30.2006.130
taglio d'alberi senza autorizzazione
2 maggio 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
30.2006.130
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, PRPEN
Titolo:
taglio d'alberi senza autorizzazione
BOSCO
art. 38 LCFO
art. 21 LFO
art. 43 cpv. 1 let. e LFO
Incarto
n.
30.2006.130
1266/401
Bellinzona
2 maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 aprile 2006
presentato da
RI 1,
difeso da: DI
1
contro
la decisione
7 aprile 2006 n. 1266/401 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 17 maggio 2006 presentate
dalla CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 7 aprile 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'500.-, oltre alla tassa e alle spese di
giustizia di complessivi fr. 100.-, per aver eseguito un taglio d’alberi sul
mappale n. __________ di sua proprietà, nel Comune di __________ (con
riferimento al rapporto di contravvenzione 2 agosto 2006).
Fatti accertati in occasione
di un sopralluogo avvenuto il 20 maggio 2005 in territorio di __________. La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e LFo;
38 LCFo e 39 cpv. 1 RLCFo.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Il ricorrente chiede
preliminarmente l’annullamento in ordine della decisione impugnata, poiché, a
suo dire, resa in violazione dei suoi diritti più elementari di difesa e di
essere sentito, come pure della garanzia del doppio grado di giudizio, stante
il rifiuto ingiustificato della Sezione forestale di assumere una prova
offerta, e meglio il rifiuto di esperire un sopralluogo alla presenza di tutte
le parti interessate.
Per
costante giurisprudenza, l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta
delle prove presentate in tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le
stesse non siano manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito
o che si tratti di provare un fatto irrilevante. Le parti non hanno cioè
diritto all'assunzione di tutti gli accertamenti proposti. Secondo questa
regola l'autorità giudicante può rinunciare ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135
consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza; 124 I 211
consid. 4a; 122 V 162 consid. 1d).
In
concreto, l’autorità di prime cure non ha dato seguito al sopralluogo,
ritenendo sulla base degli atti in suo possesso - peraltro liberamente
accessibili al ricorrente - di avere sufficienti elementi per statuire. In tal
modo, ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza
violare a priori il diritto di essere sentito del ricorrente. Diritto che in
concreto è stato sicuramente ossequiato dal momento che, come da lui stesso
ammesso, ha potuto “contestare puntualmente tutti gli addebiti mossigli ed i
fatti posti alla base della contravvenzione” (cfr. ricorso, pag. 4). Per
gli stessi motivi, la presunta violazione dei diritti di difesa, peraltro dedotti
dal principio di essere sentito, si rivela infondata.
L’insorgente
sembra inoltre lamentare il fatto - peraltro già evidenziato nelle osservazioni
16.
settembre 2005, in cui veniva fatto riferimento a una “denuncia anonima” -
che non è stato interpellato da parte degli addetti all’Ufficio forestale di
circondario né al momento della constatazione della presunta infrazione, né
immediatamente dopo. In proposito, si osserva che nell’ambito della procedura
contravvenzionale non deve necessariamente esservi un’intimazione verbale
dell’infrazione, bastando la successiva intimazione scritta a mezzo del
rapporto di contravvenzione. Tale documento è fondamentale ai fini della
salvaguardia del diritto di essere sentito, in quanto riassume tutti i dati
relativi all’infrazione, dando all’interessato la possibilità di rendersi conto
degli addebiti mossigli e di pronunciarsi in merito, come avvenuto in specie.
Relativamente
alle prove offerte dunque, richiamati i precetti giurisprudenziali testé
citati, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta con
il gravame e pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto dalla Sezione
forestale (comprensivo degli atti dell’Ufficio forestale circondariale), mentre
l’esperimento di un sopralluogo e di una non meglio precisata perizia, così
come la testimonianza del signor __________, risultano essere superflui,
essendo gli atti di causa sufficientemente chiari e completi da permettere a
questo giudice di formare il proprio convincimento. Tenuto conto che la
valutazione dell’autorità di prime cure in merito al sopralluogo viene qui
confermata, senza che vi sia un ampliamento del substrato alla base della decisione,
non è peraltro data l’asserta violazione della garanzia del doppio grado di
giurisdizione.
3.
