Lexipedia

Decisione

30.2006.144

Parcheggiare illecitamente su un fondo privato

14 maggio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 21

aprile 2006 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

“Ha illecitamente fatto

uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato

debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di

pace.”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________ e non di __________, recapito della denunciante,

come indicato nella decisione impugnata a causa di una svista manifesta; tale

circostanza risulta peraltro chiaramente dal rapporto di denuncia 14 febbraio

2006 trasmesso alla ricorrente.

La risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l’annullamento.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Con decisione 21 aprile

2006.

la Sezione della circolazione ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 50.-,

oltre a tasse e spese di giustizia, per aver illecitamente fatto uso di un

fondo privato debitamente segnalato, ritenuto come il veicolo a lei intestato

si trovasse parcheggiato in Via __________, al di fuori del posteggio in

locazione alla stessa al numero civico __________ (cfr. rapporto di denuncia 14

febbraio e scritto 12 giugno 2006 della denunciante, sul quale la ricorrente

non si è espressa).

3.

A prescindere dalle

argomentazioni di merito addotte nel gravame, dagli accertamenti effettuati internamente

da questo giudice, emerge che la ricorrente, benché intestataria del veicolo targato

TI __________, non è in possesso di una licenza di condurre, né mai lo è stata.

In applicazione dei principi

del diritto penale, così come per costante dottrina e giurisprudenza, la sanzione

prevista per la violazione di una norma legale può essere inflitta unicamente

alla persona che ha commesso tale infrazione.

Ora, nella fattispecie appare

evidente che ad aver illecitamente fatto uso di un fondo privato per

parcheggiare il veicolo in questione non può essere stata la multata, in quanto

priva della necessaria licenza di condurre. Appare invece chiaro che

l’infrazione è stata commessa dal figlio, signor __________, domiciliato al medesimo

indirizzo della multata, il quale ha inoltrato il ricorso per conto di

quest’ultima, utilizzando tuttavia argomenti che lo riguardano in prima

persona.

Di conseguenza, la decisione

deve essere annullata e l’incarto ritrasmesso all’autorità di prime cure, che

potrà riassumere il procedimento contravvenzionale nei confronti del signor __________,

previa rettifica delle circostanze di luogo dell’infrazione.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. art. 375bis e 375ter

CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster