30.2006.121
posteggiare il veicolo in un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
30 marzo 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.121
Data decisione, Autorità:
30.03.2007, PRPEN
Titolo:
posteggiare il veicolo in un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
PARCHEGGIO
art. 375 let. bis CPC-TI
art. 375 let. ter CPC-TI
Incarto
n.
30.2006.121
8674/610
Bellinzona
30
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 aprile
2006 presentato da
RI 1 ,
contro
la decisione
7 aprile 2006 n. 8674/610 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino,
viste le osservazioni 2 maggio 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 7 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
150.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
“Ha illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace.”
Fatti accertati __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa
in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
l’annullamento o la riduzione della multa.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 375bis
CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei
veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr.
20.
– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase). In caso di violazione del divieto
affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle norme appena
citate – di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il
veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito
avviso autorizzato dal competente giudice di pace”, e meglio da sabato __________
a mercoledì __________.
La decisione impugnata si basa
sul rapporto di denuncia non datato, inoltrato al più tardi il 18 febbraio 2006
- essendo pervenuto alla Sezione della circolazione lunedì 20 febbraio 2006 -
presentato dalla __________, in qualità di rappresentante della Comunione dei
comproprietari del Condominio __________ in via __________ a __________.
4.
L’insorgente, dal canto
suo, non nega la fattispecie, ma si giustifica nel merito asserendo inizialmente
di essere stata costretta a parcheggiare sul fondo in questione a causa di un
ingombro provocato della neve non rimossa dai parcheggi del vicino palazzo,
dove era ospite (cfr. osservazioni 6 marzo 2006), mentre in seguito, nel
gravame, si avvale di un accordo orale concluso con un inquilino del Condominio
__________, secondo il quale sarebbe stata autorizzata a utilizzare il di lui
parcheggio in caso di bisogno.
Nelle osservazioni 6 marzo
2006.
alla Sezione della circolazione, la ricorrente osservava in entrata che: “Volevo
innanzi tutto farvi notare che il rapporto di denuncia non è stato inoltrato
nei termini legali dei tre giorni dell’art. 375 del CPC (dato che come
riscontrato nel rapporto di denuncia non vi è riportata la firma del
denunciante e quindi il termine di tre giorni è ormai trascorso dalla
conoscenza del fatto). Vi chiedo quindi di constatare che il rapporto di
denuncia non è valido”. In sostanza, postulava l’invalidazione della
querela.
5.
Il giudice è chiamato
d’ufficio a verificare i presupposti processuali, quali la tempestività e
l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, quand’anche le argomentazioni
di merito addotte dal multato non fossero liberatorie e apparissero finanche contraddittorie.
In concreto, ci si deve
anzitutto interrogare sulla tempestività delle denuncia - che deve essere
inoltrata entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto
– ritenuto che la stessa è stata verosimilmente presentata dopo la cessazione
della situazione di illiceità, illiceità che è stata accertata già __________
2006.
Nel dubbio, occorre tuttavia concludere per la tempestività della
denuncia, confermata dalla __________ con scritto 9 marzo 2006.
Per quanto attiene all’assenza
di firma sul rapporto di denuncia - censura sollevata dalla ricorrente, come
detto, nelle osservazioni 6 marzo 2006 e di cui non vi è motivo di dubitare,
posto come alla stessa, per quanto risulta a questo giudice, sia pervenuto il
rapporto di denuncia in originale - va anzitutto ricordato che per questo tipo
di dichiarazione di volontà la legge prescrive la forma scritta (cfr. art.
375ter cpv. 2 CPC: “sporgere per iscritto querela”). Gli atti di procedura
scritti devono essere compiuti tramite il deposito di una richiesta o di un
memoriale, datato e sottoscritto da chi si obbliga con l’atto, ritenuto che per
ragioni di sicurezza la firma deve essere fatta di propria mano (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
n. 1436 e s; cfr. inoltre 13 e 14 CO).
Per costante dottrina e
giurisprudenza un atto inoltrato senza firma, con una firma meccanica o
trasmessa meccanicamente (ad es. telefax) non adempie quindi i requisiti della
forma scritta, che come visto richiede per la sua validità la firma autografa
(cfr. DTF 121 II 252 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 2A.546/2001
del 1° maggio 2002). Tuttavia, l’assenza della firma è un vizio sanabile,
trattandosi di un’omissione involontaria: all’interessato, rispettivamente
all’eventuale rappresentante, deve pertanto essere assegnato un termine per regolarizzare
il proprio atto. Tale principio tende a evitare qualsisia tipo di formalismo
eccessivo, permettendo all’interessato di rimediare al difetto (cfr. DTF 121 II
252.
consid. 4b).
In siffatte evenienze, non
potendosi semplicemente pronunciare l’invalidazione della querela per i motivi
sopraesposti, gli atti devono essere ritrasmessi all’autorità di prime cure
affinché assegni un termine ragionevole alla rappresentante della parte
denunciante per sottoscrivere la querela, con la comminatoria che trascorso infruttuoso
detto termine l’atto sarà dichiarato irricevibile.
Il ricorso deve pertanto
essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti ritornati alla
Sezione della circolazione affinché proceda nei suoi incombenti.
Visto l’esito del gravame, non
si prelevano oneri dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti
gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
1.1. Gli atti sono ritornati
all’autorità di prima istanza affinché proceda come ai considerandi.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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