Il multato denuncia in seguito la sua totale
estraneità ai fatti, poiché pur essendo il proprietario della parcella
sulla quale è stato eseguito il taglio, non è stato né autore né tanto meno
promotore di qualsivoglia infrazione ascrittagli. Precisa che a eseguire i
lavori avversati sarebbe stato il figlio __________, il quale aveva pure puntualmente
segnalato l’intervento a un collaboratore dell’Ufficio forestale di
circondario, come anticipato nelle osservazioni 16 settembre 2005. Soggiunge
che il figlio si è sempre occupato della manutenzione e della pulizia del
mappale (cfr. ricorso, pag. 5).
Anzitutto,
non può essere disatteso che questa asserzione è stata espressa per la prima
volta in sede di ricorso e suffragata da una dichiarazione 7 giugno 2006 del
figlio, addirittura successiva alle osservazioni 17 maggio 2006 della CRTE 1.
Mal si comprende, come a giusto titolo rilevato dall’autorità, per quale motivo
una circostanza così rilevante sia stata sottaciuta nelle ampie e dettagliate
osservazioni 16 settembre 2005 al rapporto di contravvenzione, inoltrate per
conto della “famiglia __________”. Si noti, tra l’altro, che nelle predette
osservazioni, in fine, veniva pure accennato al fatto che l’intervento era
stato segnalato a suo tempo con sopralluogo a un non meglio identificato
collaboratore della CRTE 1, senza però precisare se fosse stato il figlio ad
avvertire (e ad agire) e senza fornire dettagli a comprova di tale circostanza,
segnatamente sul nome del collaboratore – ciò che non viene fatto neppure nel
gravame –, non potendosi pertanto escludere che si sia trattato, se del caso,
di un altro episodio.
Ad
ogni buon conto, la tesi del ricorrente, oltre a non essere minimamente comprovata,
è smentita dalle risultanze del fascicolo processuale, segnatamente dai documenti
prodotti con il gravame (cfr. notifica fornitura piantine 25 ottobre 2005
innestate sul fondo in questione; analisi del terreno 9 maggio e 19 aprile 2005
fatte esperire sul medesimo terreno), aventi tutti quale destinatario il
ricorrente, come pure dalla concessione di taglio su bosco privato inerente il mappale
n.__________ rilasciata il 5 novembre 2001 dall’Ufficio forestale del __________
circondario proprio al ricorrente.
Tali
documenti attestano invece il suo intervento personale e diretto sul fondo in
questione, come peraltro confermato nel gravame, in cui si dichiara che egli
stesso (in particolare) ha sempre mantenuto in modo esemplare la proprietà, nel
tempo e in stretta collaborazione con l’allora Ispettore di circondario Ing. __________
per la parte interessata di bosco (pag. 6/7).
Ciò
che mette in dubbio la credibilità delle sue affermazioni, che appaiono piuttosto
come un tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, facendo ricadere la
colpa esclusiva di detto taglio sul figlio. Nulla muta a questa considerazione,
la dichiarazione testimoniale scritta, non datata, del signor __________,
prodotta unitamente al gravame, la quale non risulta per nulla spontanea, giacché
pervenuta al legale del ricorrente dopo l’intimazione della decisione avversata
e a distanza di oltre un anno dai fatti, e sembra piuttosto una dichiarazione
di compiacenza.
Quand’anche
si volesse ammettere che il taglio sia stato eseguito dal figlio __________ il
ricorrente, in qualità di proprietario del fondo in questione, sarebbe comunque
responsabile della sua gestione (cfr. art. 22 LCFo e messaggio n. 4653 del 3
giugno 1997 del Consiglio di Stato, pag. 23). Considerato che era o doveva
essere a conoscenza del taglio dal momento che, contestualmente a detta operazione
(come si evince dal ricorso a pag. 7), aveva riservato le piante di castagno al
Vivaio forestale di __________ destinate a essere messe a dimora nell’area
boschiva oggetto del taglio, egli doveva dunque provvedere a preservare la
foresta, esercitando la dovuta sorveglianza sull’operato del figlio __________,
senza tollerare eventuali tagli abusivi. A maggior ragione se si considera che
già in passato aveva beneficiato di almeno una concessione al taglio - nello
specifico il taglio di un acero (cfr. allegato 3), per cui doveva sapere che
senza la necessaria autorizzazione né lui né altri (quindi neanche il figlio __________)
potevano provvedere al taglio di alberi e che per fare richiesta doveva fornire
il suo consenso quale proprietario a meno che il figlio __________ non avesse
un contratto di gestione che lo autorizzasse in tal senso (art. 39 cpv. 1
RLCFo).
