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Decisione

30.2006.137

circolare con il parabrezza sporco e investire un pedone da tergo, senza avvedersi della sua presenza

2 maggio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 21

aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura

(I) __________ circolava nell’abitato di __________ senza prestare sufficiente

attenzione al campo stradale e con il parabrezza non adeguatamente ripulito

(sporco e appannato) per cui non si avvedeva di un antistante pedone che

camminava nel medesimo senso di marcia e lo investiva da tergo cagionandone il

suo ferimento”.

Fatti accertati il 31

gennaio 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 26 cpv. 1, 29, 31 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr;

art. 3 cpv. 1, 57 cpv. 2 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l’annullamento.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 26 cpv. 1

LCStr ciascuno nella circolazione deve comportarsi in modo da non essere di

ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme

stabilite.

Per l’art. 29 LCStr i veicoli

possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi

alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme

della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e

gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non

venga danneggiata. Secondo l’art. 57 cpv. 2 ONC i vetri e gli specchi

retrovisori devono essere puliti.

Inoltre per l’art. 31 cpv. 1

LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare egli deve

rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non deve compiere

movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo, né la sua attenzione

deve essere distratta da apparecchi riproduttori del suono o da sistemi di comunicazione

o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr). È parimenti punito con la multa chiunque conduce un veicolo di cui sa o

dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che

non è conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 LCStr).

3.

La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente per aver

circolato nell’abitato senza prestare la dovuta attenzione e con il parabrezza

sporco e appannato per cui non scorgeva la presenza di un pedone e lo investiva

ferendolo.

4.

L’insorgente, dal canto

suo, contesta gli addebiti mossigli, asserendo che “il parabrezza si è

appannato nello spazio di tempo in cui l’auto è stata lasciata in sosta per

soccorrere il pedone e che al momento dell’incidente era pulito”.

Pretende, in sostanza, che

l’incidente “è stato causato non da [sua] negligenza, ma da un’invasione di

corsia da parte del pedone intenzionato a evitare un cumulo di neve”. Infine,

sottolinea che il giorno seguente, il Comune di __________ ha provveduto a

chiudere la via oggetto dell’episodio per ripulirla dell’eccessiva neve

presente sul manto stradale.

5.

Nella fattispecie è

incontestato che il ricorrente non si è affatto avveduto della presenza del

pedone sulla carreggiata, prova ne è che ha frenato solo dopo aver udito un

botto proveniente dalla parte anteriore destra della vettura e ha proseguito la

sua marcia alcune decine di metri, per poi arrestarsi al piazzale della

stazione di benzina __________, “non essendo certo del danno cagionato”

(cfr. verbale 31 gennaio 2006, pag. 2 e 4; verbale 3 febbraio 2006, pag. 4).

Tale circostanza è del resto confermata dal fatto che per sua stessa ammissione

non ha effettuato alcuna manovra di sterzata, se non un leggero allargamento

della traiettoria verso sinistra sulla corsia di marcia opposta per evitare il

cumulo di neve, scorto il giorno precedente. Inoltre non sono state rinvenute

tracce di frenata o di sbandamento (cfr. informazioni complementari di cui al

rapporto di constatazione dell’incidente 23 febbraio 2006).

L’insorgente, sentito dalla

Polizia cantonale immediatamente dopo il sinistro, ha dichiarato di aver

circolato a 30, massimo 40 km/h, con i fari anabbaglianti accesi, e di aver

pulito il parabrezza prima della partenza, sia all’esterno con una raspa per

rimuovere il ghiaccio, sia all’interno con un panno. Ha poi asserito che

durante il tragitto entrambi i finestrini erano leggermente aperti, in quanto il

parabrezza si appannava a causa della sua stessa respirazione e di quella del

passeggero, che stava anche fumando. In definitiva, egli ha ammesso che “questo

può essere il motivo per il quale non scorgevo in tempo il pedone” (cfr.

verbale 31 gennaio 2006, pag. 2).

Nel successivo verbale di

interrogatorio egli precisava che: “io la strada riuscivo a vederla sebbene

che all’interno dell’abitacolo vi era il parabrezza appannato in parte dal fumo

prodotto dalla sigaretta e dal ghiaccio che in parte di trovava sul vetro”

e concludeva asserendo che: “ritengo di averlo pulito [n.d.r.: il

parabrezza] abbastanza bene garantendomi in tal modo una guida sicura”

(cfr. verbale 3 febbraio 2006, pag. 3).

