30.2006.144
Parcheggiare illecitamente su un fondo privato
14 maggio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2006.144
Data decisione, Autorità:
14.05.2007, PRPEN
Titolo:
Parcheggiare illecitamente su un fondo privato
PARCHEGGIO
art. 375 let. bis e ter CPS
Incarto
n.
30.2006.144
9504/605
Bellinzona
14
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 maggio 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
21 aprile 2006 n. 9504/605 emessa d CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 21
aprile 2006 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________ e non di __________, recapito della denunciante,
come indicato nella decisione impugnata a causa di una svista manifesta; tale
circostanza risulta peraltro chiaramente dal rapporto di denuncia 14 febbraio
2006 trasmesso alla ricorrente.
La risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l’annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Con decisione 21 aprile
2006.
la Sezione della circolazione ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 50.-,
oltre a tasse e spese di giustizia, per aver illecitamente fatto uso di un
fondo privato debitamente segnalato, ritenuto come il veicolo a lei intestato
si trovasse parcheggiato in Via __________, al di fuori del posteggio in
locazione alla stessa al numero civico __________ (cfr. rapporto di denuncia 14
febbraio e scritto 12 giugno 2006 della denunciante, sul quale la ricorrente
non si è espressa).
3.
A prescindere dalle
argomentazioni di merito addotte nel gravame, dagli accertamenti effettuati internamente
da questo giudice, emerge che la ricorrente, benché intestataria del veicolo targato
TI __________, non è in possesso di una licenza di condurre, né mai lo è stata.
In applicazione dei principi
del diritto penale, così come per costante dottrina e giurisprudenza, la sanzione
prevista per la violazione di una norma legale può essere inflitta unicamente
alla persona che ha commesso tale infrazione.
Ora, nella fattispecie appare
evidente che ad aver illecitamente fatto uso di un fondo privato per
parcheggiare il veicolo in questione non può essere stata la multata, in quanto
priva della necessaria licenza di condurre. Appare invece chiaro che
l’infrazione è stata commessa dal figlio, signor __________, domiciliato al medesimo
indirizzo della multata, il quale ha inoltrato il ricorso per conto di
quest’ultima, utilizzando tuttavia argomenti che lo riguardano in prima
persona.
Di conseguenza, la decisione
deve essere annullata e l’incarto ritrasmesso all’autorità di prime cure, che
potrà riassumere il procedimento contravvenzionale nei confronti del signor __________,
previa rettifica delle circostanze di luogo dell’infrazione.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. art. 375bis e 375ter
CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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