Ne
segue che l’eventuale responsabilità concomitante del figlio __________ non
permetterebbe in ogni caso al ricorrente di discolparsi, poiché in materia
penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione attribuibile a propria colpa.
Ergo,
il ricorrente è da ritenersi correttamente il destinatario della decisione
impugnata e il gravame, anche su questo punto, risulta infondato.
4.
Il taglio d’alberi nella foresta è subordinato
all’autorizzazione del Servizio forestale (art. 21 LFo). L’art. 39 cpv. 1 RLCFo
specifica che l’autorizzazione deve essere richiesta alla Sezione forestale,
tramite domanda preventiva, dal proprietario o dal gestore su presentazione di
un accordo scritto del proprietario, se non esiste un contratto di gestione.
Chiunque,
intenzionalmente e senza autorizzazione, abbatte alberi in foresta è punito con
la multa fino a fr. 20'000.- (art. 43 cpv. 1 lett. e LFo). Chiunque,
intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo
contravviene alla legislazione forestale è punibile con la multa fino a fr. 20'000.-.
Se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a fr.
10'000.- (art. 38 LCFo).
5.
La CRTE 1, in applicazione delle predette disposizioni, ha
sanzionato il qui ricorrente per il taglio di 18 alberi sul mappale n. __________
di sua proprietà nel comune di __________, senza autorizzazione. La decisione
impugnata si fonda sulla segnalazione 21 giugno 2005 dell’Ufficio forestale del
__________ circondario di __________ - suffragata dalla distinta delle piante
tagliate - dalla quale si evince che "in data 20 maggio 2005, in
occasione di un sopralluogo, è stato constatato il taglio di 18 alberi
(castagno, acero, tiglio e rovere) in area forestale senza la dovuta
autorizzazione. Il taglio raso interessa un volume di legname quantificabile in
circa 10 mc. Il proprietario ha ricoperto le ceppaie con della terra per
nascondere l’abuso ed ha messo a dimora alberi da frutto nell’area dissodata
abusivamente.”
6.
Il ricorrente, in sostanza, non contesta il numero di
piante recise (anche se nel gravame riconosce solo il taglio di un rovere e di
alcuni polloni di castagno, in contraddizione con quanto precedentemente
ammesso nelle osservazioni 16 settembre 2005, pag. 2 in fine), né il carattere
boschivo dell’area oggetto del presunto taglio abusivo.
Egli
si oppone nondimeno alla sanzione inflittagli – che ritiene in ogni caso
manifestamente sproporzionata - asserendo che il taglio ha comportato tutt’al
più il prelievo di un paio di mc di legname (invece dei circa 10 mc contestati)
e ha riguardato per la maggior parte alberi rotti, malati e pericolanti. A suo
dire, l’operazione si è dunque resa necessaria ai fini di pulizia, manutenzione
e sicurezza, ritenuto che la parte di terreno in questione confina con una
strada accessibile anche a pedoni. In proposito, egli produce la dichiarazione
scritta del signor __________, il quale avrebbe aiutato il figlio __________ a
tagliare alcune piante “tra cui un rovere pericolante con rami secchi vicino
alla strada e alcuni polloni di castagno ammalato, il tutto per un massimo di
tre quarti di furgone Toyota”. In definitiva, contesta gli addebiti
mossigli dall’autorità di prime cure, secondo cui avrebbe manomesso
rispettivamente eliminato il “boschetto” ancora restante sul mappale in questione,
dopo un precedente intervento, asserendo che la pulizia eseguita si sarebbe
limitata a normali lavori di ripulitura (cfr. ricorso, pag. 6). Già dalle
osservazioni al rapporto di contravvenzione risultava che la famiglia del
ricorrente “per tagli di legna importanti, e non di una normale manutenzione
del sito, ha sempre richiesto le dovute autorizzazioni vedi concessioni no Ti __________
del 30.01.2002 e pure la no Ti __________ del 05.11.2001”.
