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Decisione

30.2006.130

taglio d'alberi senza autorizzazione

2 maggio 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 7 aprile 2006 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'500.-, oltre alla tassa e alle spese di

giustizia di complessivi fr. 100.-, per aver eseguito un taglio d’alberi sul

mappale n. __________ di sua proprietà, nel Comune di __________ (con

riferimento al rapporto di contravvenzione 2 agosto 2006).

Fatti accertati in occasione

di un sopralluogo avvenuto il 20 maggio 2005 in territorio di __________. La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e LFo;

38 LCFo e 39 cpv. 1 RLCFo.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Il ricorrente chiede

preliminarmente l’annullamento in ordine della decisione impugnata, poiché, a

suo dire, resa in violazione dei suoi diritti più elementari di difesa e di

essere sentito, come pure della garanzia del doppio grado di giudizio, stante

il rifiuto ingiustificato della Sezione forestale di assumere una prova

offerta, e meglio il rifiuto di esperire un sopralluogo alla presenza di tutte

le parti interessate.

Per

costante giurisprudenza, l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta

delle prove presentate in tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le

stesse non siano manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito

o che si tratti di provare un fatto irrilevante. Le parti non hanno cioè

diritto all'assunzione di tutti gli accertamenti proposti. Secondo questa

regola l'autorità giudicante può rinunciare ad

assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di

rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135

consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza; 124 I 211

consid. 4a; 122 V 162 consid. 1d).

In

concreto, l’autorità di prime cure non ha dato seguito al sopralluogo,

ritenendo sulla base degli atti in suo possesso - peraltro liberamente

accessibili al ricorrente - di avere sufficienti elementi per statuire. In tal

modo, ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza

violare a priori il diritto di essere sentito del ricorrente. Diritto che in

concreto è stato sicuramente ossequiato dal momento che, come da lui stesso

ammesso, ha potuto “contestare puntualmente tutti gli addebiti mossigli ed i

fatti posti alla base della contravvenzione” (cfr. ricorso, pag. 4). Per

gli stessi motivi, la presunta violazione dei diritti di difesa, peraltro dedotti

dal principio di essere sentito, si rivela infondata.

L’insorgente

sembra inoltre lamentare il fatto - peraltro già evidenziato nelle osservazioni

16.

settembre 2005, in cui veniva fatto riferimento a una “denuncia anonima” -

che non è stato interpellato da parte degli addetti all’Ufficio forestale di

circondario né al momento della constatazione della presunta infrazione, né

immediatamente dopo. In proposito, si osserva che nell’ambito della procedura

contravvenzionale non deve necessariamente esservi un’intimazione verbale

dell’infrazione, bastando la successiva intimazione scritta a mezzo del

rapporto di contravvenzione. Tale documento è fondamentale ai fini della

salvaguardia del diritto di essere sentito, in quanto riassume tutti i dati

relativi all’infrazione, dando all’interessato la possibilità di rendersi conto

degli addebiti mossigli e di pronunciarsi in merito, come avvenuto in specie.

Relativamente

alle prove offerte dunque, richiamati i precetti giurisprudenziali testé

citati, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta con

il gravame e pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto dalla Sezione

forestale (comprensivo degli atti dell’Ufficio forestale circondariale), mentre

l’esperimento di un sopralluogo e di una non meglio precisata perizia, così

come la testimonianza del signor __________, risultano essere superflui,

essendo gli atti di causa sufficientemente chiari e completi da permettere a

questo giudice di formare il proprio convincimento. Tenuto conto che la

valutazione dell’autorità di prime cure in merito al sopralluogo viene qui

confermata, senza che vi sia un ampliamento del substrato alla base della decisione,

non è peraltro data l’asserta violazione della garanzia del doppio grado di

giurisdizione.

3.

Il multato denuncia in seguito la sua totale

estraneità ai fatti, poiché pur essendo il proprietario della parcella

sulla quale è stato eseguito il taglio, non è stato né autore né tanto meno

promotore di qualsivoglia infrazione ascrittagli. Precisa che a eseguire i

lavori avversati sarebbe stato il figlio __________, il quale aveva pure puntualmente

segnalato l’intervento a un collaboratore dell’Ufficio forestale di

circondario, come anticipato nelle osservazioni 16 settembre 2005. Soggiunge

che il figlio si è sempre occupato della manutenzione e della pulizia del

mappale (cfr. ricorso, pag. 5).