Di diverso avviso l’amico e

passeggero __________ che, dopo aver confermato che al momento della partenza

da __________ il parabrezza era ancora appannato e in parte coperto da

ghiaccio, a precisa domanda dell’agente verbalizzante, ha risposto che “in

quelle condizioni era meglio non partire” (cfr. verbale 1° febbraio 2006,

pag. 3). Al di là di questa considerazione personale, è sicuramente sintomatico

del cattivo stato del parabrezza il fatto che il passeggero non abbia notato la

presenza di cumuli di neve sulla carreggiata (!) (cfr. ibidem, pag. 2). Egli ha

inoltre confermato che “comunque non sono in grado di precisare l’esatta

impostazione di guida su quella tratta, a causa della precaria visibilità

all’interno del veicolo” (cfr. ibidem, pag. 4).

Il tentativo del ricorrente di

stravolgere tale circostanza in sede di ricorso, affermando che il parabrezza

si sarebbe appannato nel lasso di tempo in cui l’auto è rimasta in sosta per

soccorrere il pedone, in antitesi con quanto da lui stesso precedentemente

ammesso e con le risultanze processuali, appare quindi malvenuto.

6.

Pure malvenuto è il

tentativo di far ricadere la colpa esclusiva dell’accaduto su una presunta

invasione di corsia da parte del pedone, che dovrebbe, se del caso, essere

improvvisa e inaspettata, atteso che il ricorrente, come detto, non si è

minimamente avveduto della sua presenza. Tale tesi, tuttavia, non trova alcun

riscontro ed è anzi smentita dalle risultanze del fascicolo processuale, che permettono

di concludere che il pedone è stato urtato da tergo, basti pensare che è stato

sbalzato in aria oltre il cumulo di neve (cfr. verbale 31 gennaio 2006, __________,

pag. 2), dovendo pertanto già trovarsi sulla carreggiata a fianco dell’ostacolo.

Occorre altresì considerare il punto d’impatto con il veicolo del ricorrente, il

quale si è danneggiato sulla parte anteriore destra e sul parabrezza, con

ammaccatura della fiancata e del montante del tetto lato destro (cfr. rapporto

di constatazione dell’incidente 23 febbraio 2006). Tale conclusione è del resto

confermata dalle dichiarazioni del teste __________, che seguiva il veicolo del

ricorrente a distanza ravvicinata, il quale ha più volte asserito che il pedone

è stato urtato da tergo, sul fianco sinistro, mentre si trovava nel punto più

sporgente del cumulo di neve (cfr. verbale di interrogatorio 31 gennaio 2006,

pag. 2).

A non averne dubbio è quindi

solo a causa di una grave disattenzione che il ricorrente non si è avveduto della

presenza del pedone, circostanza che potrebbe essere dovuta al fatto che, per

sua stessa ammissione, “ricordo unicamente che prima di passare l’accumulo

di neve, dirigevo lo sguardo per al massimo due secondi verso la corsia di

direzione opposta per assicurarmi che durante la scansata della neve non

facessi un incidente. Così facendo mi distraevo dal lato della strada” (cfr.

verbale 31 gennaio 2006, pag. 3).

Tale negligenza appare ancor

più grave se si considera che egli poteva e doveva attendersi la presenza di

pedoni sulla carreggiata, atteso che il marciapiede sito sul lato opposto della

stessa era ostruito dalla neve e quindi inutilizzabile, come si evince dalla

documentazione fotografica agli atti. Data la singolarità della situazione, a

lui peraltro nota per essere transitato in quel punto già il giorno precedente,

egli era quindi tenuto a prestare particolare attenzione e ad adoperarsi

affinché il veicolo da lui condotto fosse nelle condizioni adeguate di poter

circolare, anche in considerazione dell’assenza di luce in quel periodo

dell’anno.

Di transenna, si osserva che la

circostanza secondo cui all’indomani dei fatti il Comune di __________ ha

provveduto a far sgombrare la neve presente sulla carreggiata non è tale da

sminuire la responsabilità del ricorrente.

A nulla giova infine al

ricorrente prevalersi della possibile colpa dell’altro protagonista

(eventualmente ravvisabile per il fatto che non ha prestato alcuna attenzione

al traffico veicolare proveniente da tergo prima di accingersi ad aggirare il

cumulo di neve), ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle

proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico

altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di

prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza

6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

7.

In simili circostanze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al

convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli

dalla CRTE 1 e ciò a prescindere dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro protagonista.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese, che questo giudice ritiene di

poter contenere in considerazione del fatto che il ricorrente è apprendista,

ancorché non deduca da tale situazione alcun argomento di riduzione della multa

(art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 26 cpv. 1; 29; 31 cpv.

1; 49 cpv. 1, 90 cifra 1; 93 cifra 2 LCStr; art. 3 cpv. 1, 57 cpv. 2 ONC; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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