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Decisione

30.2006.140

posteggio fuori dai posti delimitati

30 marzo 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione

21 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre a una tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il

veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”.

Fatti accertati il 22

dicembre 2005 in territorio di __________.

La risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. Con comunicazione 15

maggio 2006 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni,

lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l'art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono

essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1

quarta frase vOSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr). Per l'inosservanza di cui sopra, l'allegato 1 all'ordinanza

concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di

parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 252 lett. a).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato, in applicazione delle predette norme, di avere posteggiato il proprio

veicolo – sulla Piazzetta __________ a __________ (cfr. rapporto di

contravvenzione 16 febbraio 2006) – "fuori dai posti delimitati".

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta l’infrazione ascrittagli asserendo nel merito - con toni che

appaiono per certi versi eccessivamente duri - che sulla piazza in questione

non sono demarcati stalli di parcheggio. Nelle osservazioni 2 marzo 2006 alla

Polizia comunale di __________, evidenziando il particolare periodo (natalizio)

in cui è avvenuta la presunta infrazione, egli lasciava intendere di aver

cercato di sfruttare al meglio lo spazio disponibile con intelligenza e buon

senso. In ordine, egli lamenta poi il fatto che l’ufficio giuridico prima di

emettere la risoluzione in esame “non si è neppure interessato alla

situazione reale e a chiedermi osservazioni in merito, ma evidentemente mi ha

semplicemente girato la multa su propria carta”. In sostanza, egli fa

valere una violazione del suo diritto di essere sentito.

5.

Con riferimento a quest’ultima

censura, occorre riconoscere, come sostenuto dal ricorrente, che vi è stata una

violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui - come

risulta dal fascicolo processuale - l’autorità di prime cure non gli ha formalmente

assegnato alcun termine per formulare le proprie osservazioni allo scritto 24

marzo 2006 della Polizia di __________, in cui veniva specificato che

l’addebito mossogli si riferiva al fatto di aver parcheggiato sul prato e non

sul manto stradale. In effetti, per costante giurisprudenza, prima di emettere

formale decisione occorre offrire la possibilità all’interessato di prendere

posizione sulle circostanze che non gli erano note.

Tale garanzia procedurale,

così come la presa in considerazione di eventuali osservazioni, costituisce una

formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell’intero

procedimento per chiara violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost).

Così stando le cose, appare

d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione impugnata deve essere

annullata per vizio procedurale.

6.

Abbondanzialmente, si

osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo

all’esame di merito. In effetti, per dottrina e giurisprudenza, la violazione

dell'art. 79 cpv. 1 quarta frase vOSStr presuppone l'esistenza di posti di

parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad

ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, Commentaire, 3ª ed., n. 2 ad art. 79 OSStr; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, 2a ed., n. 811, pag. 370, che specifica che

la distanza varia a seconda delle circostanze locali).

Nella fattispecie concreta,

dal fascicolo processuale emerge chiaramente che la Piazzetta __________ “non

presenta in maniera precisa le delimitazioni degli stalli per parcheggi”

(cfr. scritto 24 marzo 2006), né è dato di sapere se ve ne fossero alla

distanza sopraccitata, per cui non si realizzano gli elementi costitutivi

dell’infrazione ascrittagli. Emerge invero che al ricorrente viene rimproverato

di non aver parcheggiato sul manto stradale, bensì sul prato. Circostanza che,

qualora fosse comprovata, non potrebbe tuttavia costituire infrazione alle

norme di circolazione in difetto di una segnaletica vietante espressamente il

parcheggio in loco e non essendo comunque preteso che vi fossero altre ragioni

per cui la fermata volontaria e il parcheggio fossero vietati (ad esempio la

presenza di un’intersezione a meno di 5 metri, l’intralcio alla circolazione,

ecc).

In tali evenienze, non

ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione

rimproveratagli, s’imporrebbe comunque in definitiva di annullare la decisione

impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

7.

In conclusione, il

ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito

del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 3, 27 cpv. 1,

90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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