Anzitutto,

non può essere disatteso che questa asserzione è stata espressa per la prima

volta in sede di ricorso e suffragata da una dichiarazione 7 giugno 2006 del

figlio, addirittura successiva alle osservazioni 17 maggio 2006 della CRTE 1.

Mal si comprende, come a giusto titolo rilevato dall’autorità, per quale motivo

una circostanza così rilevante sia stata sottaciuta nelle ampie e dettagliate

osservazioni 16 settembre 2005 al rapporto di contravvenzione, inoltrate per

conto della “famiglia __________”. Si noti, tra l’altro, che nelle predette

osservazioni, in fine, veniva pure accennato al fatto che l’intervento era

stato segnalato a suo tempo con sopralluogo a un non meglio identificato

collaboratore della CRTE 1, senza però precisare se fosse stato il figlio ad

avvertire (e ad agire) e senza fornire dettagli a comprova di tale circostanza,

segnatamente sul nome del collaboratore – ciò che non viene fatto neppure nel

gravame –, non potendosi pertanto escludere che si sia trattato, se del caso,

di un altro episodio.

Ad

ogni buon conto, la tesi del ricorrente, oltre a non essere minimamente comprovata,

è smentita dalle risultanze del fascicolo processuale, segnatamente dai documenti

prodotti con il gravame (cfr. notifica fornitura piantine 25 ottobre 2005

innestate sul fondo in questione; analisi del terreno 9 maggio e 19 aprile 2005

fatte esperire sul medesimo terreno), aventi tutti quale destinatario il

ricorrente, come pure dalla concessione di taglio su bosco privato inerente il mappale

n.__________ rilasciata il 5 novembre 2001 dall’Ufficio forestale del __________

circondario proprio al ricorrente.

Tali

documenti attestano invece il suo intervento personale e diretto sul fondo in

questione, come peraltro confermato nel gravame, in cui si dichiara che egli

stesso (in particolare) ha sempre mantenuto in modo esemplare la proprietà, nel

tempo e in stretta collaborazione con l’allora Ispettore di circondario Ing. __________

per la parte interessata di bosco (pag. 6/7).

Ciò

che mette in dubbio la credibilità delle sue affermazioni, che appaiono piuttosto

come un tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, facendo ricadere la

colpa esclusiva di detto taglio sul figlio. Nulla muta a questa considerazione,

la dichiarazione testimoniale scritta, non datata, del signor __________,

prodotta unitamente al gravame, la quale non risulta per nulla spontanea, giacché

pervenuta al legale del ricorrente dopo l’intimazione della decisione avversata

e a distanza di oltre un anno dai fatti, e sembra piuttosto una dichiarazione

di compiacenza.

Quand’anche

si volesse ammettere che il taglio sia stato eseguito dal figlio __________ il

ricorrente, in qualità di proprietario del fondo in questione, sarebbe comunque

responsabile della sua gestione (cfr. art. 22 LCFo e messaggio n. 4653 del 3

giugno 1997 del Consiglio di Stato, pag. 23). Considerato che era o doveva

essere a conoscenza del taglio dal momento che, contestualmente a detta operazione

(come si evince dal ricorso a pag. 7), aveva riservato le piante di castagno al

Vivaio forestale di __________ destinate a essere messe a dimora nell’area

boschiva oggetto del taglio, egli doveva dunque provvedere a preservare la

foresta, esercitando la dovuta sorveglianza sull’operato del figlio __________,

senza tollerare eventuali tagli abusivi. A maggior ragione se si considera che

già in passato aveva beneficiato di almeno una concessione al taglio - nello

specifico il taglio di un acero (cfr. allegato 3), per cui doveva sapere che

senza la necessaria autorizzazione né lui né altri (quindi neanche il figlio __________)

potevano provvedere al taglio di alberi e che per fare richiesta doveva fornire

il suo consenso quale proprietario a meno che il figlio __________ non avesse

un contratto di gestione che lo autorizzasse in tal senso (art. 39 cpv. 1

RLCFo).

