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Decisione

30.2006.131

messa in circolazione di un veicolo avente i copertoni non conformi alle norme

21 marzo 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 24 marzo 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per

il seguente motivo:

“Ha messo in circolazione

il veicolo TI __________ con quattro copertoni privi di sufficienti rilievi

antiscivolanti”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr, nonché degli art. 58 cpv. 4, 219

cpv. 1 e 2 OETV.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

l’annullamento, subordinatamente la riduzione della multa.

C. Nelle osservazioni 18

maggio 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame

sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa (cfr. art. 8 LPContr) sono date dall’art. 4 LPContr. Il

ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli

atti a norma dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Con rapporto di

contravvenzione __________ la Polizia comunale di __________ ha avviato la

procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver circolato con il

veicolo TI __________ avente quattro copertoni privi di sufficienti rilievi

antiscivolanti.

In data non meglio precisata,

la Polizia comunale di __________ ha trasmesso all’Ufficio giuridico della

circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, omettendo tuttavia di

accludere le osservazioni 15 gennaio 2006 del ricorrente. La Sezione della

circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei

termini di legge non sono state presentate osservazioni”.

Si noti che la prova

dell’inoltro delle predette osservazioni è chiaramente desumibile dallo scritto

26.

gennaio 2006 della Polizia comunale in risposta alle stesse (cfr. oggetto

menzionato in epigrafe), prodotto dal ricorrente con le osservazioni 4 giugno

2006.

al rapporto di contro-osservazioni dell’agente denunciante e che per

un’evidente svista non è stato parimenti trasmesso all’autorità di prime cure.

È altresì d’uopo rilevare che, contrariamente a quanto asserito dalla Polizia

comunale nello scritto in questione, l’infrazione ascritta al ricorrente non

era evidentemente soggetta a procedura disciplinare, bensì a quella ordinaria,

tant’è vero che la medesima autorità ha rettamente emesso nei suoi confronti un

rapporto di contravvenzione.

3.

Ora, è indubbio che la

mancata trasmissione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del

ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener

conto delle argomentazioni da lui addotte.

Tale violazione comporta

unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una

decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto

annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

Stando così le cose la

decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità

dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.

4.

Il ricorso va pertanto

accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese

dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 e segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

RI 1

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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