30.2006.137
circolare con il parabrezza sporco e investire un pedone da tergo, senza avvedersi della sua presenza
2 maggio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2006.137
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, PRPEN
Titolo:
circolare con il parabrezza sporco e investire un pedone da tergo, senza avvedersi della sua presenza
PEDONE
art. 26 cpv. 1 LCSTR
art. 29 LCSTR
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 57 cpv. 2 ONCS
Incarto
n.
30.2006.137
9879/604
Bellinzona
2
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 aprile
2006 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
21 aprile 2006 n. 9879/604 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 15 maggio 2006 presentate
dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 21
aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
(I) __________ circolava nell’abitato di __________ senza prestare sufficiente
attenzione al campo stradale e con il parabrezza non adeguatamente ripulito
(sporco e appannato) per cui non si avvedeva di un antistante pedone che
camminava nel medesimo senso di marcia e lo investiva da tergo cagionandone il
suo ferimento”.
Fatti accertati il 31
gennaio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 26 cpv. 1, 29, 31 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr;
art. 3 cpv. 1, 57 cpv. 2 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 26 cpv. 1
LCStr ciascuno nella circolazione deve comportarsi in modo da non essere di
ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme
stabilite.
Per l’art. 29 LCStr i veicoli
possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi
alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme
della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e
gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non
venga danneggiata. Secondo l’art. 57 cpv. 2 ONC i vetri e gli specchi
retrovisori devono essere puliti.
Inoltre per l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare egli deve
rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non deve compiere
movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo, né la sua attenzione
deve essere distratta da apparecchi riproduttori del suono o da sistemi di comunicazione
o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). È parimenti punito con la multa chiunque conduce un veicolo di cui sa o
dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che
non è conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 LCStr).
3.
La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente per aver
circolato nell’abitato senza prestare la dovuta attenzione e con il parabrezza
sporco e appannato per cui non scorgeva la presenza di un pedone e lo investiva
ferendolo.
4.
L’insorgente, dal canto
suo, contesta gli addebiti mossigli, asserendo che “il parabrezza si è
appannato nello spazio di tempo in cui l’auto è stata lasciata in sosta per
soccorrere il pedone e che al momento dell’incidente era pulito”.
Pretende, in sostanza, che
l’incidente “è stato causato non da [sua] negligenza, ma da un’invasione di
corsia da parte del pedone intenzionato a evitare un cumulo di neve”. Infine,
sottolinea che il giorno seguente, il Comune di __________ ha provveduto a
chiudere la via oggetto dell’episodio per ripulirla dell’eccessiva neve
presente sul manto stradale.
5.
Nella fattispecie è
incontestato che il ricorrente non si è affatto avveduto della presenza del
pedone sulla carreggiata, prova ne è che ha frenato solo dopo aver udito un
botto proveniente dalla parte anteriore destra della vettura e ha proseguito la
sua marcia alcune decine di metri, per poi arrestarsi al piazzale della
stazione di benzina __________, “non essendo certo del danno cagionato”
(cfr. verbale 31 gennaio 2006, pag. 2 e 4; verbale 3 febbraio 2006, pag. 4).
Tale circostanza è del resto confermata dal fatto che per sua stessa ammissione
non ha effettuato alcuna manovra di sterzata, se non un leggero allargamento
della traiettoria verso sinistra sulla corsia di marcia opposta per evitare il
cumulo di neve, scorto il giorno precedente. Inoltre non sono state rinvenute
tracce di frenata o di sbandamento (cfr. informazioni complementari di cui al
rapporto di constatazione dell’incidente 23 febbraio 2006).
L’insorgente, sentito dalla
Polizia cantonale immediatamente dopo il sinistro, ha dichiarato di aver
circolato a 30, massimo 40 km/h, con i fari anabbaglianti accesi, e di aver
pulito il parabrezza prima della partenza, sia all’esterno con una raspa per
rimuovere il ghiaccio, sia all’interno con un panno. Ha poi asserito che
durante il tragitto entrambi i finestrini erano leggermente aperti, in quanto il
parabrezza si appannava a causa della sua stessa respirazione e di quella del
passeggero, che stava anche fumando. In definitiva, egli ha ammesso che “questo
può essere il motivo per il quale non scorgevo in tempo il pedone” (cfr.
verbale 31 gennaio 2006, pag. 2).
Nel successivo verbale di
interrogatorio egli precisava che: “io la strada riuscivo a vederla sebbene
che all’interno dell’abitacolo vi era il parabrezza appannato in parte dal fumo
prodotto dalla sigaretta e dal ghiaccio che in parte di trovava sul vetro”
e concludeva asserendo che: “ritengo di averlo pulito [n.d.r.: il
parabrezza] abbastanza bene garantendomi in tal modo una guida sicura”
(cfr. verbale 3 febbraio 2006, pag. 3).