Ne

segue che l’eventuale responsabilità concomitante del figlio __________ non

permetterebbe in ogni caso al ricorrente di discolparsi, poiché in materia

penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché il

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione attribuibile a propria colpa.

Ergo,

il ricorrente è da ritenersi correttamente il destinatario della decisione

impugnata e il gravame, anche su questo punto, risulta infondato.

4.

Il taglio d’alberi nella foresta è subordinato

all’autorizzazione del Servizio forestale (art. 21 LFo). L’art. 39 cpv. 1 RLCFo

specifica che l’autorizzazione deve essere richiesta alla Sezione forestale,

tramite domanda preventiva, dal proprietario o dal gestore su presentazione di

un accordo scritto del proprietario, se non esiste un contratto di gestione.

Chiunque,

intenzionalmente e senza autorizzazione, abbatte alberi in foresta è punito con

la multa fino a fr. 20'000.- (art. 43 cpv. 1 lett. e LFo). Chiunque,

intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo

contravviene alla legislazione forestale è punibile con la multa fino a fr. 20'000.-.

Se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a fr.

10'000.- (art. 38 LCFo).

5.

La CRTE 1, in applicazione delle predette disposizioni, ha

sanzionato il qui ricorrente per il taglio di 18 alberi sul mappale n. __________

di sua proprietà nel comune di __________, senza autorizzazione. La decisione

impugnata si fonda sulla segnalazione 21 giugno 2005 dell’Ufficio forestale del

__________ circondario di __________ - suffragata dalla distinta delle piante

tagliate - dalla quale si evince che "in data 20 maggio 2005, in

occasione di un sopralluogo, è stato constatato il taglio di 18 alberi

(castagno, acero, tiglio e rovere) in area forestale senza la dovuta

autorizzazione. Il taglio raso interessa un volume di legname quantificabile in

circa 10 mc. Il proprietario ha ricoperto le ceppaie con della terra per

nascondere l’abuso ed ha messo a dimora alberi da frutto nell’area dissodata

abusivamente.”

6.

Il ricorrente, in sostanza, non contesta il numero di

piante recise (anche se nel gravame riconosce solo il taglio di un rovere e di

alcuni polloni di castagno, in contraddizione con quanto precedentemente

ammesso nelle osservazioni 16 settembre 2005, pag. 2 in fine), né il carattere

boschivo dell’area oggetto del presunto taglio abusivo.

Egli

si oppone nondimeno alla sanzione inflittagli – che ritiene in ogni caso

manifestamente sproporzionata - asserendo che il taglio ha comportato tutt’al

più il prelievo di un paio di mc di legname (invece dei circa 10 mc contestati)

e ha riguardato per la maggior parte alberi rotti, malati e pericolanti. A suo

dire, l’operazione si è dunque resa necessaria ai fini di pulizia, manutenzione

e sicurezza, ritenuto che la parte di terreno in questione confina con una

strada accessibile anche a pedoni. In proposito, egli produce la dichiarazione

scritta del signor __________, il quale avrebbe aiutato il figlio __________ a

tagliare alcune piante “tra cui un rovere pericolante con rami secchi vicino

alla strada e alcuni polloni di castagno ammalato, il tutto per un massimo di

tre quarti di furgone Toyota”. In definitiva, contesta gli addebiti

mossigli dall’autorità di prime cure, secondo cui avrebbe manomesso

rispettivamente eliminato il “boschetto” ancora restante sul mappale in questione,

dopo un precedente intervento, asserendo che la pulizia eseguita si sarebbe

limitata a normali lavori di ripulitura (cfr. ricorso, pag. 6). Già dalle

osservazioni al rapporto di contravvenzione risultava che la famiglia del

ricorrente “per tagli di legna importanti, e non di una normale manutenzione

del sito, ha sempre richiesto le dovute autorizzazioni vedi concessioni no Ti __________

del 30.01.2002 e pure la no Ti __________ del 05.11.2001”.

L’insorgente,

come detto, afferma poi che il figlio __________ avrebbe puntualmente segnalato

l’intervento di pulizia e manutenzione a un collaboratore dell’Ufficio

forestale di Circondario, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto a

comprova della propria affermazione.

