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Decisione

30.2006.122

collidere con l'auto un veicolo sopraggiungente da sinistra dopo essersi arrestati ad uno stop

21 marzo 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza

anche se giungono da sinistra, ritenuto inoltre che il conducente che si

appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti

della strada che già vi circolano, avendo questi ultimi la precedenza (cpv. 4).

In questo contesto, chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la

marcia di chi ne ha diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è

obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 ONC).

Per l’art. 36 cpv. 1 OSStr il

segnale di «Stop» (3.01) obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la

precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina. La linea di

arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto alla carreggiata;

6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un segnale di «Stop»

(3.01). La parte frontale del veicolo non deve oltrepassare la linea di

arresto. La linea di arresto, come anche l’iscrizione della parola «Stop» sulla

carreggiata (6.11) completano il segnale di «Stop», salvo qualora la strada non

abbia un rivestimento resistente. La linea di arresto è completata da una linea

longitudinale continua (6.12); essa non è necessaria sulle strade a senso unico

(art. 75 cpv. 1 e 2 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr).

3. La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera in

sostanza alla multata di essersi inoltrata nell’intersezione senza rispettare

la precedenza del veicolo che sopraggiungeva da sinistra, provocando la

collisione.

4. L’insorgente,

dal canto suo, nega ogni addebito. Essa contesta la decisione della Sezione

della circolazione, asserendo che “nelle motivazioni addotte, risultano

delle infrazioni alle ordinanze sulla precedenza e della segnaletica che non

avrei rispettato, ma che in realtà non corrisponde al vero”.

A

suo dire: “L’incidente è accaduto quando la mia vettura era già

completamente immessa sulla carreggiata da diversi secondi (ca. 20), infatti

dopo aver accordato la precedenza, come da legge, alle vetture che

sopraggiungevano, mi sono immessa sulla carreggiata, mi sono fermata per far

passare dei pedoni, ho accennato a ripartire quando un ulteriore gruppo di

ragazzi si è avvicinato alle strisce pedonali, ho accordato anche a loro la

precedenza, solo allora, e mentre stavo per ripartire la vettura che

sopraggiungeva, e che al momento della mia immissione sulla via principale non

era nemmeno visibile, ha iniziato una manovra di sorpasso nei miei confronti a

velocità sostenuta e attivando il segnale acustico, forse non accorgendosi che

fossi ferma in prossimità di un passaggio pedonale” (ricorso 18 aprile 2006).

5. Per

costante giurisprudenza il conducente debitore della precedenza deve volgere il

suo sguardo e la sua attenzione verso tutti i punti in cui potrebbe

sopraggiungere un veicolo prioritario senza distoglierla durante la manovra di

immissione nella strada prioritaria, soprattutto in caso di buona visibilità

(DTF 85 IV 146; 89 IV 103). In particolare alle intersezioni egli deve prestare

grande attenzione, al fine di adempiere il suo dovere di prudenza (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, commentaire, 3e éd., n. 3.4.6. ad art. 36 LCStr, su rinvio

dell’art. 14 ONC). A ciò va aggiunto che, giunto dinnanzi a un segnale di

“stop”, il conducente della vettura ha l’obbligo di fermarsi prima della linea

d’arresto e di rimanervi fino a quando gli altri utenti della strada – vetture

e pedoni – hanno esercitato il loro diritto di precedenza.

In

concreto tale regolamentazione della circolazione stradale non è stata

rispettata. La ricorrente, per sua stessa ammissione, si è infatti immessa nel

Considerandi

flusso della circolazione stradale dopo aver concesso la precedenza ai pedoni

che si trovavano a ridosso del passaggio pedonale, senza controllare una

seconda volta la presenza di veicoli prioritari sopraggiungenti da sinistra.

La

versione dell’insorgente secondo cui prima della collisione si era già immessa

completamente sulla carreggiata, oltre a essere in contraddizione con quanto da

lei asserito di fronte alle forze inquirenti laddove affermava di aver percorso

un “brevissimo tratto” dopo il primo attraversamento (cfr. verbale di

interrogatorio 20 gennaio 2006, pag. 1), non è peraltro compatibile con la

particolare disposizione dell’intersezione in oggetto. Dalla

documentazione fotografica fornita dalla polizia cantonale si evince come il

passaggio pedonale di cui hanno usufruito i pedoni sia ubicato esattamente a

ridosso dell’intersezione e termini addirittura oltre la linea d’arresto: la

precedenza ai pedoni poteva essere data unicamente rimanendo dietro la linea

d’arresto.

A ciò va aggiunto che la

visuale da via __________ su via __________ non è ostruita da nessun elemento

che obblighi il conducente a oltrepassare la linea di demarcazione per scorgere

un’eventuale vettura in transito sulla strada principale. Per gli stessi motivi,

la dichiarazione testimoniale scritta del signor __________ non risulta essere

attendibile.

Quand’anche, per delirio

d’ipotesi, il veicolo della ricorrente si trovasse fermo allo “stop” con le

ruote anteriori oltre la linea d’arresto - ciò che non significa in ogni caso

che si trovasse completamente sulla carreggiata - per consentire il passaggio

dei pedoni (come dichiarato in sede di interrogatorio davanti alla polizia

cantonale subito dopo l’incidente), essa aveva l’obbligo di controllare nuovamente

il traffico sopraggiungente da sinistra prima di immettersi nell’intersezione,

fermandosi all’occorrenza una seconda volta al fine di concedere la precedenza:

questo avrebbe permesso – in ultima analisi – di evitare la collisione. Il

fatto che nel momento in cui sono transitati i pedoni il veicolo del co-protagonista

non fosse visibile – circostanza più che probabile visto che l’attraversamento

della carreggiata richiedeva senz’altro diversi secondi (in questo contesto

avrebbe un senso l’arco temporale di 20 secondi menzionato nel gravame) – non

l’autorizzava certo a ripartire senza prestare la dovuta attenzione al traffico

prioritario, atteso che nel frattempo la situazione stradale ben poteva essere

mutata.

6.

Nell’atto ricorsuale,

l’insorgente sostiene che la colpa della collisione è imputabile unicamente al co-protagonista,

il quale avrebbe perso il diritto prioritario per il fatto che lei si trovava

già completamente sulla strada principale e avrebbe iniziato una manovra di

sorpasso insensata a velocità sostenuta.

Ora, in aggiunta a quanto

espresso al considerando precedente, tale teoria -smentita dal co-protagonista

– appare comunque inverosimile, considerato che la larghezza della carreggiata

in quel punto (oltretutto a senso unico) non consente certo il sorpasso di un

veicolo fermo, come lei pretende, davanti al passaggio pedonale. È invece più

credibile la versione del co-protagonista, il quale ha affermato di aver

tentato di scansare sulla sinistra il veicolo della ricorrente che si era

immessa sulla strada principale quando lui si trovava a 5 metri

dall’intersezione. Non si comprenderebbe altrimenti il motivo per cui egli ha

utilizzato gli avvisatori acustici, circostanza confermata dalla ricorrente

medesima nel gravame.

Giova

infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o

omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua

la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa

(Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne

consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità

di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito

appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere

possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

7.

In siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritene sussistere

alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

La multa inflitta, che tiene

conto delle argomentazioni addotte dalla ricorrente, risulta peraltro essere confacentemente

proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso – infondato - va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio

(art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr, 14 cpv. 1 ONC, 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr, 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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