005 emessa da CRTE 1
viste le osservazioni 17 gennaio 2006 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la CRTE 1, con decisione del 16 dicembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 200.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le
spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati il 25 settembre 2005 in
territorio di __________:
“alla
guida della vettura __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra
collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1
LCStr;
che
RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 30 dicembre 2005 in cui
chiede l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
Fatti
17 gennaio 2006 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la conferma
della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di
marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare
da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso
e a quelli che seguono;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto
o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che
la ricorrente ritiene di non aver commesso alcuna infrazione, sostenendo che la
colpa dell’incidente non sia da ascrivere ad una propria manovra irregolare, ma
al comportamento imprudente dell’altra protagonista, rea, a suo parere, “di
aver intrapreso il sorpasso del veicolo condotto dalla signora RI 1 malgrado il
segnale di direzione attivo e ben sapendo che si trattava di un allievo
conducente” (cfr. ricorso, pag. 3);
che,
in effetti, a norma dell’art. 26 cpv. 2 LCStr, deve essere usata particolare
prudenza verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano
indizi per ritenere che un utente della strada - come ad esempio un allievo conducente
- non si comporti correttamente;
che,
inoltre, giusta l’art. 35 LCStr, chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli
altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare (cpv. 3).
È vietato sorpassare un veicolo quando il conducente indica l’intenzione di
voltare a sinistra o si ferma davanti a un passaggio pedonale allo scopo di
permettere ai pedoni l’attraversamento della strada (cpv. 5);
che,
tuttavia, non giova all’insorgente prevalersi di eventuali - e comunque non comprovate
Considerandi
- colpe di controparte, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno
risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento
antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una
violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296
consid. 2a);
che
non spetta quindi al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più
persone implicate in un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile
eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le
rispettive assicurazioni;
che,
comunque sia, un’eventuale manovra scorretta della signora __________ non
esimeva la ricorrente, intenzionata a svoltare a sinistra, dall’obbligo
impostogli dall’art. 34 cpv. 3 LCStr di “badare ai veicoli che … seguono”;
che
il Tribunale federale ha invero posto il principio secondo cui il conducente
intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l’asse
della carreggiata e ha azionato l’indicatore di direzione può di regola
presumere - senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in
cui volta al traffico che lo segue - che nessun utente della strada lo
sorpasserà illecitamente sulla sinistra (cfr. DTF 125 IV 83);
che
ciò non esime tuttavia il conducente, con ogni evidenza, dall’obbligo di badare
al traffico retrostante prima di porsi nel centro della carreggiata e azionare
l’indicatore di direzione (cfr. DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);
che
la ricorrente, esponendo dapprima l’indicatore di direzione sinistro e, in
seguito, limitandosi a guardare unicamente nello specchietto retrovisore
centrale (cfr. suo verbale d’interrogatorio 25 settembre 2005, pag. 2), non ha rispettato
tali regole e non ha pertanto correttamente effettuato la manovra preparatoria
di svolta;
che
se avesse prestato l’attenzione dovuta al traffico prima di segnalare il
cambiamento di direzione e non si fosse limitata a guardare nel retrovisore
centrale, l’insorgente avrebbe senz’altro potuto scorgere il veicolo che si
accingeva a superarla, desistere dalla manovra di svolta ed evitare - in ultima
analisi - la collisione;
che,
visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che
l’interessata abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione
enunciate nella decisione impugnata;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 26, 34 cpv. 3, 35 cpv.
3 e 5, 90 cifra 1 LCStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster