30.2006.105
commutazione di 2 multe inflitte per infrazione alla LCStr in arresto; ricorso irricevibile per carente motivazione
22 gennaio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2006.105
Data decisione, Autorità:
22.01.2007, PRPEN
Titolo:
commutazione di 2 multe inflitte per infrazione alla LCStr in arresto; ricorso irricevibile per carente motivazione
LINGUA ITALIANA
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
art. 4 cpv. 3 LPCONTR
art. 5 LPCONTR
art. 6 LPCONTR
Incarto
n.
30.2006.105
01.405.04.18517.201
01.405.04.26366.203
Bellinzona
22
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il cancelliere
Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 31 marzo 2006
presentato da
RI 1
contro
le decisioni n.
01.405.04.26366.203 e n. 01.405.04.18517.201 del 19 marzo 2006 emesse d
letti ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto:
che,
con decisione di data 19 marzo 2006, l’Ufficio esazione e condoni, ha commutato
la multa di fr. 120.--, inflitta ad con risoluzione n. 16366 del 9 luglio
2004 della Sezione della circolazione, in 4 giorni di arresto, addebitandogli
una tassa di giustizia di fr. 30.--;
che,
con separata decisione pure di data 19 marzo 2006, il medesimo ufficio ha
commutato la multa di fr. 40.-- inflitta ad RI 1 con risoluzione n. 18517
del 13 agosto 2004 della Sezione della circolazione, in 1 giorno di arresto,
addebitandogli una tassa di giustizia di fr. 30.--;
che
in data 31 marzo 2006 RI 1 è insorto contro le predette decisioni con un unico
allegato redatto in tedesco;
che,
il 5 aprile 2006, questo giudice ha scritto al ricorrente quanto segue:
“in possesso del suo scritto
citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli
articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr):
art. 4 3 Il ricorso deve contenere:
a) la
menzione della decisione impugnata;
b) una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
c) una breve
motivazione;
d) le
conclusioni.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.
art. 5 1 Il ricorso deve essere scritto in
lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
art. 5 2 Errori di scrittura o di calcolo
possono essere rettificati in ogni momento.
In
applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine
perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella
forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il
ricorso sarà dichiarato irricevibile.”;
che
Fatti
il ricorrente, entro il termine assegnato, si è limitato a riprodurre il
medesimo allegato ricorsuale aggiungendovi due pagine intrise di malevoli
considerazioni personali sull’operato di varie istituzioni democratiche
ticinesi e su alcuni suoi componenti, ma senza fornire a sostegno del suo
ricorso la benché minima prova o motivazione a suo discarico;
che,
anche volendo dar prova della massima elasticità e disponibilità, dalla lettura
della versione tedesca - che non può comunque sostituirsi alla versione
italiana né far stato in sua vece per quei passaggi che dovessero risultare
incomprensibili - risulta chiaramente che il ricorrente non si è minimamente
confrontato con quanto imputatogli dall’autorità inferiore;
che,
in applicazione dell’art. 6 LPContr, il ricorso deve essere pertanto dichiarato
irricevibile, non adempiendo manifestamente ai requisiti minimi stabiliti dagli
art. 4 cpv. 3 e 5 della medesima legge;
che,
visto l'esito del gravame, non si può prescindere dal caricare al ricorrente la
Considerandi
tassa e le spese di giudizio (art. 15 LPContr);
per questi
motivi, visti gli art. 4 segg. e 15 LPContr;
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del
ricorrente.
3.
Intimazione
a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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