30.2006.122
collidere con l'auto un veicolo sopraggiungente da sinistra dopo essersi arrestati ad uno stop
21 marzo 2007Italiano9 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2006.122
Data decisione, Autorità:
21.03.2007, PRPEN
Titolo:
collidere con l'auto un veicolo sopraggiungente da sinistra dopo essersi arrestati ad uno stop
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.122
7926/606
Bellinzona
21
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 aprile 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
__________ n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 2 maggio 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 7 aprile
2006 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-,
oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per i
seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:
“Alla guida della vettura
TI __________, dopo essersi fermato ad uno “stop”, s’inoltrava in
un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra.”
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, come pure
dell’art. 14 cpv. 1 ONC, nonché degli art. 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
Considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa
sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 36 cpv. 2 LCStr
Fatti
i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza
anche se giungono da sinistra, ritenuto inoltre che il conducente che si
appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti
della strada che già vi circolano, avendo questi ultimi la precedenza (cpv. 4).
In questo contesto, chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la
marcia di chi ne ha diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è
obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 ONC).
Per l’art. 36 cpv. 1 OSStr il
segnale di «Stop» (3.01) obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la
precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina. La linea di
arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto alla carreggiata;
6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un segnale di «Stop»
(3.01). La parte frontale del veicolo non deve oltrepassare la linea di
arresto. La linea di arresto, come anche l’iscrizione della parola «Stop» sulla
carreggiata (6.11) completano il segnale di «Stop», salvo qualora la strada non
abbia un rivestimento resistente. La linea di arresto è completata da una linea
longitudinale continua (6.12); essa non è necessaria sulle strade a senso unico
(art. 75 cpv. 1 e 2 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera in
sostanza alla multata di essersi inoltrata nell’intersezione senza rispettare
la precedenza del veicolo che sopraggiungeva da sinistra, provocando la
collisione.
4. L’insorgente,
dal canto suo, nega ogni addebito. Essa contesta la decisione della Sezione
della circolazione, asserendo che “nelle motivazioni addotte, risultano
delle infrazioni alle ordinanze sulla precedenza e della segnaletica che non
avrei rispettato, ma che in realtà non corrisponde al vero”.
A
suo dire: “L’incidente è accaduto quando la mia vettura era già
completamente immessa sulla carreggiata da diversi secondi (ca. 20), infatti
dopo aver accordato la precedenza, come da legge, alle vetture che
sopraggiungevano, mi sono immessa sulla carreggiata, mi sono fermata per far
passare dei pedoni, ho accennato a ripartire quando un ulteriore gruppo di
ragazzi si è avvicinato alle strisce pedonali, ho accordato anche a loro la
precedenza, solo allora, e mentre stavo per ripartire la vettura che
sopraggiungeva, e che al momento della mia immissione sulla via principale non
era nemmeno visibile, ha iniziato una manovra di sorpasso nei miei confronti a
velocità sostenuta e attivando il segnale acustico, forse non accorgendosi che
fossi ferma in prossimità di un passaggio pedonale” (ricorso 18 aprile 2006).
5. Per
costante giurisprudenza il conducente debitore della precedenza deve volgere il
suo sguardo e la sua attenzione verso tutti i punti in cui potrebbe
sopraggiungere un veicolo prioritario senza distoglierla durante la manovra di
immissione nella strada prioritaria, soprattutto in caso di buona visibilità
(DTF 85 IV 146; 89 IV 103). In particolare alle intersezioni egli deve prestare
grande attenzione, al fine di adempiere il suo dovere di prudenza (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, commentaire, 3e éd., n. 3.4.6. ad art. 36 LCStr, su rinvio
dell’art. 14 ONC). A ciò va aggiunto che, giunto dinnanzi a un segnale di
“stop”, il conducente della vettura ha l’obbligo di fermarsi prima della linea
d’arresto e di rimanervi fino a quando gli altri utenti della strada – vetture
e pedoni – hanno esercitato il loro diritto di precedenza.