L’insorgente,
come detto, afferma poi che il figlio __________ avrebbe puntualmente segnalato
l’intervento di pulizia e manutenzione a un collaboratore dell’Ufficio
forestale di Circondario, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto a
comprova della propria affermazione.
Infine,
per avvalorare la tesi secondo cui gestirebbe in modo assolutamente esemplare
la sua proprietà - circostanza che non viene qui assolutamente rimessa in
discussione - afferma che ancora prima dell’avvio della procedura
contravvenzionale aveva riservato delle piante al Vivaio forestale (in seguito
sono stati infatti piantati sei nuovi castagni) e che aveva pure fatto
effettuare un’indagine specialistica sul terreno. Soggiunge che la copertura
delle ceppaie serviva ai fini del decoro e della sicurezza e non per nascondere
le prove del taglio, come sostenuto dall’autorità.
7.
Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,
ritenuto che le constatazioni di un agente – in questo caso forestale - non
fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La
valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza
concreta, i fatti descritti non possono essere frutto della fantasia degli
agenti forestali, che secondo l’ordinaria amministrazione hanno effettuato un
controllo del territorio e quindi constatato le tracce di tagli recenti presso
il mappale n. __________ di proprietà del RI 1, in definitiva ammessi da
quest’ultimo. Essi hanno inoltre quantificato in 9,8 metri cubi di legname gli
alberi tagliati sulla base della misurazione del diametro di ogni ceppo (come
risulta dalla relativa distinta agli atti) e hanno potuto accertare che gli
alberi in questione non erano malati - condizione peraltro neppure comprovata a
quantomeno resa verosimile dal ricorrente -, sottolineando che anche qualora
alcuni di questi fossero stati pericolanti (circostanza facilmente dimostrabile
a mezzo di documentazione fotografica), sarebbero crollati verso il basso
trovandosi sottostrada. Per di più trattandosi dei rami pericolanti del rovere,
sarebbe bastato il taglio di questi ultimi e non già di tutta la pianta.
Gli
agenti, a differenza del denunciato, non hanno inoltre alcun interesse a
dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro,
di subire sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella
denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere
e gravide di (nefaste) conseguenze per gli agenti, che già solo per questo
motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere
nella versione da loro fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e,
di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).
Inoltre,
come giustamente rilevato dalla CRTE 1 nelle osservazioni 17 maggio 2006, “quand’
anche un soprassuolo fosse malato o alterato nella sua natura, deve essere
considerato a tutti gli effetti area forestale (DTF 124 II 85 consid. 3c). Dato
che l’art 21 LFo non disciplina in modo differenziato l’obbligo autorizzativo,
a dipendenza della rigogliosità della vegetazione, ma vi fa riferimento
solamente con il generico termine di ‘alberi’, con tutta evidenza, dal profilo
letterale, tale sostantivo ingloba pure la categoria delle piante secche (TRAM
n. 51.2001.141 del 28 agosto 2001 in re M., consid.a).”
Quindi a nulla giova al ricorrente produrre una
dichiarazione scritta del signor __________, il quale afferma che gli alberi
erano effettivamente malati, poiché, anche nella denegata ipotesi che questo
fosse vero, il qui ricorrente necessitava in ogni caso di un’autorizzazione
dall’autorità preposta per effettuare il taglio dei suddetti alberi. Ora, una
presunta segnalazione a un collaboratore dell’Ufficio forestale di Circondario,
come asserisce l’insorgente, ma per la quale non vi è alcun riscontro non
risultando neppure il nome del destinatario, non può essere considerata alla
stregua di una vera e propria autorizzazione secondo procedura. Del resto, come
già asserito al considerando 3, il ricorrente aveva già beneficiato in passato
di un’autorizzazione ai sensi della legge forestale, financo menzionata nelle
osservazioni 16 settembre 2005, limitata tra l’altro al taglio di un solo
albero (cfr. allegato 3), per cui doveva sapere che senza la necessaria preventiva
concessione, che comporta l’assegnazione delle piante da parte del personale
forestale, né lui né terzi potevano provvedere a tagliare i 18 alberi. Non solo.
