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Decisione

30.2006.13

Imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di una strada industriale

27 ottobre 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

30.2006.13

Data decisione, Autorità:

27.10.2009, TE

Titolo:

Imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di una strada industriale

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 13 cpv. segg LCM

Incarto n.

30.2006.13

Lugano

27 ottobre 2009

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Eraldo Pianetti

arch. Alberto Canepa

segretario

giudiziario

Enzo

Barenco

statuendo

sul ricorso presentato in data 31 marzo 2006 da

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

la

decisione su reclamo emanata il 27 febbraio 2006 dal Municipio di __________

nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti

la realizzazione della Strada Industriale Lotto I e II (Via __________ - Via __________),

relativamente al mapp. no. 162 RFD di __________,

causa

congiunta per un’unica istruttoria con l’inc. no. 30.2007.48 inerente la

procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la costruzione

dell’accesso alla strada industriale della part. no. 162,

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1. La zona industriale-comparto

est di __________ è ubicata a cavallo delle località __________ e __________.

In passato essa era servita, a partire della strada cantonale del __________,

da Via __________, da Via __________, che corre lungo il sedime ferroviario, e

da Via __________, quest’ultima costituita da un semplice passaggio sterrato

attraverso sedimi privati.

Nel vigente PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione

del 7.5.2002 (revisione 1996), il primo tratto di Via __________ è qualificato

come strada di servizio, mentre Via __________ e la strada lungo l’argine del

riale __________ (già sterrata) sono definite strade prevalentemente pedonali;

Via __________, prolungata verso nord e verso sud, è segnata invece come strada

di raccolta.

1.2. Il mapp. no. 162 è un terreno inedificato di 17'897 mq ubicato nella zona

industriale-comparto est; retrostante rispetto alla strada di raccolta, esso confina

a nord con Via __________ e ad ovest con il riale __________.

Nell’ambito della revisione del PR la proprietaria ha impugnato il piano

rivendicando la garanzia di un accesso veicolare da Via __________ o, in

subordine, dalla strada prevalentemente pedonale; più subordinatamente ancora,

ha sollecitato una indennità di espropriazione.

Il ricorso, respinto dal Consiglio di Stato, è stato riproposto dinanzi al

Tribunale della pianificazione del territorio che, su richiesta delle parti, ha

sospeso la procedura. Il Comune aveva infatti preannunciato l’adozione di una

variante che, per creare un accesso al mapp. no. 162, modificava parzialmente

la gerarchia della strada d’argine assegnandole, per una lunghezza di ca. 70

ml, funzione di strada di servizio con imbocco dalla strada di raccolta. Tale

modifica, concretizzata nelle forme di una variante di poco conto, è stata

approvata dal Consiglio di Stato con decisione del 18.5.2004 che non è stata

impugnata. Perciò, con decreto del 18.8.2004, il Tribunale della pianificazione

del territorio ha stralciato il ricorso, a suo tempo interposto dalla proprietaria,

in quanto divenuto privo di oggetto (TPT inc. no. 90.2002.85).

1.3. Nel frattempo, considerata la presenza di importanti aziende nel

comprensorio ed in ragione dell’inadeguatezza delle vie di accesso, il Municipio ha

risolto di urbanizzare la zona industriale-comparto est costruendo, in

attuazione del PR, il primo tratto della strada di raccolta, e cioè il primo

tratto della nuova strada industriale (lotti I e II): la cosiddetta camionale.

L’intervento, proposto con messaggio 8/2000, è stato approvato in data

25.9.2000 dal Consiglio Comunale che a tal fine ha stanziato un credito di

investimento di fr. 4'296'817.- ed autorizzato il prelievo di contributi di

miglioria nell’ordine del 60% del costo totale.

In esito all’entrata in vigore della nota variante di PR, in data 14.2.2005 il

Consiglio Comunale ha inoltre approvato la realizzazione della strada di

servizio, quale nuovo accesso al mapp. no. 162, il relativo credito di

costruzione di fr. 241'000.- ed il prelievo di contributi di miglioria in ragione

del 100% a carico del fondo medesimo (MM 20/2004).

Tali risoluzioni legislative sono cresciute incontestate in giudicato.

L’esecuzione delle due opere stradali, che hanno comportato espropriazioni

varie, è avvenuta come d’uso previa pubblicazione degli atti, approvazione dei

progetti definitivi e svolgimento delle procedure espropriative giusta la Legge

sulle strade, nella versione in vigore all’epoca, ed alla Legge di

espropriazione (TE inc. no. 3/01, 50/02, 20.2005.37).

