30.2006.131
messa in circolazione di un veicolo avente i copertoni non conformi alle norme
21 marzo 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2006.131
Data decisione, Autorità:
21.03.2007, PRPEN
Titolo:
messa in circolazione di un veicolo avente i copertoni non conformi alle norme
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 93 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.131
7606/603
Bellinzona
21
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 aprile 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
__________ n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino,
viste le osservazioni 18 maggio 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 24 marzo 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per
il seguente motivo:
“Ha messo in circolazione
il veicolo TI __________ con quattro copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr, nonché degli art. 58 cpv. 4, 219
cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
l’annullamento, subordinatamente la riduzione della multa.
C. Nelle osservazioni 18
maggio 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame
sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa (cfr. art. 8 LPContr) sono date dall’art. 4 LPContr. Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli
atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Con rapporto di
contravvenzione __________ la Polizia comunale di __________ ha avviato la
procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver circolato con il
veicolo TI __________ avente quattro copertoni privi di sufficienti rilievi
antiscivolanti.
In data non meglio precisata,
la Polizia comunale di __________ ha trasmesso all’Ufficio giuridico della
circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, omettendo tuttavia di
accludere le osservazioni 15 gennaio 2006 del ricorrente. La Sezione della
circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei
termini di legge non sono state presentate osservazioni”.
Si noti che la prova
dell’inoltro delle predette osservazioni è chiaramente desumibile dallo scritto
26.
gennaio 2006 della Polizia comunale in risposta alle stesse (cfr. oggetto
menzionato in epigrafe), prodotto dal ricorrente con le osservazioni 4 giugno
2006.
al rapporto di contro-osservazioni dell’agente denunciante e che per
un’evidente svista non è stato parimenti trasmesso all’autorità di prime cure.
È altresì d’uopo rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla Polizia
comunale nello scritto in questione, l’infrazione ascritta al ricorrente non
era evidentemente soggetta a procedura disciplinare, bensì a quella ordinaria,
tant’è vero che la medesima autorità ha rettamente emesso nei suoi confronti un
rapporto di contravvenzione.
3.
Ora, è indubbio che la
mancata trasmissione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del
ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener
conto delle argomentazioni da lui addotte.
Tale violazione comporta
unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la
decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità
dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
4.
Il ricorso va pertanto
accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese
dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 e segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
RI 1
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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