Come si evince dallo scritto 28 febbraio 2006 dell’Ufficio forestale di
circondario agli atti, nel 2000, egli aveva pure beneficiato di una concessione
di taglio (n. TI __________) per 5 alberi (1 mc) sulla superficie boschiva
adiacente a quella oggetto del presente procedimento, rilasciata a posteriori
in difetto di una preventiva richiesta di autorizzazione.
È
senz’altro interessante rilevare che dal predetto scritto si evince come
l’Ufficio forestale, in occasione del precedente taglio avvenuto nel 2000,
aveva indicato chiaramente di voler preservare il bordo del boschetto composto
da elementi di un certo pregio naturalistico e paesaggistico, in particolare di
un rovere di discrete dimensioni - quello oggetto del presente giudizio (“il
rovere” malato, rotto e in cattivo stato a cui fa riferimento nel gravame,
ancorché non vi siano riscontri concreti e oggettivi su tale circostanza, non
bastando con ogni evidenza il fatto che non sia stato utilizzato come legname
d’opera) - negando per ben due volte la richiesta di concessione di tagliarlo. Ciò
che lascia invero dubitare della buona fede del ricorrente.
Al
di là di quest’ultima considerazione, la versione del ricorrente, oltre
a non essere comprovata, appare insostenibile: risulta in effetti difficile
credere che vi sia stata una segnalazione all’Ufficio forestale di Circondario
e non una richiesta di autorizzazione al taglio,
procedura a lui perfettamente nota.
Come
è insostenibile l’affermazione per cui le ceppaie sarebbero state ricoperte con
terriccio e pietre per una questione di sicurezza e di decoro, essendo
decisamente più probabile che, trattandosi di superfici più chiare e dunque ben
visibili, l’insorgente volesse celarle alla vista di terzi. L’autorità spiega
del resto come non vi sia alcuna tecnica selvicolturale che preveda l’interramento
delle ceppaie recise, ritenuto che simile operazione nuoce addirittura allo
sviluppo e alla rigenerazione del soprassuolo tagliato. Inoltre, la copertura
delle ceppaie, che di fatto dissimula la loro presenza, è suscettibile di
creare pericolo, contrariamente a quanto assume il ricorrente.
Simile
modo di agire, unitamente al fatto che egli era a conoscenza della necessità di
ottenere un’autorizzazione per il taglio di alberi (anche solo di uno), sottolinea,
a mente di questo giudice, l’intenzionalità dell’infrazione commessa.
Va infine fatto presente all’insorgente che la
presunta miglioria dell’area boschiva (pulizia e manutenzione della
superficie per innesto di nuove piante) non legittima l’iniziativa privata
intesa a modificare il bosco, in dispregio della legislazione applicabile. Anzi
vi è un interesse pubblico alla conservazione e alla protezione della foresta
(cfr. art. 1 LFo; 1 LCFo; DTF 117 Ib 325 cons. 2), motivo per cui la
legislazione federale, concretizzata da quella cantonale, impone un regime di
autorizzazione per gli interventi (cfr. art. 5, 11, 16, 21 LFo; 5 LCFo; 7, 39
segg. RLCFo) ed esige tra l’altro una formazione specializzata per gli operai
forestali (cfr. art. 29 segg. LFo; 26 segg. LCFo; 48 segg. RLCFo). Occorre
notare che l’interesse a conservare intatta la foresta è dato per scontato e
non deve essere dimostrato; l’imperativo di conservare quest’ultima vale
indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell’area in
questione e si estende anche a particelle di bosco piccole o non curate (DTF
117.
Ib 325 cons. 2).
In definitiva, come visto, il ricorrente non evoca circostanze, né
adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.
In siffatte
evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene
sussistere alcun dubbio che il ricorrente abbia effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
8.
Per quanto
concerne l’ammontare della multa, questa è direttamente proporzionale al
quantitativo di legname abbattuto, commisurata al grado di colpa e alla gravità
dell’infrazione commessa (ritenuto che l’intervento in questione ha compromesso
la composizione e la struttura diversificata del popolamento in questione, che
impiegherà anni per ricostituirsi), nonché contenuta nei limiti concessi dalla
legge (art. 38 LCFo).
Il ricorso - infondato - va
pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e
LFo; 38 LCFo e 39 cpv. 1 RLCFo; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 400.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1,
Avv. DI 1,
CRTE 1,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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