30.2006.129
Perdere la padronanza del veicolo
2 aprile 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2006.129
Data decisione, Autorità:
02.04.2007, PRPEN
Titolo:
Perdere la padronanza del veicolo
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.129
7948/690
Bellinzona
2
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 aprile 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
7 aprile 2006 n. 7948/690 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino,
viste le osservazioni 5 maggio 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione 7 aprile 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 100.-
e alle spese fr. 80.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________, nell’abbordare una curva piegante per lui a sinistra,
perdeva la padronanza di guida, invadeva la corsia di contromano delimitata
dalla linea di sicurezza e collideva con un autoveicolo sopraggiungente in
senso inverso”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr;
3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
la riduzione della multa.
C. Nelle osservazioni 5
maggio 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame
sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Nell’atto ricorsuale
l’insorgente postula il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione
concernente la risoluzione impugnata e, sempre dalla medesima autorità,
l’incarto del controllo tecnico effettuato pochi mesi prima al suo veicolo. L'art.
12.
cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce
al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria
d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di
prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo
(“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine
con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162
consid. 1d). Nella fattispecie il richiamo dell’incarto della Sezione della
circolazione concernente la risoluzione impugnata risulta essere pacifico,
mentre quello relativo al controllo tecnico richiesto non è atto a recare
chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio.
Nulla osta pertanto all’esame
del ricorso nel merito.
3.
Giusta l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza (cfr. anche art. 3 cpv. 1 ONC).
Secondo l’art. 34 cpv.
1.
e 2 LCStr i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà
destra; essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada,
soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale. Sulle strade
dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare
alla destra di queste linee (art. 7 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene
alle norme sulla circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
4.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al
multato di aver perso la padronanza della guida nell’abbordare una curva
piegante per lui a sinistra, di aver invaso la corsia di contromano delimitata
dalla linea di sicurezza e di essere entrato in collisione con un autoveicolo
sopraggiungente in senso inverso.
La decisione si fonda sul
rapporto di constatazione dell’incidente 24 febbraio 2006 allestito da due
agenti della Polizia cantonale sopraggiunti sul posto dopo l’incidente, i quali
hanno precisato che “dalla nostra costatazione e dalle dichiarazioni rese
dai protagonisti, il sinistro può essere così riassunto: RI 1 circolava da __________
verso __________. Giunto in territorio di __________ in via __________, mentre
affrontava una curva piegante a sinistra, perdeva la padronanza del veicolo
andando a invadere la corsia opposta e collidendo contro la fiancata destra [recte:
sinistra] del veicolo condotto da __________. A causa dell’urto quest’ultimo
andava o collidere con l’altra fiancata contro un muro sito alla sua destra,
senza comunque danneggiarlo. __________ ha attribuito la perdita di padronanza
del veicolo all’asfalto scivoloso e al fatto che la sua vettura aveva la
trazione posteriore. Dalla nostra costatazione si è potuto accertare che la
pavimentazione stradale era asciutta” (cfr. informazioni complementari al
rapporto di polizia).
5.
Il ricorrente, dal canto
suo e benché non neghi di aver perso la padronanza del veicolo causando la
collisione, contesta che l’accaduto possa essere ascritto a sua colpa. Egli,
sin dall’intervento della Polizia cantonale, sostiene infatti che la mancata
padronanza del veicolo e la conseguente collisione è imputabile unicamente alla
presenza di ghiaccio sul manto stradale (forza maggiore).
A sostegno della propria tesi
il ricorrente sottolinea come la velocità a cui procedeva e l’equipaggiamento
del suo veicolo fossero adeguati alle circostanze del caso.
6.
Nell’evenienza concreta,
gli agenti della Polizia cantonale intervenuti sul luogo dell’incidente hanno
immediatamente costatato l’assenza di ghiaccio sulla carreggiata, specificando
al contrario che il fondo stradale era asciutto.
