30.2006.140
posteggio fuori dai posti delimitati
30 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2006.140
Data decisione, Autorità:
30.03.2007, PRPEN
Titolo:
posteggio fuori dai posti delimitati
PARCHEGGIO
art. 29 COST
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 79 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2006.140
10072/607
Bellinzona
30
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 maggio 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
21 aprile 2006 n. 10072/607 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 15 maggio 2006
presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione
21 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre a una tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il
veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”.
Fatti accertati il 22
dicembre 2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. Con comunicazione 15
maggio 2006 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni,
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l'art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono
essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1
quarta frase vOSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr). Per l'inosservanza di cui sopra, l'allegato 1 all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di
parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 252 lett. a).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato, in applicazione delle predette norme, di avere posteggiato il proprio
veicolo – sulla Piazzetta __________ a __________ (cfr. rapporto di
contravvenzione 16 febbraio 2006) – "fuori dai posti delimitati".
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta l’infrazione ascrittagli asserendo nel merito - con toni che
appaiono per certi versi eccessivamente duri - che sulla piazza in questione
non sono demarcati stalli di parcheggio. Nelle osservazioni 2 marzo 2006 alla
Polizia comunale di __________, evidenziando il particolare periodo (natalizio)
in cui è avvenuta la presunta infrazione, egli lasciava intendere di aver
cercato di sfruttare al meglio lo spazio disponibile con intelligenza e buon
senso. In ordine, egli lamenta poi il fatto che l’ufficio giuridico prima di
emettere la risoluzione in esame “non si è neppure interessato alla
situazione reale e a chiedermi osservazioni in merito, ma evidentemente mi ha
semplicemente girato la multa su propria carta”. In sostanza, egli fa
valere una violazione del suo diritto di essere sentito.
5.
Con riferimento a quest’ultima
censura, occorre riconoscere, come sostenuto dal ricorrente, che vi è stata una
violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui - come
risulta dal fascicolo processuale - l’autorità di prime cure non gli ha formalmente
assegnato alcun termine per formulare le proprie osservazioni allo scritto 24
marzo 2006 della Polizia di __________, in cui veniva specificato che
l’addebito mossogli si riferiva al fatto di aver parcheggiato sul prato e non
sul manto stradale. In effetti, per costante giurisprudenza, prima di emettere
formale decisione occorre offrire la possibilità all’interessato di prendere
posizione sulle circostanze che non gli erano note.
Tale garanzia procedurale,
così come la presa in considerazione di eventuali osservazioni, costituisce una
formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell’intero
procedimento per chiara violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost).
Così stando le cose, appare
d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione impugnata deve essere
annullata per vizio procedurale.
6.
Abbondanzialmente, si
osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo
all’esame di merito. In effetti, per dottrina e giurisprudenza, la violazione
dell'art. 79 cpv. 1 quarta frase vOSStr presuppone l'esistenza di posti di
parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad
ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, 3ª ed., n. 2 ad art. 79 OSStr; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, 2a ed., n. 811, pag. 370, che specifica che
la distanza varia a seconda delle circostanze locali).
Nella fattispecie concreta,
dal fascicolo processuale emerge chiaramente che la Piazzetta __________ “non
presenta in maniera precisa le delimitazioni degli stalli per parcheggi”
(cfr. scritto 24 marzo 2006), né è dato di sapere se ve ne fossero alla
distanza sopraccitata, per cui non si realizzano gli elementi costitutivi
dell’infrazione ascrittagli. Emerge invero che al ricorrente viene rimproverato
di non aver parcheggiato sul manto stradale, bensì sul prato. Circostanza che,
qualora fosse comprovata, non potrebbe tuttavia costituire infrazione alle
norme di circolazione in difetto di una segnaletica vietante espressamente il
parcheggio in loco e non essendo comunque preteso che vi fossero altre ragioni
per cui la fermata volontaria e il parcheggio fossero vietati (ad esempio la
presenza di un’intersezione a meno di 5 metri, l’intralcio alla circolazione,
ecc).
In tali evenienze, non
ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione
rimproveratagli, s’imporrebbe comunque in definitiva di annullare la decisione
impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.
7.
In conclusione, il
ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito
del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 3, 27 cpv. 1,
90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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