1.4. Il mapp. no. 162 si trova, perciò, ad essere colpito da due procedure di

prelievo di contributi di miglioria: l’una dipendente dalla costruzione della

nuova camionale e l’altra dalla costruzione del nuovo accesso. Entrambe

contestate con motivazioni sostanzialmente analoghe, esse sono state congiunte

per una unica istruttoria (art. 23 LCM e 51 LPamm).

1.5. Oggetto del presente giudizio è il contributo di miglioria emesso per la

costruzione della nuova camionale.

Il Municipio ha avviato la procedura pubblicando il prospetto dal

16.8 al 15.9.2004 e notificando un avviso personale ai contribuenti

interessati.

RI 1, in veste di proprietaria del mapp. no. 162, è stata assoggettata al

pagamento di un contributo di miglioria di fr. 143'891.90.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

risoluzione del 27.2.2006.

Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, la proprietaria

contesta di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, la natura

dell’opera stessa, e gli elementi di calcolo dei contributi.

Con risposta dell’11.4.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame.

L’udienza di conciliazione svoltasi il 4.10.2006 ha avuto esito infruttuoso.

Esperiti i sopralluoghi del 20.2/2.4.2008 e conclusa l’istruttoria, le parti sono

comparse al dibattimento finale del 14.1.2009 riconfermandosi nelle rispettive

tesi e domande.

Considerandi

2.

Preliminarmente (e per mero

scrupolo di motivazione) si osserva che nel corso della procedura il mapp. no.

162.

è stato alienato mediante esercizio di un diritto di compera (cfr. d.g.

3601.

del 25.3.2008). Con scritto del 30.12.2008 l’acquirente ha chiesto di

subentrare nella presente procedura, domanda che ha però ritirato all’udienza

finale.

A giusta ragione.

In effetti, prescindendo dall’unica valida ipotesi di subingresso nella lite,

data in caso di successione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per

analogia in virtù del rinvio di agli art. 23 LCM e 24 LPamm.), il debito

derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile: ne risponde

soltanto colui che è iscritto come proprietario a RF al momento della

pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM). Eventuali clausole

contrattuali contrarie, specie di assunzione dell’onere contributivo da parte

dell’acquirente, valgono unicamente inter partes e non sono opponibili al

Comune (RDAT II-1991 no. 55; RtiD II-2005 no. 24; Knecht,

Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p.

76).

All’epoca della pubblicazione del prospetto (16.8-15.9.2004) RI 1 era ancora

proprietaria del mapp. no. 162 e di conseguenza resta soggetto imponibile.

3.

La ricorrente afferma che la nuova

camionale è legata inscindibilmente al collegamento della futura superstrada __________

e costituisce un elemento fondamentale del piano generale degli assi stradali

di attraversamento del Comune, voluto per alleggerire la strada cantonale del __________.

Perciò essa è parte integrante dell’urbanizzazione di base ed in quanto tale

non è imponibile.

La censura è irricevibile: la ricorrente trascura che la natura dell’opera, come

la legittimità stessa dell’imposizione, sono temi ormai insindacabili. Infatti

per giurisprudenza ripetutamente confermata ed acquisita la decisione di

principio sul prelievo di contributi, sulla natura dell’urbanizzazione e sulla

quota imponibile è di competenza esclusiva del legislativo comunale (RDAT

II-1998 no. 29 c. 4b). Le contestazioni vertenti su tali elementi vanno dunque

sollevate impugnando la risoluzione del legislativo dinanzi al Consiglio di

Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT

II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26).

In concreto il Consiglio Comunale ha deciso il prelievo di contributi di

miglioria per la costruzione della camionale con risoluzione del 25.9.2000; nel

contempo, assimilando la strada ad un’opera di urbanizzazione generale, ha

fissato la quota imponibile al 60% del costo complessivo (art. 7 cpv. 1 LCM).

Come già evidenziato tale risoluzione è cresciuta incontestata in giudicato.

Pertanto in questa sede non può essere rimessa in discussione.

4.

4.1

I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è

finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno

standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la

sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto

conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti

ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art.

5.

p. 16-17).

La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di

urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse

derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,

Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p.

38.

ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

4.2

La nuova camionale, che ha sostituito il preesistente tracciato sterrato

di Via __________, è una strada di raccolta ubicata nella zona di __________ ed

accessibile dalla strada cantonale del __________ con imbocco da Via __________,

in zona __________. Essa si estende da sud verso nord, oltrepassando il riale __________,

su una lunghezza complessiva di ca. 873 ml per terminare a fondo cieco

all’altezza del confine meridionale del mapp. no. 2444.

