30.2006.119
usufruire del parcheggio riservato agli invalidi
30 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2006.119
Data decisione, Autorità:
30.03.2007, PRPEN
Titolo:
usufruire del parcheggio riservato agli invalidi
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.119
7996/609
Bellinzona
30
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Natalia
Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 aprile 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
7 aprile 2006 n° 7996/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino,
viste le osservazioni 21 aprile 2006
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 7
aprile 2006RI 1 una multa di fr. 120.-, prescindendo dal prelievo di oneri di
giudizio, per il seguente motivo:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.”
Fatti accertati il __________ in
territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 79 cpv. 4 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
C.La Sezione della circolazione propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCstr l’utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per riservare determinati posti
di parcheggi agli invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio (4.17),
presso i posti in questione, il cartello complementare Invalidi (5.14).
In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi
accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente
deve applicare l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità
competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr). I posti
riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee
gialle (art. 79 cpv. 1 terza frase vOSStr). Se il posto in cui è vietato il parcheggio
porta una iscrizione (ad es. “Taxi” o il numero di targa), l’arresto per far
scendere o salire i passeggeri e caricare e scaricare merci è autorizzato
soltanto se i veicoli non ne sono ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda frase
OSStr.
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con
la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1
dell’OMD commina una multa di fr. 120.- (infrazione n. 240).
3.
Preliminarmente
si osserva come il ricorrente non abbia mai sostenuto di essere un invalido in
possesso della relativa autorizzazione o di aver accompagnato una persona
portatrice di handicap e nemmeno pretende di essersi arrestato per
un’operazione di carico/scarico merci o per far salire o scendere passeggeri;
di conseguenza si prescinde in questa sede dall’esame di tali questioni.
4.
Nella
fattispecie l’autorità di prime cure rimprovera al multato, in applicazione
delle predette norme, d’aver parcheggiato in uno stallo riservato agli
invalidi.
5.
L’insorgente,
dal canto suo, non nega la fattispecie, ma adduce a sua discolpa di aver agito
in uno stato emotivo particolarmente turbato, motivo per cui non avrebbe
neanche notato che il parcheggio era riservato agli invalidi.
Egli
spiega minuziosamente le vicissitudini che lo hanno portato a simile stato
d’ansia e di eccessiva emotività, precisando che questo era dovuto al fatto che
il suo unico fratello era ricoverato da una settimana presso il reparto di cure
intense dell’ospedale __________, in attesa di essere operato al cuore.
Soggiunge
che il giorno dei fatti è stato avvertito telefonicamente dalla cognata che il
fratello aveva perso conoscenza per un paio di minuti durante l’operazione, per
cui aveva interrotto seduta stante ciò che stava facendo (abbandonando peraltro
il cellulare e il portamonete nel negozio in cui si trovava), per recarsi
d’urgenza all’ospedale. Lì aveva parcheggiato nei primi posteggi liberi,
lasciando anche l’auto aperta. In definitiva, egli pone l’accento sul fatto che
“tutto è accaduto per negligenza”.
6.
Orbene, nonostante
questo giudice mostri assoluta comprensione per l’accaduto, le considerazioni
del qui ricorrente non sono tali da giustificare l’abbandono del procedimento
contravvenzionale. In effetti, la situazione da lui descritta - nonostante
possa avergli provocato, da un punto di vista soggettivo, una forte apprensione
- non presentava oggettivamente un’urgenza tale da giustificare di sottrarre a
un invalido la possibilità di parcheggiare in uno stallo a lui riservato. Anche
se avesse impiegato qualche istante in più per cercare un parcheggio libero,
nulla avrebbe mutato alla situazione, ritenuto che il fratello aveva comunque superato
indenne la complicazione sorta durante l’intervento al cuore. Nulla insomma
autorizzava il ricorrente a non rispettare le norme della circolazione.
Non solo. Dallo stato
emozionale descritto dal ricorrente medesimo, v’è da chiedersi se al momento
dei fatti egli fosse idoneo alla guida. Certo è che lo stato da lui descritto
lo ha portato a essere particolarmente negligente e a guidare in modo
superficiale, ciò che ha del resto ammesso nel gravame. A mente di questo
giudice, simile stato di ansia e agitazione – vista anche la sua lunga
esperienza alla guida – avrebbe dovuto portarlo a non condurre, evitando così
di mettere in serio pericolo gli altri utenti della strada e sé stesso.
Le infrazioni alle norme sulla
circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza, a meno
che la legge non disponga diversamente, ciò che non avviene nell’occorrenza
(art. 100 cifra 1 LCStr).
Se avesse prestato un minimo
di dovuta attenzione al suo arrivo all’ospedale, avrebbe notato che il
posteggio era riservato agli invalidi, evitando così di occuparlo e sottrarre a
persone bisognose la possibilità di parcheggiare con un certo agio proprio in prossimità
di una struttura ospedaliera.
7.
A ragione la Sezione
della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.- conformemente
a quanto previsto dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n.
240).
Il ricorso deve pertanto essere
respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; art. 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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