Infine,

per avvalorare la tesi secondo cui gestirebbe in modo assolutamente esemplare

la sua proprietà - circostanza che non viene qui assolutamente rimessa in

discussione - afferma che ancora prima dell’avvio della procedura

contravvenzionale aveva riservato delle piante al Vivaio forestale (in seguito

sono stati infatti piantati sei nuovi castagni) e che aveva pure fatto

effettuare un’indagine specialistica sul terreno. Soggiunge che la copertura

delle ceppaie serviva ai fini del decoro e della sicurezza e non per nascondere

le prove del taglio, come sostenuto dall’autorità.

7.

Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza

liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore

dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,

ritenuto che le constatazioni di un agente – in questo caso forestale - non

fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La

valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza

concreta, i fatti descritti non possono essere frutto della fantasia degli

agenti forestali, che secondo l’ordinaria amministrazione hanno effettuato un

controllo del territorio e quindi constatato le tracce di tagli recenti presso

il mappale n. __________ di proprietà del RI 1, in definitiva ammessi da

quest’ultimo. Essi hanno inoltre quantificato in 9,8 metri cubi di legname gli

alberi tagliati sulla base della misurazione del diametro di ogni ceppo (come

risulta dalla relativa distinta agli atti) e hanno potuto accertare che gli

alberi in questione non erano malati - condizione peraltro neppure comprovata a

quantomeno resa verosimile dal ricorrente -, sottolineando che anche qualora

alcuni di questi fossero stati pericolanti (circostanza facilmente dimostrabile

a mezzo di documentazione fotografica), sarebbero crollati verso il basso

trovandosi sottostrada. Per di più trattandosi dei rami pericolanti del rovere,

sarebbe bastato il taglio di questi ultimi e non già di tutta la pianta.

Gli

agenti, a differenza del denunciato, non hanno inoltre alcun interesse a

dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,

di subire sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella

denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere

e gravide di (nefaste) conseguenze per gli agenti, che già solo per questo

motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere

nella versione da loro fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e,

di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

Inoltre,

come giustamente rilevato dalla CRTE 1 nelle osservazioni 17 maggio 2006, “quand’

anche un soprassuolo fosse malato o alterato nella sua natura, deve essere

considerato a tutti gli effetti area forestale (DTF 124 II 85 consid. 3c). Dato

che l’art 21 LFo non disciplina in modo differenziato l’obbligo autorizzativo,

a dipendenza della rigogliosità della vegetazione, ma vi fa riferimento

solamente con il generico termine di ‘alberi’, con tutta evidenza, dal profilo

letterale, tale sostantivo ingloba pure la categoria delle piante secche (TRAM

n. 51.2001.141 del 28 agosto 2001 in re M., consid.a).”

Quindi a nulla giova al ricorrente produrre una

dichiarazione scritta del signor __________, il quale afferma che gli alberi

erano effettivamente malati, poiché, anche nella denegata ipotesi che questo

fosse vero, il qui ricorrente necessitava in ogni caso di un’autorizzazione

dall’autorità preposta per effettuare il taglio dei suddetti alberi. Ora, una

presunta segnalazione a un collaboratore dell’Ufficio forestale di Circondario,

come asserisce l’insorgente, ma per la quale non vi è alcun riscontro non

risultando neppure il nome del destinatario, non può essere considerata alla

stregua di una vera e propria autorizzazione secondo procedura. Del resto, come

già asserito al considerando 3, il ricorrente aveva già beneficiato in passato

di un’autorizzazione ai sensi della legge forestale, financo menzionata nelle

osservazioni 16 settembre 2005, limitata tra l’altro al taglio di un solo

albero (cfr. allegato 3), per cui doveva sapere che senza la necessaria preventiva

concessione, che comporta l’assegnazione delle piante da parte del personale

forestale, né lui né terzi potevano provvedere a tagliare i 18 alberi. Non solo.

Come si evince dallo scritto 28 febbraio 2006 dell’Ufficio forestale di

circondario agli atti, nel 2000, egli aveva pure beneficiato di una concessione

di taglio (n. TI __________) per 5 alberi (1 mc) sulla superficie boschiva

adiacente a quella oggetto del presente procedimento, rilasciata a posteriori

in difetto di una preventiva richiesta di autorizzazione.