La strada consta di una carreggiata di ml 7 cui si aggiungono lateralmente una

banchina e un marciapiede di ml 1.50 ognuno. Per i dettagli del progetto si

rinvia alla relazione tecnica, qui bastando rimarcare che esso include tutti

gli interventi indispensabili per la costruzione a nuovo di una strada, in

particolare la sistemazione del sottofondo, la collocazione delle

infrastrutture e la posa della pavimentazione rifinita con bordure di

delimitazione.

Stando agli indirizzi pianificatori cantonali e comunali, in futuro la

camionale dovrebbe essere completata verso sud con un secondo tratto nelle zone

__________, e raccordata a nord alla superstrada __________ __________ in zona __________

(cfr. piano del traffico settore sud; piano generale della superstrada __________).

Con l’esecuzione della nuova strada il comprensorio è dunque stato urbanizzato

in maniera consona allo sfruttamento ammesso.

4.3

La ricorrente contesta di aver tratto un vantaggio particolare affermando

che l’opera è monca ed incompiuta. Inscindibilmente correlata con il raccordo

alla superstrada __________, che tutt’ora non è realizzato, la camionale non

permetterebbe né un collegamento con le arterie principali di traffico, né un

accesso idoneo al mapp. no. 162.

La censura è inconsistente.

Come già evidenziato, la camionale è accessibile da Via __________ che sbocca

direttamente sulla strada cantonale del __________, arteria principale di collegamento

e di transito verso il __________. Il mapp. no. 162 ha accesso alla camionale

attraverso la strada di servizio lungo l’argine del riale. Pertanto,

contestando le possibilità di allacciamento e di accesso la ricorrente nega

l’evidenza.

Come si evince univocamente dal MM 8/2000 e dalla documentazione annessa

(relazione tecnica e piani), l’obiettivo dell’opera è di ovviare a dichiarate

carenze nell’urbanizzazione della zona industriale-comparto est, assicurando

allo specifico comprensorio un accesso stradale confacente per favorire

l’insediamento di industrie e l’ampliamento di aziende già presenti. Il tutto

conformemente agli orientamenti pianificatori ed alla destinazione sancita dal

PR.

Nel presentare il progetto il Municipio ha specificato che la camionale sarebbe stata a fondo

cieco, e che il raccordo con la superstrada non sarebbe stato attuato

nell’immediato per l’ovvia ragione che quest’ultima, seppur pianificata, è

ancora tutta da progettare concretamente. Esso ha infine anche indicato di aver

comunque tenuto conto della superstrada progettando la camionale nell’ottica

dell’eventuale realizzazione futura di un raccordo.

Il fatto che il raccordo con la superstrada non sia stato realizzato non

significa evidentemente che i fondi serviti dalla nuova camionale non abbiano

tratto alcun vantaggio particolare. Ben al contrario, tale vantaggio risiede

nella strada stessa, e specialmente nella sua palese funzionalità, essendo

stata costruita secondo criteri tecnicamente ottimali e sicuri, ed avendo essa

indubbiamente migliorato l’agibilità del settore e la qualità di percorrenza

indispensabili ai fini dello sfruttamento ammesso. Con ciò l’obiettivo che si è

posto il Municipio è stato raggiunto.

Del resto gli intendimenti dell’esecutivo, come anche lo scopo e le componenti

dell’opera imposta, sono stati perfettamente recepiti dal Consiglio Comunale

che ha autorizzato l’intervento ed il prelievo di contributi di miglioria a

maggioranza e con piena cognizione di causa (cfr. verbali della commissione

edilizia e della commissione della gestione). Di conseguenza, eventuali

contestazioni sull’opera come tale e sul principio dell’imposizione avrebbero

dovuto essere sollevate impugnando la risoluzione legislativa nelle forme ed

entro i termini stabiliti dagli art. 208 ss LOC.

4.4

La ricorrente sostiene, inoltre, che nei piani pubblicati non è stato

predisposto né indicato l’accesso al mapp. no. 162 dalla camionale secondo

quanto previsto dalla nota modifica del PR, così come non è stato specificato

l’onere finanziario per la sua realizzazione. Pertanto, mancando tale accesso e

non potendone usufruire, la proprietà non beneficia affatto dell’opera.

Questa tesi è contraddittoria e manifestamente non regge.

