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Decisione

30.2006.129

Perdere la padronanza del veicolo

2 aprile 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione 7 aprile 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 100.-

e alle spese fr. 80.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________, nell’abbordare una curva piegante per lui a sinistra,

perdeva la padronanza di guida, invadeva la corsia di contromano delimitata

dalla linea di sicurezza e collideva con un autoveicolo sopraggiungente in

senso inverso”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr;

3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

la riduzione della multa.

C. Nelle osservazioni 5

maggio 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame

sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Nell’atto ricorsuale

l’insorgente postula il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione

concernente la risoluzione impugnata e, sempre dalla medesima autorità,

l’incarto del controllo tecnico effettuato pochi mesi prima al suo veicolo. L'art.

12.

cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce

al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria

d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di

prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo

(“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine

con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162

consid. 1d). Nella fattispecie il richiamo dell’incarto della Sezione della

circolazione concernente la risoluzione impugnata risulta essere pacifico,

mentre quello relativo al controllo tecnico richiesto non è atto a recare

chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio.

Nulla osta pertanto all’esame

del ricorso nel merito.

3.

Giusta l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza (cfr. anche art. 3 cpv. 1 ONC).

Secondo l’art. 34 cpv.

1.

e 2 LCStr i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà

destra; essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada,

soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale. Sulle strade

dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare

alla destra di queste linee (art. 7 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene

alle norme sulla circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

4.

La Sezione della

circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al

multato di aver perso la padronanza della guida nell’abbordare una curva

piegante per lui a sinistra, di aver invaso la corsia di contromano delimitata

dalla linea di sicurezza e di essere entrato in collisione con un autoveicolo

sopraggiungente in senso inverso.

La decisione si fonda sul

rapporto di constatazione dell’incidente 24 febbraio 2006 allestito da due

agenti della Polizia cantonale sopraggiunti sul posto dopo l’incidente, i quali

hanno precisato che “dalla nostra costatazione e dalle dichiarazioni rese

dai protagonisti, il sinistro può essere così riassunto: RI 1 circolava da __________

verso __________. Giunto in territorio di __________ in via __________, mentre

affrontava una curva piegante a sinistra, perdeva la padronanza del veicolo

andando a invadere la corsia opposta e collidendo contro la fiancata destra [recte:

sinistra] del veicolo condotto da __________. A causa dell’urto quest’ultimo

andava o collidere con l’altra fiancata contro un muro sito alla sua destra,

senza comunque danneggiarlo. __________ ha attribuito la perdita di padronanza

del veicolo all’asfalto scivoloso e al fatto che la sua vettura aveva la

trazione posteriore. Dalla nostra costatazione si è potuto accertare che la

pavimentazione stradale era asciutta” (cfr. informazioni complementari al

rapporto di polizia).

5.

Il ricorrente, dal canto

suo e benché non neghi di aver perso la padronanza del veicolo causando la

collisione, contesta che l’accaduto possa essere ascritto a sua colpa. Egli,

sin dall’intervento della Polizia cantonale, sostiene infatti che la mancata

padronanza del veicolo e la conseguente collisione è imputabile unicamente alla

presenza di ghiaccio sul manto stradale (forza maggiore).

A sostegno della propria tesi

il ricorrente sottolinea come la velocità a cui procedeva e l’equipaggiamento

del suo veicolo fossero adeguati alle circostanze del caso.

6.

Nell’evenienza concreta,

gli agenti della Polizia cantonale intervenuti sul luogo dell’incidente hanno

immediatamente costatato l’assenza di ghiaccio sulla carreggiata, specificando

al contrario che il fondo stradale era asciutto.

Nel verbale d’interrogatorio 7

febbraio 2006 gli stessi agenti hanno inoltre fatto notare al denunciato che

sulla strada si poteva unicamente costatare la presenza di un lieve manto di

sale assorbito dall’asfalto, circostanza rimasta incontestata e della quale non

vi è comunque motivo di dubitare. Tuttavia, anche nella denegata ipotesi in cui

sul manto stradale fosse presente del ghiaccio, la circostanza non sarebbe

comunque liberatoria.

7.

Giusta l’art. 4 cpv. 2

ONC il conducente deve circolare lentamente, se la strada è coperta di neve, di

ghiaccio, di foglie bagnate o di ghiaietto, specialmente qualora il veicolo

traini rimorchi.

Per costante giurisprudenza

del Tribunale federale non è possibile determinare in modo oggettivo quale sia

la velocità indicata in questi casi. La stessa sarà valutata di caso in caso

prendendo in considerazione la configurazione della strada, la densità del

traffico, le caratteristiche del veicolo e del suo carico, la natura dei

copertoni, ecc. Il conducente deve tuttavia prendere tutte le precauzioni

necessarie per impedire al veicolo di sbandare e, se del caso, viaggiare a

passo d’uomo (DTF 101 IV 221 consid. 1).

Nella concreta

fattispecie, va anzitutto rilevato che durante il mese di febbraio, ma in

generale durante tutto il periodo invernale, bisogna attendersi la presenza di

lastre di ghiaccio sulla carreggiata in determinate ore della giornata, ciò che

consente quindi di escludere che si tratti di forza maggiore.

Il ricorrente non può quindi giustificare

l’accaduto con l’eventuale presenza di ghiaccio e sottrarsi alle proprie

responsabilità con l’ottimo stato del veicolo e con la velocità ridotta (quasi

a “passo d’uomo”; cfr. ricorso punto 2, pag. 2) a cui circolava, circostanza quest’ultima

di cui vi è senz’altro motivo di dubitare (già solo per il fatto che ha perso

il controllo del proprio veicolo su una strada in salita). In proposito, si noti

infatti che, contrariamente a quanto assunto per la prima volta nel gravame, in

sede di interrogatorio dinanzi alle forze inquirenti egli asseriva che “posso

stimare una velocità (n.d.r.: al momento del sinistro) di circa 50 km/h”

(verbale 7 febbraio 2005 [recte: 2006], pag. 1 in fine).

Al di là di dell’evidente

incongruenza (che lascia invero dubitare della credibilità del ricorrente), è

palese che la velocità da lui tenuta - fors’anche perché tradito

dall’abitudine, visto che per sua stessa ammissione percorreva tutti i giorni

il tratto stradale sul quale è avvenuta la collisione al fine di recarsi al

lavoro - non era sufficientemente adeguata alla configurazione della strada,

caratterizzata da una curva stretta con visuale tra l’altro limitata (cfr.

documentazione fotografica), alle condizioni del manto stradale, che in quel

periodo dell’anno risulta essere particolarmente sdrucciolevole e, non da

ultimo, alle caratteristiche meccaniche del veicolo da lui stesso evidenziate (trazione

posteriore). Se la velocità fosse stata adattata alle circostanze concrete e

oggettive del caso, la perdita di padronanza così come la collisione non

avrebbero avuto luogo.

8.

In definitiva, l’insorgente

postula una riduzione della multa inflittagli dalla Sezione della circolazione

in applicazione del principio della proporzionalità, considerato che è

incensurato, e riferendosi a casi analoghi in cui l’autorità cantonale ha

inflitto sanzioni ben minori. Il confronto sfugge a ogni disamina già solo per

il fatto che gli esempi evocati si riferiscono a fattispecie diverse.

Per quanto attiene al

raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti

in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni

fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive

e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz,

La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV

44.

pag. 47 consid. 2c).

In concreto, la multa

inflitta - che tiene già conto del fatto che egli non ha precedenti in materia

di circolazione stradale - risulta confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

9.

Per i motivi sopra

elencati il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. art. 31 cpv. 1, 34

cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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