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Decisione

30.2006.119

usufruire del parcheggio riservato agli invalidi

30 marzo 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 7

aprile 2006RI 1 una multa di fr. 120.-, prescindendo dal prelievo di oneri di

giudizio, per il seguente motivo:

"Ha posteggiato il

veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.”

Fatti accertati il __________ in

territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 79 cpv. 4 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

C.La Sezione della circolazione propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCstr l’utente della strada deve

osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per riservare determinati posti

di parcheggi agli invalidi bisogna applicare al segnale di Parcheggio (4.17),

presso i posti in questione, il cartello complementare Invalidi (5.14).

In tali posteggi è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi

accompagna una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente

deve applicare l’autorizzazione per invalidi, rilasciata dall’autorità

competente, in maniera ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 OSStr). I posti

riservati a una determinata categoria di persone sono delimitati da linee

gialle (art. 79 cpv. 1 terza frase vOSStr). Se il posto in cui è vietato il parcheggio

porta una iscrizione (ad es. “Taxi” o il numero di targa), l’arresto per far

scendere o salire i passeggeri e caricare e scaricare merci è autorizzato

soltanto se i veicoli non ne sono ostacolati (art. 79 cpv. 4 seconda frase

OSStr.

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con

la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1

dell’OMD commina una multa di fr. 120.- (infrazione n. 240).

3.

Preliminarmente

si osserva come il ricorrente non abbia mai sostenuto di essere un invalido in

possesso della relativa autorizzazione o di aver accompagnato una persona

portatrice di handicap e nemmeno pretende di essersi arrestato per

un’operazione di carico/scarico merci o per far salire o scendere passeggeri;

di conseguenza si prescinde in questa sede dall’esame di tali questioni.

4.

Nella

fattispecie l’autorità di prime cure rimprovera al multato, in applicazione

delle predette norme, d’aver parcheggiato in uno stallo riservato agli

invalidi.

5.

L’insorgente,

dal canto suo, non nega la fattispecie, ma adduce a sua discolpa di aver agito

in uno stato emotivo particolarmente turbato, motivo per cui non avrebbe

neanche notato che il parcheggio era riservato agli invalidi.

Egli

spiega minuziosamente le vicissitudini che lo hanno portato a simile stato

d’ansia e di eccessiva emotività, precisando che questo era dovuto al fatto che

il suo unico fratello era ricoverato da una settimana presso il reparto di cure

intense dell’ospedale __________, in attesa di essere operato al cuore.

Soggiunge

che il giorno dei fatti è stato avvertito telefonicamente dalla cognata che il

fratello aveva perso conoscenza per un paio di minuti durante l’operazione, per

cui aveva interrotto seduta stante ciò che stava facendo (abbandonando peraltro

il cellulare e il portamonete nel negozio in cui si trovava), per recarsi

d’urgenza all’ospedale. Lì aveva parcheggiato nei primi posteggi liberi,

lasciando anche l’auto aperta. In definitiva, egli pone l’accento sul fatto che

“tutto è accaduto per negligenza”.

6.

Orbene, nonostante

questo giudice mostri assoluta comprensione per l’accaduto, le considerazioni

del qui ricorrente non sono tali da giustificare l’abbandono del procedimento

contravvenzionale. In effetti, la situazione da lui descritta - nonostante

possa avergli provocato, da un punto di vista soggettivo, una forte apprensione

- non presentava oggettivamente un’urgenza tale da giustificare di sottrarre a

un invalido la possibilità di parcheggiare in uno stallo a lui riservato. Anche

se avesse impiegato qualche istante in più per cercare un parcheggio libero,

nulla avrebbe mutato alla situazione, ritenuto che il fratello aveva comunque superato

indenne la complicazione sorta durante l’intervento al cuore. Nulla insomma

autorizzava il ricorrente a non rispettare le norme della circolazione.

Non solo. Dallo stato

emozionale descritto dal ricorrente medesimo, v’è da chiedersi se al momento

dei fatti egli fosse idoneo alla guida. Certo è che lo stato da lui descritto

lo ha portato a essere particolarmente negligente e a guidare in modo

superficiale, ciò che ha del resto ammesso nel gravame. A mente di questo

giudice, simile stato di ansia e agitazione – vista anche la sua lunga

esperienza alla guida – avrebbe dovuto portarlo a non condurre, evitando così

di mettere in serio pericolo gli altri utenti della strada e sé stesso.

Le infrazioni alle norme sulla

circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza, a meno

che la legge non disponga diversamente, ciò che non avviene nell’occorrenza

(art. 100 cifra 1 LCStr).

Se avesse prestato un minimo

di dovuta attenzione al suo arrivo all’ospedale, avrebbe notato che il

posteggio era riservato agli invalidi, evitando così di occuparlo e sottrarre a

persone bisognose la possibilità di parcheggiare con un certo agio proprio in prossimità

di una struttura ospedaliera.

7.

A ragione la Sezione

della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.- conformemente

a quanto previsto dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n.

240).

Il ricorso deve pertanto essere

respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; art. 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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