Si ribadisce che il mapp. no. 162 dispone di un accesso veicolare dalla

camionale attraverso la strada di servizio lungo l’argine del riale __________:

accesso formalmente sancito in sede pianificatoria con l’approvazione

governativa della variante del PR in data 18.5.2004 e chiaramente segnato anche

sul piano del perimetro dei contributi.

All’epoca della pubblicazione del prospetto dei contributi (16.8-15.9.2004)

tale accesso era dunque garantito. Garanzia alla quale consegue quella

possibilità d’uso dell’opera che basta per ammettere il vantaggio particolare (RtiD

II-2008 no. 31 c. 4.4 e rinvii).

Pertanto la censura si rivela, oltre che irragionevole, quanto meno

pretestuosa.

4.5

La ricorrente contesta, infine, di aver tratto un vantaggio particolare dalla

costruzione della camionale poiché il mapp. no. 162, oltre ad essere già

interamente urbanizzato, ha sempre avuto un accesso veicolare sufficiente e

idoneo da Via __________.

La circostanza che la zona fosse, in qualche modo, già servita ed in parte

attrezzata risulta dagli atti e non è contestata dal Comune. Questo non è,

tuttavia, un elemento risolutivo poiché la preesistenza di infrastrutture di

principio non invalida i benefici indotti da un’opera nuova; basti pensare che

una opera di urbanizzazione realizzata a nuovo viene progettata secondo metodi

tecnicamente progrediti (cfr. art. 6 Lstr.) e tenuto conto di esigenze che non

sono immutabili specie in un comprensorio che, come quello in esame, non è

ancora completamente insediato. In concreto bisogna piuttosto considerare il

risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale è stata creata una

struttura pubblica nuova, completa e conforme alle esigenze di zona i cui

benefici, risultanti dal confronto tra la situazione attuale e quella

pregressa, sono incontrovertibili: è bastato il sopralluogo per averne chiara

conferma.

Non è decisivo, neppure, che Via __________ adempia, secondo la ricorrente,

alle necessità del mapp. no. 162 poiché questo è un argomento che, oltre ad

esprimere una opinione prettamente soggettiva, trascura del tutto la gerarchia

stradale sancita nel PR. Come già evidenziato Via __________ è assegnata alla

categoria delle strade prevalentemente pedonali e, stando al piano viario, non

sono prevedibili allargamenti del calibro attuale; già solo per questo motivo essa

non si presta ad un traffico veicolare di tipo industriale con mezzi pesanti. A

ciò si aggiunge che il sedime stradale è irregolare e raggiunge un calibro massimo di 3.65

ml; la sua pavimentazione, che poggia su fondazioni vetuste, appare uniforme

solo nella parte iniziale, lunga poco meno di una trentina di metri, per

ridursi poi ad una superficie bituminosa dissestata ed a tratti rappezzata

(cfr. doc. fotografica; verbale sopralluogo 2.2.2008). In definitiva si tratta

perciò di una via di accesso che poteva essere accettabile in passato poiché,

considerato lo stato pregresso di Via __________, non vi erano alternative

valide. E’ tuttavia palese che, seppur percorribile, Via __________ non sia

adeguata ad un’area industriale poiché impedisce, o comunque non garantisce, la

possibilità di transito regolare con mezzi pesanti.

Ferme restando tali premesse, nondimeno non può essere trascurato che, sempre

stando al piano viario, Via __________ non è completamente preclusa al

traffico, bensì resta aperta al transito veicolare per i confinanti, quanto

meno con veicoli leggeri. Il mapp. no. 162, ubicato lungo il tratto meno

deteriorato della strada, vi dispone quindi comunque di un accesso, sia pure

limitato ai veicoli leggeri. Ciò pone la proprietà in una situazione lievemente

differente rispetto ai terreni posti a valle della camionale ed a quelli che hanno

anche un fronte su Via __________ tuttavia lungo il tratto più dissestato: per

questi fondi, infatti, l’unica consona via di accesso con veicoli pesanti e

leggeri è la camionale stessa. In quest’ottica il mapp. no. 162 ha dunque

tratto un vantaggio minore.

5.

5.1

La ricorrente contesta, in

riferimento al calcolo del contributo, che il costo della strada di servizio non

sia stato specificato; per questo motivo i vantaggi per il mapp. no. 162, e

dunque il contributo al mq, non sono stati correttamente determinati.

Essa lamenta inoltre una disparità di trattamento rispetto ai mapp. no. 185 e

182.

5.2

A norma dell’art. 8 LCM, la quota a carico degli interessati è

ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della

superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di

sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali

circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità del singolo

vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di

criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e

di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità

di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio 2862 cit., ad art. 9

p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29

c. 5.1 e rinvii).

