30.2006.109
trasporto con numero di passeggeri superiore al consentito
4 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2006.109
Data decisione, Autorità:
04.05.2006, PRPEN
Titolo:
trasporto con numero di passeggeri superiore al consentito
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 30 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 60 cpv. 2 e 3 ONCS
Incarto
n.
30.2006.109
Bellinzona
4
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del
4 aprile 2006 presentato da
RI 1
rappr. da:
contro
la decisione
n. __________ del 24 marzo 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 28 aprile
2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 24 marzo 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 60.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,
per il seguente fatto accertato il 24 novembre 2005 in territorio di
Pregassona:
“Ha circolato con il
veicolo TI __________ trasportando un numero di passeggeri superiore a quello
consentito”:
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 30 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, nonché 60 cpv. 2
e 3 ONC;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 4 aprile 2006 in cui postula in sostanza
l'annullamento del querelato giudizio, ritenuto che ha provveduto a saldare la
multa;
che nel suo scritto del 13
novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di stralciare il ricorso
poiché divenuto privo di oggetto;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 60.-,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr.
10.-, per aver circolato con il veicolo __________ trasportando un numero di
passeggeri superiore a quello consentito;
che il ricorrente non contesta
la sanzione come tale, ma fa valere che "la multa del 24.11.05 per
l’infrazione commessa è stata pagata il 2 febbraio 2006”, come risulta
dall’avviso di addebito prodotto dal ricorrente (attestante il pagamento a
favore della cassa cantonale, Bellinzona, valuta 2.2.2006);
che, a ragione, la Sezione
della circolazione osserva nondimeno che il termine per il pagamento della
multa in procedura disciplinare – ossia senza oneri – è scaduto infruttuoso l’8
gennaio 2006 (cfr. intimazione di contravvenzione del 31 gennaio 2006), ossia
quasi un mese prima che l'insorgente effettuasse il pagamento;
che il mancato versamento della
multa entro detto termine ha rettamente comportato l'avvio della procedura
ordinaria (art. 6 cpv. 3 LMD), con il conseguente addebito di tasse e spese di
giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;
che la circostanza secondo cui
l’ordine di bonifico bancario è stato eseguito prima che il ricorrente
ricevesse l’intimazione di contravvenzione 31 gennaio 2006, non muta la
conclusione che il pagamento è ampiamente tardivo per poter liquidare la
contravvenzione in procedura disciplinare;
che in siffatte evenienze la querelata
risoluzione merita conferma, ritenuto però che il pagamento effettuato in data
2 febbraio 2006 deve essere tenuto in considerazione, dovendo figurare
espressamente nel dispositivo, in deduzione all’importo complessivo di multa e
oneri, unitamente al saldo che l’insorgente è tenuto a versare;
che il ricorso va pertanto respinto
e la decisione impugnata confermata, con la precisazione di cui al considerando
precedente;
che all’insorgente
dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell’attuale
giudizio;
che
le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale
– di rinunciare a detto prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 30 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 60 cpv. 2 e 3 ONC; 6 cpv. 3 LMD; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata, con la seguente precisazione: “dedotto l’importo
Fatti
di fr. 60.- già versato dal ricorrente. Totale fr. 30.-”.
2. Non si prelevano né
tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: La
segretaria:
Considerandi
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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