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Decisione

30.2006.148

Datore di lavoro che non trasmette le informazioni riguardanti un ex dipendente alla Cassa di disoccupazione.

14 maggio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i propri obblighi.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 25 [recte: 28] LPGA.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. L’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che

la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 20 cpv. 2

LADI, il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo

ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo

servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di

lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana. L’art.

88.

cpv. 1 lett. b LADI impone altresì al datore di lavoro di compilare

tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti

alle prestazioni; egli è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per

accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).

Chiunque viola l’obbligo

d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o

rifiutando di dare informazioni è punito con la multa fino a fr. 5'000.- (art.

106.

cpv. 1 LADI).

Se

l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica le

disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa

(art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI);

l’organo della persona giuridica che, intenzionalmente o per negligenza, in

violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del

subordinato soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore (cpv. 2

e 3).

3.

L’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro, in applicazione delle predette disposizioni, ha

sanzionato l’insorgente per aver omesso, senza alcuna valida giustificazione,

di trasmettere le informazioni richieste violando così i propri obblighi.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, benché non neghi l’infrazione ascrittagli, sostiene che “il mancato

invio della risposta ad una lettera inviataci a suo tempo e di cui non troviamo

traccia non è devoto a malvolere ma a problemi logistici in quanto la nostra

società ha dimesso la struttura di Wangs e pertanto tutta la corrispondenza non

era stata evasa tempestivamente a causa del trasloco dell’ufficio ed anche in

seguito al grave stato di salute in cui mi trovo (grave cardiopatia)”.

5.

Le argomentazioni del

ricorrente non sono tuttavia liberatorie.

Il trasloco degli uffici di

una società da un luogo all’altro non può essere infatti ritenuto un motivo

giustificativo valido per sottrarsi ai propri obblighi nei confronti delle

autorità. Tale circostanza non esimeva certo il ricorrente dalle sue

responsabilità di presidente (con firma individuale), segnatamente dall’obbligo

di rendersi parte diligente nella gestione interna della ditta.

A tale fine egli avrebbe

dovuto adottare tutte le misure necessarie alla ricezione della corrispondenza

presso la nuova sede e alla sua pronta evasione. Un ritardo di quattro mesi

nell’evasione della corrispondenza non può in ogni caso essere giustificabile

con il trasferimento degli uffici amministrativi da una sede all’altra della

società.

Neppure il grave stato di

salute dell’insorgente – peraltro non chiaramente documentato – non è

suscettibile di influire sulle sue responsabilità e non può di conseguenza

essere ritenuto.

6.

In siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere

alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso

l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1

lett. b, 106 LADI; 28 LPGA; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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