In
concreto tale regolamentazione della circolazione stradale non è stata
rispettata. La ricorrente, per sua stessa ammissione, si è infatti immessa nel
Considerandi
flusso della circolazione stradale dopo aver concesso la precedenza ai pedoni
che si trovavano a ridosso del passaggio pedonale, senza controllare una
seconda volta la presenza di veicoli prioritari sopraggiungenti da sinistra.
La
versione dell’insorgente secondo cui prima della collisione si era già immessa
completamente sulla carreggiata, oltre a essere in contraddizione con quanto da
lei asserito di fronte alle forze inquirenti laddove affermava di aver percorso
un “brevissimo tratto” dopo il primo attraversamento (cfr. verbale di
interrogatorio 20 gennaio 2006, pag. 1), non è peraltro compatibile con la
particolare disposizione dell’intersezione in oggetto. Dalla
documentazione fotografica fornita dalla polizia cantonale si evince come il
passaggio pedonale di cui hanno usufruito i pedoni sia ubicato esattamente a
ridosso dell’intersezione e termini addirittura oltre la linea d’arresto: la
precedenza ai pedoni poteva essere data unicamente rimanendo dietro la linea
d’arresto.
A ciò va aggiunto che la
visuale da via __________ su via __________ non è ostruita da nessun elemento
che obblighi il conducente a oltrepassare la linea di demarcazione per scorgere
un’eventuale vettura in transito sulla strada principale. Per gli stessi motivi,
la dichiarazione testimoniale scritta del signor __________ non risulta essere
attendibile.
Quand’anche, per delirio
d’ipotesi, il veicolo della ricorrente si trovasse fermo allo “stop” con le
ruote anteriori oltre la linea d’arresto - ciò che non significa in ogni caso
che si trovasse completamente sulla carreggiata - per consentire il passaggio
dei pedoni (come dichiarato in sede di interrogatorio davanti alla polizia
cantonale subito dopo l’incidente), essa aveva l’obbligo di controllare nuovamente
il traffico sopraggiungente da sinistra prima di immettersi nell’intersezione,
fermandosi all’occorrenza una seconda volta al fine di concedere la precedenza:
questo avrebbe permesso – in ultima analisi – di evitare la collisione. Il
fatto che nel momento in cui sono transitati i pedoni il veicolo del co-protagonista
non fosse visibile – circostanza più che probabile visto che l’attraversamento
della carreggiata richiedeva senz’altro diversi secondi (in questo contesto
avrebbe un senso l’arco temporale di 20 secondi menzionato nel gravame) – non
l’autorizzava certo a ripartire senza prestare la dovuta attenzione al traffico
prioritario, atteso che nel frattempo la situazione stradale ben poteva essere
mutata.
6.
Nell’atto ricorsuale,
l’insorgente sostiene che la colpa della collisione è imputabile unicamente al co-protagonista,
il quale avrebbe perso il diritto prioritario per il fatto che lei si trovava
già completamente sulla strada principale e avrebbe iniziato una manovra di
sorpasso insensata a velocità sostenuta.
Ora, in aggiunta a quanto
espresso al considerando precedente, tale teoria -smentita dal co-protagonista
– appare comunque inverosimile, considerato che la larghezza della carreggiata
in quel punto (oltretutto a senso unico) non consente certo il sorpasso di un
veicolo fermo, come lei pretende, davanti al passaggio pedonale. È invece più
credibile la versione del co-protagonista, il quale ha affermato di aver
tentato di scansare sulla sinistra il veicolo della ricorrente che si era
immessa sulla strada principale quando lui si trovava a 5 metri
dall’intersezione. Non si comprenderebbe altrimenti il motivo per cui egli ha
utilizzato gli avvisatori acustici, circostanza confermata dalla ricorrente
medesima nel gravame.
Giova
infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o
omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua
la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa
(Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne
consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità
di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito
appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere
possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
7.
In siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritene sussistere
alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
La multa inflitta, che tiene
conto delle argomentazioni addotte dalla ricorrente, risulta peraltro essere confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso – infondato - va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio
(art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr, 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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