30.2006.148
Datore di lavoro che non trasmette le informazioni riguardanti un ex dipendente alla Cassa di disoccupazione.
14 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2006.148
Data decisione, Autorità:
14.05.2007, PRPEN
Titolo:
Datore di lavoro che non trasmette le informazioni riguardanti un ex dipendente alla Cassa di disoccupazione.
SOTTRAZIONE DI DATI PERSONALI
art. 106 LADI
Incarto
n.
30.2006.148
5590
Bellinzona
14
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 maggio 2006
presentato da
RI 1 ,
contro
la decisione
28 aprile 2006 n. __________ emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro, Bellinzona,
viste le osservazioni 22 giugno 2006 presentate
dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro con
decisione 28 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla
tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese 20.-, per aver omesso, senza alcuna
valida giustificazione, di trasmettere le informazioni richieste violando così
Fatti
i propri obblighi.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 25 [recte: 28] LPGA.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che
la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 20 cpv. 2
LADI, il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo
ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo
servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di
lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana. L’art.
88.
cpv. 1 lett. b LADI impone altresì al datore di lavoro di compilare
tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti
alle prestazioni; egli è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per
accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).
Chiunque viola l’obbligo
d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o
rifiutando di dare informazioni è punito con la multa fino a fr. 5'000.- (art.
106.
cpv. 1 LADI).
Se
l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica le
disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa
(art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI);
l’organo della persona giuridica che, intenzionalmente o per negligenza, in
violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del
subordinato soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore (cpv. 2
e 3).
3.
L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro, in applicazione delle predette disposizioni, ha
sanzionato l’insorgente per aver omesso, senza alcuna valida giustificazione,
di trasmettere le informazioni richieste violando così i propri obblighi.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, benché non neghi l’infrazione ascrittagli, sostiene che “il mancato
invio della risposta ad una lettera inviataci a suo tempo e di cui non troviamo
traccia non è devoto a malvolere ma a problemi logistici in quanto la nostra
società ha dimesso la struttura di Wangs e pertanto tutta la corrispondenza non
era stata evasa tempestivamente a causa del trasloco dell’ufficio ed anche in
seguito al grave stato di salute in cui mi trovo (grave cardiopatia)”.
5.
Le argomentazioni del
ricorrente non sono tuttavia liberatorie.
Il trasloco degli uffici di
una società da un luogo all’altro non può essere infatti ritenuto un motivo
giustificativo valido per sottrarsi ai propri obblighi nei confronti delle
autorità. Tale circostanza non esimeva certo il ricorrente dalle sue
responsabilità di presidente (con firma individuale), segnatamente dall’obbligo
di rendersi parte diligente nella gestione interna della ditta.
A tale fine egli avrebbe
dovuto adottare tutte le misure necessarie alla ricezione della corrispondenza
presso la nuova sede e alla sua pronta evasione. Un ritardo di quattro mesi
nell’evasione della corrispondenza non può in ogni caso essere giustificabile
con il trasferimento degli uffici amministrativi da una sede all’altra della
società.
Neppure il grave stato di
salute dell’insorgente – peraltro non chiaramente documentato – non è
suscettibile di influire sulle sue responsabilità e non può di conseguenza
essere ritenuto.
6.
In siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1
lett. b, 106 LADI; 28 LPGA; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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