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Decisione

30.2006.121

posteggiare il veicolo in un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

30 marzo 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

“Ha illecitamente fatto

uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato

debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di

pace.”

Fatti accertati __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa

in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

l’annullamento o la riduzione della multa.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 375bis

CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia

indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei

veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova

l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte

procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in

loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a

scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr.

20.

– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase). In caso di violazione del divieto

affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine

perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per

iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter

cpv. 2 CPC).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle norme appena

citate – di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il

veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito

avviso autorizzato dal competente giudice di pace”, e meglio da sabato __________

a mercoledì __________.

La decisione impugnata si basa

sul rapporto di denuncia non datato, inoltrato al più tardi il 18 febbraio 2006

- essendo pervenuto alla Sezione della circolazione lunedì 20 febbraio 2006 -

presentato dalla __________, in qualità di rappresentante della Comunione dei

comproprietari del Condominio __________ in via __________ a __________.

4.

L’insorgente, dal canto

suo, non nega la fattispecie, ma si giustifica nel merito asserendo inizialmente

di essere stata costretta a parcheggiare sul fondo in questione a causa di un

ingombro provocato della neve non rimossa dai parcheggi del vicino palazzo,

dove era ospite (cfr. osservazioni 6 marzo 2006), mentre in seguito, nel

gravame, si avvale di un accordo orale concluso con un inquilino del Condominio

__________, secondo il quale sarebbe stata autorizzata a utilizzare il di lui

parcheggio in caso di bisogno.

Nelle osservazioni 6 marzo

2006.

alla Sezione della circolazione, la ricorrente osservava in entrata che: “Volevo

innanzi tutto farvi notare che il rapporto di denuncia non è stato inoltrato

nei termini legali dei tre giorni dell’art. 375 del CPC (dato che come

riscontrato nel rapporto di denuncia non vi è riportata la firma del

denunciante e quindi il termine di tre giorni è ormai trascorso dalla

conoscenza del fatto). Vi chiedo quindi di constatare che il rapporto di

denuncia non è valido”. In sostanza, postulava l’invalidazione della

querela.

5.

Il giudice è chiamato

d’ufficio a verificare i presupposti processuali, quali la tempestività e

l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, quand’anche le argomentazioni

di merito addotte dal multato non fossero liberatorie e apparissero finanche contraddittorie.

In concreto, ci si deve

anzitutto interrogare sulla tempestività delle denuncia - che deve essere

inoltrata entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto

– ritenuto che la stessa è stata verosimilmente presentata dopo la cessazione

della situazione di illiceità, illiceità che è stata accertata già __________

2006.

Nel dubbio, occorre tuttavia concludere per la tempestività della

denuncia, confermata dalla __________ con scritto 9 marzo 2006.

Per quanto attiene all’assenza

di firma sul rapporto di denuncia - censura sollevata dalla ricorrente, come

detto, nelle osservazioni 6 marzo 2006 e di cui non vi è motivo di dubitare,

posto come alla stessa, per quanto risulta a questo giudice, sia pervenuto il

rapporto di denuncia in originale - va anzitutto ricordato che per questo tipo

di dichiarazione di volontà la legge prescrive la forma scritta (cfr. art.

375ter cpv. 2 CPC: “sporgere per iscritto querela”). Gli atti di procedura

scritti devono essere compiuti tramite il deposito di una richiesta o di un

memoriale, datato e sottoscritto da chi si obbliga con l’atto, ritenuto che per

ragioni di sicurezza la firma deve essere fatta di propria mano (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

n. 1436 e s; cfr. inoltre 13 e 14 CO).

Per costante dottrina e

giurisprudenza un atto inoltrato senza firma, con una firma meccanica o

trasmessa meccanicamente (ad es. telefax) non adempie quindi i requisiti della

forma scritta, che come visto richiede per la sua validità la firma autografa

(cfr. DTF 121 II 252 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001

del 1° maggio 2002). Tuttavia, l’assenza della firma è un vizio sanabile,

trattandosi di un’omissione involontaria: all’interessato, rispettivamente

all’eventuale rappresentante, deve pertanto essere assegnato un termine per regolarizzare

il proprio atto. Tale principio tende a evitare qualsisia tipo di formalismo

eccessivo, permettendo all’interessato di rimediare al difetto (cfr. DTF 121 II

252.

consid. 4b).

In siffatte evenienze, non

potendosi semplicemente pronunciare l’invalidazione della querela per i motivi

sopraesposti, gli atti devono essere ritrasmessi all’autorità di prime cure

affinché assegni un termine ragionevole alla rappresentante della parte

denunciante per sottoscrivere la querela, con la comminatoria che trascorso infruttuoso

detto termine l’atto sarà dichiarato irricevibile.

Il ricorso deve pertanto

essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti ritornati alla

Sezione della circolazione affinché proceda nei suoi incombenti.

Visto l’esito del gravame, non

si prelevano oneri dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti

gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

1.1. Gli atti sono ritornati

all’autorità di prima istanza affinché proceda come ai considerandi.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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