Il criterio decisivo per la ripartizione dei contributi è il vantaggio

particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1).

In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone

moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.

95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss.

1976, p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.3

La ricorrente vorrebbe, in sostanza, che il contributo a suo carico per la

nuova camionale sia stabilito tenendo conto dei costi per la costruzione della

strada di servizio.

Tuttavia, se da un lato una correlazione tra la camionale e la strada di

servizio non può certamente essere negata, d’altro lato va tenuto presente che i

contributi in esame sono prelevati per la camionale in relazione alla quale,

come si è visto, il vantaggio particolare risulta già dalla sola possibilità

d’uso sancita con il PR. Di conseguenza i costi per la strada di servizio,

peraltro decisa e costruita in epoca successiva, non possono incidere in alcun

modo sul contributo, esattamente come non potrebbero incidere eventuali costi

di urbanizzazione interna, specie nel caso di grandi superfici a carattere

industriale, ai quali devono evidentemente provvedere i proprietari.

Quanto all’asserita disparità, va osservato che al mapp. no. 182 non è per

nulla stato riservato un trattamento di favore: il fondo è imposto con un

fattore di ponderazione 1, uguale a quello applicato al mapp. no. 162 e agli

altri fondi inclusi nel comprensorio. Al mapp. no. 185 è invece riconosciuta una

riduzione poiché, essendo ubicato a cavallo del limite meridionale dell’opera, ne

usufruisce solo per un tratto limitato. A fronte di situazioni palesemente

diverse tra loro, il principio della parità di trattamento non è dunque

pertinente.

Ciò detto, il vantaggio lievemente ridotto conseguito dal mapp. no. 162

giustifica un’altrettanto lieve correzione del fattore di ponderazione. Tale

ritocco, circoscritto e facilmente applicabile, per economia di giudizio può

essere eseguito in questa sede senza rinvio degli atti al Comune.

Posti i fattori adoperati dal Municipio (1 per il massimo e 0.5 per il minimo

vantaggio), per confronti e apprezzamento pare equo riconoscere al mapp. no.

162.

un fattore di ponderazione 0.75 anziché 1.

L’inserimento del nuovo parametro nella scheda di calcolo, che modifica la

superficie totale di computo (a mq 224'937.76) ed il contributo al mq (a fr.

8.

), riduce il contributo per il mapp. no. 162 da fr. 143'891.90 a fr.

110'066.55.

6.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm), e quindi

sono poste a carico della ricorrente per ¾ e del Comune per ¼.

Le parti, entrambe rappresentate da un legale, sono tenute a rifondere

reciprocamente le ripetibili.

La procedura è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Regolamento

cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria, e

pertanto le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente (art. 16 cpv.

2.

Reg). Esse vanno dunque commisurate alla consulenza offerta per l’adempimento

dei mandati, e cioè tenendo conto della diligenza dimostrata, del tempo

impiegato, come pure della durata e delle difficoltà della causa (RDAT

II-1994 no. 66; TRAM 50.2008.4 del 5.2.2009 in re V.).

Nella fattispecie concreta bisogna considerare, inoltre, che i legali hanno

operato nell’ambito di due cause congiunte fondate su un complesso di

contestazioni per lo più similari.

Indubbiamente i mandati sono stati assolti con la dovuta diligenza. Tenuto

conto delle esigenze legate allo studio delle pratiche, della stesura delle

memorie, della partecipazione alle udienze di rito, delle conferenze e della

corrispondenza appare equo ritenere che l’avv. RA 1 abbia dedicato 30 ore ad

ambedue le pratiche; l’indennità di patrocinio complessiva ammonta quindi a fr

7'500.- (fr. 250.- x 30). Sulla base degli stessi elementi può essere ritenuto

che l’avv__________ abbia speso, invece, una ventina di ore per entrambi gli

incarti, sicché l’indennità di patrocinio complessiva è di fr. 5’000.- (fr.

250.

- x 20).

Tali indennità sono riconosciute proporzionalmente alla soccombenza ed in

ragione di 2/3 per la camionale e di 1/3 per la strada di servizio.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 162 è ridotto a

fr. 110'066.55.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.-

sono a carico della ricorrente per ¾ e del Comune per ¼.

A titolo di ripetibili il Comune verserà alla ricorrente fr. 1’250.- e

quest’ultima corrisponderà al Comune fr. 2’500.-.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale, Losanna, entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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