Nel verbale d’interrogatorio 7
febbraio 2006 gli stessi agenti hanno inoltre fatto notare al denunciato che
sulla strada si poteva unicamente costatare la presenza di un lieve manto di
sale assorbito dall’asfalto, circostanza rimasta incontestata e della quale non
vi è comunque motivo di dubitare. Tuttavia, anche nella denegata ipotesi in cui
sul manto stradale fosse presente del ghiaccio, la circostanza non sarebbe
comunque liberatoria.
7.
Giusta l’art. 4 cpv. 2
ONC il conducente deve circolare lentamente, se la strada è coperta di neve, di
ghiaccio, di foglie bagnate o di ghiaietto, specialmente qualora il veicolo
traini rimorchi.
Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale non è possibile determinare in modo oggettivo quale sia
la velocità indicata in questi casi. La stessa sarà valutata di caso in caso
prendendo in considerazione la configurazione della strada, la densità del
traffico, le caratteristiche del veicolo e del suo carico, la natura dei
copertoni, ecc. Il conducente deve tuttavia prendere tutte le precauzioni
necessarie per impedire al veicolo di sbandare e, se del caso, viaggiare a
passo d’uomo (DTF 101 IV 221 consid. 1).
Nella concreta
fattispecie, va anzitutto rilevato che durante il mese di febbraio, ma in
generale durante tutto il periodo invernale, bisogna attendersi la presenza di
lastre di ghiaccio sulla carreggiata in determinate ore della giornata, ciò che
consente quindi di escludere che si tratti di forza maggiore.
Il ricorrente non può quindi giustificare
l’accaduto con l’eventuale presenza di ghiaccio e sottrarsi alle proprie
responsabilità con l’ottimo stato del veicolo e con la velocità ridotta (quasi
a “passo d’uomo”; cfr. ricorso punto 2, pag. 2) a cui circolava, circostanza quest’ultima
di cui vi è senz’altro motivo di dubitare (già solo per il fatto che ha perso
il controllo del proprio veicolo su una strada in salita). In proposito, si noti
infatti che, contrariamente a quanto assunto per la prima volta nel gravame, in
sede di interrogatorio dinanzi alle forze inquirenti egli asseriva che “posso
stimare una velocità (n.d.r.: al momento del sinistro) di circa 50 km/h”
(verbale 7 febbraio 2005 [recte: 2006], pag. 1 in fine).
Al di là di dell’evidente
incongruenza (che lascia invero dubitare della credibilità del ricorrente), è
palese che la velocità da lui tenuta - fors’anche perché tradito
dall’abitudine, visto che per sua stessa ammissione percorreva tutti i giorni
il tratto stradale sul quale è avvenuta la collisione al fine di recarsi al
lavoro - non era sufficientemente adeguata alla configurazione della strada,
caratterizzata da una curva stretta con visuale tra l’altro limitata (cfr.
documentazione fotografica), alle condizioni del manto stradale, che in quel
periodo dell’anno risulta essere particolarmente sdrucciolevole e, non da
ultimo, alle caratteristiche meccaniche del veicolo da lui stesso evidenziate (trazione
posteriore). Se la velocità fosse stata adattata alle circostanze concrete e
oggettive del caso, la perdita di padronanza così come la collisione non
avrebbero avuto luogo.
8.
In definitiva, l’insorgente
postula una riduzione della multa inflittagli dalla Sezione della circolazione
in applicazione del principio della proporzionalità, considerato che è
incensurato, e riferendosi a casi analoghi in cui l’autorità cantonale ha
inflitto sanzioni ben minori. Il confronto sfugge a ogni disamina già solo per
il fatto che gli esempi evocati si riferiscono a fattispecie diverse.
Per quanto attiene al
raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti
in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni
fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive
e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz,
La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV
44.
pag. 47 consid. 2c).
In concreto, la multa
inflitta - che tiene già conto del fatto che egli non ha precedenti in materia
di circolazione stradale - risulta confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
9.
Per i motivi sopra
elencati il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. art. 31 cpv. 1, 34
cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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