Di diverso avviso l’amico e
passeggero __________ che, dopo aver confermato che al momento della partenza
da __________ il parabrezza era ancora appannato e in parte coperto da
ghiaccio, a precisa domanda dell’agente verbalizzante, ha risposto che “in
quelle condizioni era meglio non partire” (cfr. verbale 1° febbraio 2006,
pag. 3). Al di là di questa considerazione personale, è sicuramente sintomatico
del cattivo stato del parabrezza il fatto che il passeggero non abbia notato la
presenza di cumuli di neve sulla carreggiata (!) (cfr. ibidem, pag. 2). Egli ha
inoltre confermato che “comunque non sono in grado di precisare l’esatta
impostazione di guida su quella tratta, a causa della precaria visibilità
all’interno del veicolo” (cfr. ibidem, pag. 4).
Il tentativo del ricorrente di
stravolgere tale circostanza in sede di ricorso, affermando che il parabrezza
si sarebbe appannato nel lasso di tempo in cui l’auto è rimasta in sosta per
soccorrere il pedone, in antitesi con quanto da lui stesso precedentemente
ammesso e con le risultanze processuali, appare quindi malvenuto.
6.
Pure malvenuto è il
tentativo di far ricadere la colpa esclusiva dell’accaduto su una presunta
invasione di corsia da parte del pedone, che dovrebbe, se del caso, essere
improvvisa e inaspettata, atteso che il ricorrente, come detto, non si è
minimamente avveduto della sua presenza. Tale tesi, tuttavia, non trova alcun
riscontro ed è anzi smentita dalle risultanze del fascicolo processuale, che permettono
di concludere che il pedone è stato urtato da tergo, basti pensare che è stato
sbalzato in aria oltre il cumulo di neve (cfr. verbale 31 gennaio 2006, __________,
pag. 2), dovendo pertanto già trovarsi sulla carreggiata a fianco dell’ostacolo.
Occorre altresì considerare il punto d’impatto con il veicolo del ricorrente, il
quale si è danneggiato sulla parte anteriore destra e sul parabrezza, con
ammaccatura della fiancata e del montante del tetto lato destro (cfr. rapporto
di constatazione dell’incidente 23 febbraio 2006). Tale conclusione è del resto
confermata dalle dichiarazioni del teste __________, che seguiva il veicolo del
ricorrente a distanza ravvicinata, il quale ha più volte asserito che il pedone
è stato urtato da tergo, sul fianco sinistro, mentre si trovava nel punto più
sporgente del cumulo di neve (cfr. verbale di interrogatorio 31 gennaio 2006,
pag. 2).
A non averne dubbio è quindi
solo a causa di una grave disattenzione che il ricorrente non si è avveduto della
presenza del pedone, circostanza che potrebbe essere dovuta al fatto che, per
sua stessa ammissione, “ricordo unicamente che prima di passare l’accumulo
di neve, dirigevo lo sguardo per al massimo due secondi verso la corsia di
direzione opposta per assicurarmi che durante la scansata della neve non
facessi un incidente. Così facendo mi distraevo dal lato della strada” (cfr.
verbale 31 gennaio 2006, pag. 3).
Tale negligenza appare ancor
più grave se si considera che egli poteva e doveva attendersi la presenza di
pedoni sulla carreggiata, atteso che il marciapiede sito sul lato opposto della
stessa era ostruito dalla neve e quindi inutilizzabile, come si evince dalla
documentazione fotografica agli atti. Data la singolarità della situazione, a
lui peraltro nota per essere transitato in quel punto già il giorno precedente,
egli era quindi tenuto a prestare particolare attenzione e ad adoperarsi
affinché il veicolo da lui condotto fosse nelle condizioni adeguate di poter
circolare, anche in considerazione dell’assenza di luce in quel periodo
dell’anno.
Di transenna, si osserva che la
circostanza secondo cui all’indomani dei fatti il Comune di __________ ha
provveduto a far sgombrare la neve presente sulla carreggiata non è tale da
sminuire la responsabilità del ricorrente.
A nulla giova infine al
ricorrente prevalersi della possibile colpa dell’altro protagonista
(eventualmente ravvisabile per il fatto che non ha prestato alcuna attenzione
al traffico veicolare proveniente da tergo prima di accingersi ad aggirare il
cumulo di neve), ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle
proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico
altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di
prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).
7.
In simili circostanze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al
convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli
dalla CRTE 1 e ciò a prescindere dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro protagonista.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese, che questo giudice ritiene di
poter contenere in considerazione del fatto che il ricorrente è apprendista,
ancorché non deduca da tale situazione alcun argomento di riduzione della multa
(art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 26 cpv. 1; 29; 31 cpv.
1; 49 cpv. 1, 90 cifra 1; 93 cifra 2 LCStr; art. 3 cpv. 1, 57 cpv. 2 ONC; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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