È

senz’altro interessante rilevare che dal predetto scritto si evince come

l’Ufficio forestale, in occasione del precedente taglio avvenuto nel 2000,

aveva indicato chiaramente di voler preservare il bordo del boschetto composto

da elementi di un certo pregio naturalistico e paesaggistico, in particolare di

un rovere di discrete dimensioni - quello oggetto del presente giudizio (“il

rovere” malato, rotto e in cattivo stato a cui fa riferimento nel gravame,

ancorché non vi siano riscontri concreti e oggettivi su tale circostanza, non

bastando con ogni evidenza il fatto che non sia stato utilizzato come legname

d’opera) - negando per ben due volte la richiesta di concessione di tagliarlo. Ciò

che lascia invero dubitare della buona fede del ricorrente.

Al

di là di quest’ultima considerazione, la versione del ricorrente, oltre

a non essere comprovata, appare insostenibile: risulta in effetti difficile

credere che vi sia stata una segnalazione all’Ufficio forestale di Circondario

e non una richiesta di autorizzazione al taglio,

procedura a lui perfettamente nota.

Come

è insostenibile l’affermazione per cui le ceppaie sarebbero state ricoperte con

terriccio e pietre per una questione di sicurezza e di decoro, essendo

decisamente più probabile che, trattandosi di superfici più chiare e dunque ben

visibili, l’insorgente volesse celarle alla vista di terzi. L’autorità spiega

del resto come non vi sia alcuna tecnica selvicolturale che preveda l’interramento

delle ceppaie recise, ritenuto che simile operazione nuoce addirittura allo

sviluppo e alla rigenerazione del soprassuolo tagliato. Inoltre, la copertura

delle ceppaie, che di fatto dissimula la loro presenza, è suscettibile di

creare pericolo, contrariamente a quanto assume il ricorrente.

Simile

modo di agire, unitamente al fatto che egli era a conoscenza della necessità di

ottenere un’autorizzazione per il taglio di alberi (anche solo di uno), sottolinea,

a mente di questo giudice, l’intenzionalità dell’infrazione commessa.

Va infine fatto presente all’insorgente che la

presunta miglioria dell’area boschiva (pulizia e manutenzione della

superficie per innesto di nuove piante) non legittima l’iniziativa privata

intesa a modificare il bosco, in dispregio della legislazione applicabile. Anzi

vi è un interesse pubblico alla conservazione e alla protezione della foresta

(cfr. art. 1 LFo; 1 LCFo; DTF 117 Ib 325 cons. 2), motivo per cui la

legislazione federale, concretizzata da quella cantonale, impone un regime di

autorizzazione per gli interventi (cfr. art. 5, 11, 16, 21 LFo; 5 LCFo; 7, 39

segg. RLCFo) ed esige tra l’altro una formazione specializzata per gli operai

forestali (cfr. art. 29 segg. LFo; 26 segg. LCFo; 48 segg. RLCFo). Occorre

notare che l’interesse a conservare intatta la foresta è dato per scontato e

non deve essere dimostrato; l’imperativo di conservare quest’ultima vale

indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell’area in

questione e si estende anche a particelle di bosco piccole o non curate (DTF

117.

Ib 325 cons. 2).

In definitiva, come visto, il ricorrente non evoca circostanze, né

adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

In siffatte

evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene

sussistere alcun dubbio che il ricorrente abbia effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

8.

Per quanto

concerne l’ammontare della multa, questa è direttamente proporzionale al

quantitativo di legname abbattuto, commisurata al grado di colpa e alla gravità

dell’infrazione commessa (ritenuto che l’intervento in questione ha compromesso

la composizione e la struttura diversificata del popolamento in questione, che

impiegherà anni per ricostituirsi), nonché contenuta nei limiti concessi dalla

legge (art. 38 LCFo).

Il ricorso - infondato - va

pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e

LFo; 38 LCFo e 39 cpv. 1 RLCFo; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 400.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1,

Avv. DI 1,

CRTE 1,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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